CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 07758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore ,› 1 .. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato il provvedimento di condanna reso in primo grado in rito abbreviato nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato, lesioni e minacce. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, lamentando l'assenza di motivazione, la mancata qualificazione del fatto di furto come tentativo e la violazione dell'art 612 cp Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità. Con pec [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta rinuncia al ricorso per l'indagato a firma del difensore procuratore speciale,avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia. In data 15 Aprile 2021 è pervenuta in Cancelleria tramite pec atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia dell'indagato, suo procuratore speciale. come da atto allegato. Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez. Un. N.18 del 5/10/1994). Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata e sottoscritta dal difensore procuratore speciale, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.12.2021 Il Consigliere estensore