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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02587/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da motivazione scevra da vizi logici e giuridici.

Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Ebbene, rilevato che la Corte d'Appello di Catania ha escluso il riconoscimento del beneficio de quo non solo perché il rinvenimento dell'arma, tra l'altro clandestina, è avvenuto grazie alle disposte intercettazioni e non, come sostenuto dalla difesa, dall'atteggiamento collaborativo del ricorrente, ma anche in considerazione dell'esistenza di numerosi precedenti penali specifici in capo a Stella.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da motivazione scevra da vizi logici e giuridici. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Ebbene, rilevato che la Corte d'Appello di Catania ha escluso il riconoscimento del beneficio de quo non solo perché il rinvenimento dell'arma, tra l'altro clandestina, è avvenuto grazie alle disposte intercettazioni e non, come sostenuto dalla difesa, dall'atteggiamento collaborativo del ricorrente, ma anche in considerazione dell'esistenza di numerosi precedenti penali specifici in capo a Stella. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02587/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris