CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione, falso e tentata truffa per cui, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma, adita dalla difesa dell'imputato, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi b) e c) ed ha rideterminato la pena per la ricettazione in mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; segnala, infatti, che la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare la esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. omettendo ogni valutazione sugli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari e che suggerivano una conclusione opposta a quella suggerita dalla pubblica accusa; 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente e, comunque, non da un avvocato iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti in cassazione: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende