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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25844/2023

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23 ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.21804/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoAndrea Manzi; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vanni Napoletano; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Ro ma n. 1625/2017 depositata il14/02/2017.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5/07/2023.

Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ascoltati l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] vanni Napoletano per la controricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], componente del consiglio di ammini- strazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in sede di riassunzione dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, proponeva opposizione ex art. 195 d.lgs. 58/1998 dinanzi alla Corte di appello di Roma avverso il provvedimento con il quale gli erano state irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sanzioni pecu- niarie per un ammontare di € 33.000, all’esito di accertamenti ispettivi ex art. 54 d.lgs. 385/1993 (Tub).

In particolare, l’organo ispettivo aveva constatato una serie di carenze nella strutturazione della gover- nancee dei sistemi di controllo della [OSCURATO:PERSONA] , nonché nella gestione dei rischi. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia argomentava per il rigetto dell'opposizione.

La Corte di appello ha rigettato l’opposizione.

Ricorre in cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con quattordici motivi, illustrati da memoria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con controricorso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo si censura che la Corte d i appello abbia ritenuto che, in ipotesi di traslazione della causa per difetto di giurisdi- zione, si applicano esclusivamente le decadenze e le preclusioni del giudice fornito di giurisdizione, senza che rilevi l'attività svolta dinanzi al giudice privo di giurisdizione .

S i deduce la violazione dell'art. 11 c.p.a.

Il primo motivo non è fondato.

Nel 2014l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato dinanzi al T ar del Lazio il provvedimento sanzionatorio .

Dopo Corte cost. 94/2014, dichiarativa dellaillegittimità costituzionale dell ’attribuzione alla giurisdizione am- ministrativa della cognizione sulle sanzioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] 3di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. d’Italia,i l Tar dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdi- zione.

Il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma.

Nel provvedimento impugnato si osserva che nell'ipotesi di riassunzione della causa per motivi di giurisdizione trovano applica- zione esclusivamente le decadenze e le preclusioni del giudice corret- tamente adito, mentre non rileva l'atteggiamento processuale tenuto dalla parte dinanzi al giudice carente di giurisdizione.

L’art. 11 co 2 c.p.a. di cui il ricorrente denuncia la violazione, di- spone: «Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le pre- clusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti proces- suali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio[…]».

In altri termini, i l ricorrente chiede che restino ferme le preclusioni e le preclusioni intervenute a carico della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, che non ha depositato ex art. 73 co. 1 c.p.a. alcun documento o memoria dinanzi al giudice amministrativo.

L’art. 73 co. 1 c.p.a. dispone che l e parti poss a no produrre docu- menti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni li- beri.Il ricorrente quindi non indica la disposizione che avrebbe deter- minato la preclusione(l’art. 73 co. 1 c.p.a. non la prevede espressa- mente e l’art. 54 c.p.a.consente al giudice di ammettere anche il de- posito successivo, sebbene in casi eccezionali).

In ogni caso, l’interpretazione adottata dalla Corte di appello è con- forme alla giurisprudenza di legittimità.

Si veda in particolareCass.

SU 27163/2018, ove si è statuito che l'art. 11 d.lgs. 104 / 2010 ( di cui si afferma il carattere di disposizione speciale rispetto all’art. 59 l. 4di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 69/2009) prevede lo strumento della riproposizione del processo di- nanzi al giudice indicato nella declinatoria di giurisdizione (e non nella riassunzionecome fa, a certe condizioni , l’art. 59 l. 69/2009) .

Il con- cetto di riproposizione indica l’instaurazione di un nuovo giudiziodomi- nato opportunamente dalla sua logica, con riferimento alla « ritualità del contraddittorio»e alla scansione delle decadenze e preclusioni en- doprocessuali (salvo evidentemente che la domanda - proposta nuo- vamente e tempestivamente ai fini del mantenimento dei suoi effetti processuali e sostanziali – deve avere per contenuto una richiesta di tutelanon diversa dalla precedente ).

Hanno dato continuità a questo indirizzo delle Sezioni Unite, trale altre, Cass. 25791/2020.

Il primo motivo è rigettato.

2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il dies a quo del termine di contestazione degli addebiti decorra non dalla data di conclusione dell'ispezione, bensì dalla data (25/1/2013) in cui il Capo del dipartimento ha apposto il visto nella nota di contestazione.

Si deduce la violazione dell'art. 14 l. 689/1981, in combinato disposto con il par.

1.1. sez.

II disp. vigilanza vigenti ra- tione temporis.

Il secondo motivo non è fondato.

Il ricorrente omette di rilevare che sono due cose diverse, da un lato, il constatare (attraverso strumenti conoscitivi come l’ispezione o altri) fatti che possono significare un’infrazione; dall’altro lato , l’ accertare sulla base della constatazione che un’infrazione è stata commessa.

L'attività con cui si accerta l’illecito (non sempre, ma comunque in que- sto caso) si svolge successivamente al momento in cui viene acquisito il nudo fatto o lo stato di cose e comprende il tempo necessario a svol- gere le indagini per valutare se ciò che si è acquisito possa qualificarsi come infrazione e per formulare eventualmente una corretta 5di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestazione.

Ove sorga contrasto, compete al giudice di merito de- terminare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per compiere tali attività, individuando il dies a quo del termine di deca- denza ex art. 14 co 2 l. 689/1981.

Il giudice di merito tiene conto del grado difficoltà del caso concreto, in relazione al numero dei soggetti coinvolti, al numero delle violazioni e alla complessità delle indagini.

Il giudizio di merito si espone a sindacato di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cfr. Cass.

SU 28210/2019, 12830/2006, 25916/2006, 3043/2009.

Ribadito ciò in linea generale, nel caso di specie, ove entrano in gioco in funzione integrativa anche le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedurasanzionatoria amministrativa, la Corte di appello si è congruamente riferita alla particolare complessità dell’ispezione, durata quasi cinque mesi e conclusasi alla fine di novembre del 2012, per cui la data (25/1/2013) in cui il capo del dipartimento ha apposto il visto circoscrive un proporzionato periodo di valutazione degli esiti dell’indagine.

Il secondo motivo è rigettato.

3. -Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia rite- nuto che è valida la notificazione presso la residenza anziché il domicilio eletto perché il destinatario è cessato dalla carica ed anche perché un'i- potetica nullità della notificazione sarebbe sanata per il raggiungimento dello scopo.

Si deduce la violazione dell’art. 14 l. 689/1981, in combi- nato disposto con gli artt. 141 e 149 co. 3 c.p.c.

Il terzo motivo non è fondato.

Infatti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era cessato dalla carica in virtù della quale il domicilio era stato eletto.

In ogni caso la nullità, ove sussistente, non avrebbe potuto essere pronunciata, poiché l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinatoe – contrariamente a quanto il dif ensore del ricorrente 6di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ha mostrato di ritenere anche nella discussione orale– la sanatoria per convalidazione oggettivaha carattere retroattivo.

Il terzo motivo è rigettato.

4. -Con il quarto e il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia rigettato il secondo motivo di opposizione sulla tardività della contestazione sotto i due seguenti profili: (a) omissione di pronuncia sulla tardività della contestazione per incompletezza della lettera noti- ficata il 15/3/2013 (quarto motivo, ove si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c.); (b) motivazione omessa o apparente (quinto motivo, ove si deduce la violazione dell’art. 135 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145 d.lgs. 385/1993, 111 Cost.).

Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Sebbene la motivazione sul punto sia particolarmente stringata, essa non è apparente e quindi offre un testo all’interpretazione che coglie nel rinvio all’art. 1.2. delle disposizioni di vigilanza in materia di san- zioni e procedura sanzionatoria amministrativa altresì l’indicazione im- plicita del criterio logico che presiede al rigetto dei profili di incomple- tezza lamentati dal ricorrente, vale a dire che il contenuto della lettera di contestazione è rispettoso dei requisiti fissati dalla normativa secon- daria e pertanto non è incompleta.

Con questa integrazione la motiva- zione adottata dalla corte territoriale è riducibile a coerenza.

Il che le consente di superare il vaglio del giudizio di legittimità, secondo i criteri concretizzati daCass.

SU 8053/2014.

Il quarto e il quinto motivo sono rigettati.

