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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06688/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25510/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] E URBINO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di URBINO n. 63/2019 , depositata il13/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ConsigliereCHIARA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbale emesso dalla Polizia stradale di Pesaro e Urbino per violazione dell'art. 142, comma 9 del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Urbino con sentenza n. 294 del 26 novembre 2008 rigettava l'opposizione, dichiarava legittimo il verbale e condannava il ricorrente “al pagamento di euro 500, alla detrazione di punti 10 dalla patente e alla sospensione della patente per 30 giorni”.

Dopo il deposito della sentenza la Prefettura di Pesaro e Urbino presentava istanza di correzione di errore materiale, in quanto l'applicazione di un periodo di sospensione della patente di guida inferiore al minimo edittale non poteva che essere stato determinato da un mero errore materiale del Giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con ordinanza del 17 dicembre 2009, accoglieva l’istanza e disponeva la seguente correzione: “nel dispositivo dove è scritto giorni 30 leggasi sei mesi ”.

2. La sentenza era appellata il 16 gennaio 2010 da [OSCURATO:PERSONA], il quale osservava che la correzione materiale operata non poteva “non riportare nei termini, quanto agli effetti, per quanto riguarda il merito della sentenza”, essendo mutato – a fronte di una sospensione della patente portata da 30 a 180 giorni – il proprio interesse a impugnare, “lasciando qualche dubbio sulla stessa qualificazione di errore materiale ed errore di diritto commesso” e così chiedeva la “totale riforma” della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 290/2016, dopo avere sostenuto che l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado era un mero errore materiale, dichiarava inammissibile l'appello perché proposto tardivamente.

La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione.

Questa Corte, con ordinanza n. 3778/2018, ha accolto il ricorso: il Giudice di pace “ha di fatto mutato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente in sei mesi, in luogo dei 30 giorni indicati in sentenza, decidendo quindi la durata tra il minimo di legge di sei mesi e il massimo di dodici mesi e sostituendo così la durata illegittima di 30 giorni; in questi termini quel provvedimento integra gli estremi di un'ipotesi prevista dall'art. 288 c.p.c. in cui è consentito impugnare la parte corretta della sentenza nel termine ordinario decorrente dal giorno della notifica dell'ordinanza”.

3. La causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Urbino, quale giudice di rinvio.

Il Tribunale, con sentenza n. 63 del 13 marzo 2019, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di impugnazione sotto il duplice profilo della tardività e della novità.

Il Tribunale ha osservato che l'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata e che nel caso di specie “la correzione ha avuto ad oggetto la determinazione della durata della sanzione accessoria mentre i motivi di impugnazione, al di là delle conclusioni formulate, tralasciano tale aspetto e si concentrano unicamente sulla negazione della responsabilità amministrativa di [OSCURATO:PERSONA]; se poi si volesse ritenere tempestiva la proposizione del gravame - ha proseguito il Tribunale - i motivi di doglianza circa la legittimità del provvedimento sanzionatorio introdotti nel giudizio di secondo grado divergono totalmente da quelli originariamente prospettati tramite ricorso al Giudice di pace.

4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Gli intimati Ministero dell'interno e Prefettura di Pesaro e Urbino non hanno presentato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.: il Tribunale di Urbino ha errato in quanto, al di là di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio la violazione del giudicato che si era formato in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente, quantificata inizialmente in 30 giorni. b) Il secondo motivo contesta omessa pronuncia su circostanza decisiva risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., per avere il Tribunale di Urbino omesso di pronunciare sul giudicato sceso sulla sanzione accessoria della sospensione della patente in quanto avrebbe dovuto dare atto anche d'ufficio della violazione del giudicato riconosciuto nella sentenza di rinvio. c) Il terzo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in quanto il Tribunale di Urbino non si è attenuto ai principi di diritto fissati nell'ordinanza di questa Corte n. 3778 del 2018, non avendo dato atto dell'inammissibilità della procedura di correzione dell'errore materiale e dunque del giudicato ormai formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Urbino in punto di sanzione accessoria della sospensione della patente.

I motivi non possono essere accolti.

Si contesta al Tribunale di Urbino di non avere rilevato d’ufficio la sussistenza del giudicato in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente per 30 giorni, disposta dal Giudice di pace con la sentenza di primo grado, e di non avere affermato l’inammissibilità della procedura di correzione dell’errore materiale.

In tal modo il ricorrente non considera che la “surrettizia” violazione del giudicato causata dall’impropria riforma della decisione ad opera della correzione, inammissibilmente utilizzata per incidere su un errore di giudizio, è già stata rilevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3778/2018.

