CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7., cod. pen., è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello e tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 4); Rilevato che nella specie il giudice di merito ha posto in rilievo come la mole della spedizione rendesse necessario, per il corriere, depositare i pacchi davanti al negozio in attesa delle operazioni di controllo da parte della proprietaria, sicché, in conformità con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, è stato puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (cfr. tra le altre, Sez. 5, 15395 del 28/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279087, fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]