5. - Con il sesto motivo si censura l’omissione ovvero il carattere meramente apparente della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato il terzo motivo di opposizione basantesi sulla incomprensibi- lità, indeterminatezza e contraddittorietà della contestazione.

Si 7di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deduce violazione dell’art. 135 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145 d.lgs. 385/1993, 111 Cost.Il sesto motivonon è fondato.

Pur nella sua stringatezza, la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato il terzo motivo di opposizione (p. 3) coglie nel segno: il ricorrente si è difeso in modo specifico e ciò conferma l’intellegibilità delle contestazioni.

Il sesto motivo è rigettato.

6. -Con il settimo e l’ottavo motivo si censura il rigetto del quarto e del quinto motivo di opposizione sull’eccesso di potere per falsa rap- presentazione, difetto di istruttoria, insufficiente valutazione dei fatti, contraddittorietà tra atti.

In particolare, il settimo motivo deduce la violazione ex art. 112 c.p.c.; l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 135 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145 d.lgs. 385/1993, 111 Cost.Il settimo el’ ottavo motivo sono da esamina re congiun tamente , in quanto sono accomunati dal sollevare la questione delle garanzie del procedimento sanzionatorio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Essi non sono fondati.

Il quarto e il quinto motivo di opposizione erano diretti a far valere la violazione del diritto di difesa e il carattere lacunoso dell'istruttoria, dovuti al fatto che la disciplina del procedimento sanzionatorio non pre- vede la trasmissione della proposta sanzionatoria all'incolpato, né l'au- dizione di questi da parte dell’organo titolare del potere di decisione finale.

Il rigetto di tali motivi di opposizione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, ove si è argomentato che il procedimento sanzionatorio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italiaex art. 195 Tuf non viola l'art. 6 par. 1 Cedu.

Infatti, ove il procedimento sanzionatorio non offra garanzie 8di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, dall’art. 6 cit. di- scende che l'incolpatodebba po ter far valere le questioni relative alla fondatezza delle imputazioni a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale.

Ciò è previsto nell’ordinamento italiano attraverso l'oppo- sizione alla corte d'appello (cfr. Cass. 25141/2015, 4/2019, 8237/2019, 9371/2020,16517/2020).

La motivazione del provvedi- mento impugnato si è attenuta a questiprincipi e non si espone a cen- sure.

Il settimo e l’ottavo motivo sono rigettati.

7. -Con il nono motivo si censura che la Corte di appello abbia rite- nuto che al fine di escludere la propria responsabilità l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dovesse formalizzare il proprio dissenso in voto contrario.

Si deduce la violazione dell’art. 2392 co. 3 c.c. in combinato disposto con l’art. 3 l. 768971981.

Il nono motivo non è fondato.

Il dovere di agire informati dei consiglieri di amministrazione delle società bancarie implica il dovere di conseguire costantemente cono- scenza adeguata delle caratteristiche dell’impresa bancaria.

I consi- glieri di amministrazione sono partecipi delle decisioni di gestione aziendale adottate dal consiglio di amministrazione.

Ne segue il loro obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree dell’attività bancaria e di esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo attraverso le rela- zioni degli amministratori delegati, ma anche valutando se esercitare i poteri consiliari di direttiva o avocazione relativi ad operazioni rientranti nella delega agli amministratori.

Ne consegue che il consigliere di am- ministrazione di società per azioni è solidalmente responsabile ex art.2392 co. 2 c.c.della violazione commessa quando non intervenga per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze 9di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dannose (cfr. Cass. 15585/2022, 24851/2019, 5606/2019).

Nella mo- tivazione sul punto in relazione al caso di specie, la Corte di appello è in linea conquesti principi.

Il nono motivo è rigettato.

8. -Con il decimo motivo si denuncia ex art. 112 c.p.c. che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’undicesimo motivo di op- posizione,che faceva valere la sproporzione tra le attribuzioni di potere e la retribuzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e , dall’altro lato, la sanzione irrogata.

Il decimo motivo non è fondato.