Questa Corte ha infatti osservato come il Giudice di pace con il provvedimento di correzione avesse “di fatto mutato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente in sei mesi, in luogo dei 30 giorni indicati in sentenza”, così inammissibilmente incidendo su un errore di giudizio, con la conseguenza che la correzione operata era da considerarsi tamquam non esset.

Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio non ha rilevato quanto già rilevato dalla Corte di cassazione, su cui non aveva più potere di pronunciarsi, ma ha constatato come le censure proposte con l’atto di riassunzione – rispettivamente attinenti alla “illegittimità della segnaletica stradale”, all’ “ordinanza di apposizione dei segnali, omologazione”, alla “esclusione della responsabilità, stato di necessità”, alla “velocità accertata, tolleranza e sanzione applicabile” – concernessero unicamente la negazione della responsabilità del ricorrente e non la parte corretta e fossero pertanto inammissibili in quanto non tempestivamente fatte valere.

2. Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale di Urbino, ritenendo erroneamente soccombente il ricorrente, lo ha condannato alle spese dei giudizi di secondo grado e anche del giudizio di legittimità. b) Il quinto motivo contesta nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., avendo affermato che nel caso in esame doveva applicarsi il principio della soccombenza, ma che allo stesso tempo il soccombente nel precedente giudizio di legittimità avesse diritto alla refusione delle spese.

I motivi non possono essere accolti.

Il ricorrente è risultato soccombente sia nel giudizio di appello che in quello di rinvio; è pur vero che il primo ricorso proposto a questa Corte è stato accolto, ma il ricorso aveva ad oggetto unicamente la legittimità del provvedimento di correzione, cosicché essendo poi il ricorrente risultato soccombente dal giudizio riassunto davanti al Tribunale di Urbino quest’ultimo non poteva che emettere un provvedimento sulle spese che tenesse conto dell’esito globale della lite, esito globale rispetto al quale il ricorrente è risultato soccombente, cosicché il Tribunale non ha violato il principio di cui all’art. 91 c.p.c. e la sentenza impugnata - che, va precisato, non ha affermato che il ricorrente avesse diritto alla refusione delle spese del giudizio di legittimità - non è affetta da contraddittorietà.

Si veda al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 32906/2022, secondo cui “ilgiudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sullespese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25510/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] E URBINO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di URBINO n. 63/2019 , depositata il13/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ConsigliereCHIARA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbale emesso dalla Polizia stradale di Pesaro e Urbino per violazione dell'art. 142, comma 9 del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Urbino con sentenza n. 294 del 26 novembre 2008 rigettava l'opposizione, dichiarava legittimo il verbale e condannava il ricorrente “al pagamento di euro 500, alla detrazione di punti 10 dalla patente e alla sospensione della patente per 30 giorni”. Dopo il deposito della sentenza la Prefettura di Pesaro e Urbino presentava istanza di correzione di errore materiale, in quanto l'applicazione di un periodo di sospensione della patente di guida inferiore al minimo edittale non poteva che essere stato determinato da un mero errore materiale del Giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con ordinanza del 17 dicembre 2009, accoglieva l’istanza e disponeva la seguente correzione: “nel dispositivo dove è scritto giorni 30 leggasi sei mesi ”. 2. La sentenza era appellata il 16 gennaio 2010 da [OSCURATO:PERSONA], il quale osservava che la correzione materiale operata non poteva “non riportare nei termini, quanto agli effetti, per quanto riguarda il merito della sentenza”, essendo mutato – a fronte di una sospensione della patente portata da 30 a 180 giorni – il proprio interesse a impugnare, “lasciando qualche dubbio sulla stessa qualificazione di errore materiale ed errore di diritto commesso” e così chiedeva la “totale riforma” della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 290/2016, dopo avere sostenuto che l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado era un mero errore materiale, dichiarava inammissibile l'appello perché proposto tardivamente. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 3778/2018, ha accolto il ricorso: il Giudice di pace “ha di fatto mutato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente in sei mesi, in luogo dei 30 giorni indicati in sentenza, decidendo quindi la durata tra il minimo di legge di sei mesi e il massimo di dodici mesi e sostituendo così la durata illegittima di 30 giorni; in questi termini quel provvedimento integra gli estremi di un'ipotesi prevista dall'art. 288 c.p.c. in cui è consentito impugnare la parte corretta della sentenza nel termine ordinario decorrente dal giorno della notifica dell'ordinanza”. 3. La causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Urbino, quale giudice di rinvio. Il Tribunale, con sentenza n. 63 del 13 marzo 2019, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di impugnazione sotto il duplice profilo della tardività e della novità. Il Tribunale ha osservato che l'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata e che nel caso di specie “la correzione ha avuto ad oggetto la determinazione della durata della sanzione accessoria mentre i motivi di impugnazione, al di là delle conclusioni formulate, tralasciano tale aspetto e si concentrano unicamente sulla negazione della responsabilità amministrativa di [OSCURATO:PERSONA]; se poi si volesse ritenere tempestiva la proposizione del gravame - ha proseguito il Tribunale - i motivi di doglianza circa la legittimità del provvedimento sanzionatorio introdotti nel giudizio di secondo grado divergono totalmente da quelli originariamente prospettati tramite ricorso al Giudice di pace. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Gli intimati Ministero dell'interno e Prefettura di Pesaro e Urbino non hanno presentato difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.: il Tribunale di Urbino ha errato in quanto, al di là di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio la violazione del giudicato che si era formato in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente, quantificata inizialmente in 30 giorni. b) Il secondo motivo contesta omessa pronuncia su circostanza decisiva risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., per avere il Tribunale di Urbino omesso di pronunciare sul giudicato sceso sulla sanzione accessoria della sospensione della patente in quanto avrebbe dovuto dare atto anche d'ufficio della violazione del giudicato riconosciuto nella sentenza di rinvio. c) Il terzo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in quanto il Tribunale di Urbino non si è attenuto ai principi di diritto fissati nell'ordinanza di questa Corte n. 3778 del 2018, non avendo dato atto dell'inammissibilità della procedura di correzione dell'errore materiale e dunque del giudicato ormai formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Urbino in punto di sanzione accessoria della sospensione della patente. I motivi non possono essere accolti. Si contesta al Tribunale di Urbino di non avere rilevato d’ufficio la sussistenza del giudicato in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente per 30 giorni, disposta dal Giudice di pace con la sentenza di primo grado, e di non avere affermato l’inammissibilità della procedura di correzione dell’errore materiale. In tal modo il ricorrente non considera che la “surrettizia” violazione del giudicato causata dall’impropria riforma della decisione ad opera della correzione, inammissibilmente utilizzata per incidere su un errore di giudizio, è già stata rilevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3778/2018. Questa Corte ha infatti osservato come il Giudice di pace con il provvedimento di correzione avesse “di fatto mutato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente in sei mesi, in luogo dei 30 giorni indicati in sentenza”, così inammissibilmente incidendo su un errore di giudizio, con la conseguenza che la correzione operata era da considerarsi tamquam non esset. Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio non ha rilevato quanto già rilevato dalla Corte di cassazione, su cui non aveva più potere di pronunciarsi, ma ha constatato come le censure proposte con l’atto di riassunzione – rispettivamente attinenti alla “illegittimità della segnaletica stradale”, all’ “ordinanza di apposizione dei segnali, omologazione”, alla “esclusione della responsabilità, stato di necessità”, alla “velocità accertata, tolleranza e sanzione applicabile” – concernessero unicamente la negazione della responsabilità del ricorrente e non la parte corretta e fossero pertanto inammissibili in quanto non tempestivamente fatte valere. 2. Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale di Urbino, ritenendo erroneamente soccombente il ricorrente, lo ha condannato alle spese dei giudizi di secondo grado e anche del giudizio di legittimità. b) Il quinto motivo contesta nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., avendo affermato che nel caso in esame doveva applicarsi il principio della soccombenza, ma che allo stesso tempo il soccombente nel precedente giudizio di legittimità avesse diritto alla refusione delle spese. I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente è risultato soccombente sia nel giudizio di appello che in quello di rinvio; è pur vero che il primo ricorso proposto a questa Corte è stato accolto, ma il ricorso aveva ad oggetto unicamente la legittimità del provvedimento di correzione, cosicché essendo poi il ricorrente risultato soccombente dal giudizio riassunto davanti al Tribunale di Urbino quest’ultimo non poteva che emettere un provvedimento sulle spese che tenesse conto dell’esito globale della lite, esito globale rispetto al quale il ricorrente è risultato soccombente, cosicché il Tribunale non ha violato il principio di cui all’art. 91 c.p.c. e la sentenza impugnata - che, va precisato, non ha affermato che il ricorrente avesse diritto alla refusione delle spese del giudizio di legittimità - non è affetta da contraddittorietà. Si veda al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 32906/2022, secondo cui “ilgiudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sullespese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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