La Corte di appello si è pronunciata nel senso che il ridotto periodo di permanenza in carica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ne esclude la respon- sabilità e che l'ammontare della retribuzione è irrilevante poiché non vi è alcuna correlazione tra l’entità della retribuzione e il rispetto dei do- veri inerenti alla carica.La motivazione è inappuntabile, anche perché tali incarichi non vengono affidati al quisque de populo, ma a persone che, in forza della loro esperienza e della loro preparazione, sono in grado di ben soppesare le responsabilità a cui vanno incontro nell’ac- cettarli.

Il decimo motivo è rigettato.

9. -Con l’undicesimo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che, ove vi sia un conflitto di interesse di uno dei membri dell’organo collegiale ispettivo, ciò non invalida l’atto, poiché chi allega il conflitto è tenuto a provarne i riflessi invalidanti.

Si deduce la viola- zione degli artt. 97 Cost., 1 l. 241/1990.

Con il dodicesimo motivo si censura che la Corte di appello abbia considerato che non sussiste alcun conflitto di interesse fra l’attività dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo di componente dell’organo collegiale ispettivo.

Si deduce la violazione 10di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. degli artt. 97 Cost., 2, 3, e 7 Codice deontologico della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, 19 l. 262/2005, 42 Statuto della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, 6 Codice di comporta- mento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con il tredicesimo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era soltanto uno dei componenti dell’or- gano collegiale ispettivo, cosicché la sua partecipazione non ha viziato l’attività.

Si deduce violazione della Sez.

II Parte III Guida per l’attività di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia.

Con il quattordicesimo motivo si censurache la Corte di appello abbia rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era soltanto uno dei componenti dell’or- gano collegiale ispettivo, cosicché la sua partecipazione non ha viziato l’attività, mentre ha rilevato chel’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile di non aver impedito che la maggioranza del consiglio deliberasse.

Si de- duce la violazione degli artt. 97 e 101 Cost.

L’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo mo- tivo investono tutti il ruolo di membro dell’organo collegiale ispettivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva prestato attività professionale presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Possono essere trattati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Infatti, in tale situazione non è disposta l’astensione a pena di inva- lidità dei provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, la Corte di appello ha ac- certato in modo che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità che non sussisteva alcun conflitto di interesse fra l'attività precedentemente svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il suo successivo ruolo di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Infatti - precisa la Corte di appello – tali attività non si sono svolt e contemporaneamente (né hanno alcuna rilevanza giuridica la decor- renza giuridica anteriore dell'inquadramento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e l’emissione successiva di fatture con riferimento ad 11di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. attività svolte in periodi antecedenti la presa di servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia).

Infine, ad abundantiam, si è accertato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era solo uno dei membri dell’organo collegiale ispettivo.

Tutto il resto si risolve in un profilo di opportunità che rimane fuori dal perimetro di un controllo giurisdizionale di legittimità.

L’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo mo- tivosono rigettati.

10. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.21804/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoAndrea Manzi; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vanni Napoletano; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Ro ma n. 1625/2017 depositata il14/02/2017. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5/07/2023. Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltati l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] vanni Napoletano per la controricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], componente del consiglio di ammini- strazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in sede di riassunzione dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, proponeva opposizione ex art. 195 d.lgs. 58/1998 dinanzi alla Corte di appello di Roma avverso il provvedimento con il quale gli erano state irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sanzioni pecu- niarie per un ammontare di € 33.000, all’esito di accertamenti ispettivi ex art. 54 d.lgs. 385/1993 (Tub). In particolare, l’organo ispettivo aveva constatato una serie di carenze nella strutturazione della gover- nancee dei sistemi di controllo della [OSCURATO:PERSONA] , nonché nella gestione dei rischi. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia argomentava per il rigetto dell'opposizione. La Corte di appello ha rigettato l’opposizione. Ricorre in cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con quattordici motivi, illustrati da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con controricorso. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si censura che la Corte d i appello abbia ritenuto che, in ipotesi di traslazione della causa per difetto di giurisdi- zione, si applicano esclusivamente le decadenze e le preclusioni del giudice fornito di giurisdizione, senza che rilevi l'attività svolta dinanzi al giudice privo di giurisdizione . S i deduce la violazione dell'art. 11 c.p.a. Il primo motivo non è fondato. Nel 2014l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato dinanzi al T ar del Lazio il provvedimento sanzionatorio . Dopo Corte cost. 94/2014, dichiarativa dellaillegittimità costituzionale dell ’attribuzione alla giurisdizione am- ministrativa della cognizione sulle sanzioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] 3di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. d’Italia,i l Tar dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdi- zione. Il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma. Nel provvedimento impugnato si osserva che nell'ipotesi di riassunzione della causa per motivi di giurisdizione trovano applica- zione esclusivamente le decadenze e le preclusioni del giudice corret- tamente adito, mentre non rileva l'atteggiamento processuale tenuto dalla parte dinanzi al giudice carente di giurisdizione. L’art. 11 co 2 c.p.a. di cui il ricorrente denuncia la violazione, di- spone: «Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le pre- clusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti proces- suali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio[…]». In altri termini, i l ricorrente chiede che restino ferme le preclusioni e le preclusioni intervenute a carico della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, che non ha depositato ex art. 73 co. 1 c.p.a. alcun documento o memoria dinanzi al giudice amministrativo. L’art. 73 co. 1 c.p.a. dispone che l e parti poss a no produrre docu- menti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni li- beri.Il ricorrente quindi non indica la disposizione che avrebbe deter- minato la preclusione(l’art. 73 co. 1 c.p.a. non la prevede espressa- mente e l’art. 54 c.p.a.consente al giudice di ammettere anche il de- posito successivo, sebbene in casi eccezionali). In ogni caso, l’interpretazione adottata dalla Corte di appello è con- forme alla giurisprudenza di legittimità. Si veda in particolareCass. SU 27163/2018, ove si è statuito che l'art. 11 d.lgs. 104 / 2010 ( di cui si afferma il carattere di disposizione speciale rispetto all’art. 59 l. 4di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 69/2009) prevede lo strumento della riproposizione del processo di- nanzi al giudice indicato nella declinatoria di giurisdizione (e non nella riassunzionecome fa, a certe condizioni , l’art. 59 l. 69/2009) . Il con- cetto di riproposizione indica l’instaurazione di un nuovo giudiziodomi- nato opportunamente dalla sua logica, con riferimento alla « ritualità del contraddittorio»e alla scansione delle decadenze e preclusioni en- doprocessuali (salvo evidentemente che la domanda - proposta nuo- vamente e tempestivamente ai fini del mantenimento dei suoi effetti processuali e sostanziali – deve avere per contenuto una richiesta di tutelanon diversa dalla precedente ). Hanno dato continuità a questo indirizzo delle Sezioni Unite, trale altre, Cass. 25791/2020. Il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il dies a quo del termine di contestazione degli addebiti decorra non dalla data di conclusione dell'ispezione, bensì dalla data (25/1/2013) in cui il Capo del dipartimento ha apposto il visto nella nota di contestazione. Si deduce la violazione dell'art. 14 l. 689/1981, in combinato disposto con il par. 1.1. sez. II disp. vigilanza vigenti ra- tione temporis. Il secondo motivo non è fondato. Il ricorrente omette di rilevare che sono due cose diverse, da un lato, il constatare (attraverso strumenti conoscitivi come l’ispezione o altri) fatti che possono significare un’infrazione; dall’altro lato , l’ accertare sulla base della constatazione che un’infrazione è stata commessa. L'attività con cui si accerta l’illecito (non sempre, ma comunque in que- sto caso) si svolge successivamente al momento in cui viene acquisito il nudo fatto o lo stato di cose e comprende il tempo necessario a svol- gere le indagini per valutare se ciò che si è acquisito possa qualificarsi come infrazione e per formulare eventualmente una corretta 5di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestazione. Ove sorga contrasto, compete al giudice di merito de- terminare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per compiere tali attività, individuando il dies a quo del termine di deca- denza ex art. 14 co 2 l. 689/1981. Il giudice di merito tiene conto del grado difficoltà del caso concreto, in relazione al numero dei soggetti coinvolti, al numero delle violazioni e alla complessità delle indagini. Il giudizio di merito si espone a sindacato di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Cfr. Cass. SU 28210/2019, 12830/2006, 25916/2006, 3043/2009. Ribadito ciò in linea generale, nel caso di specie, ove entrano in gioco in funzione integrativa anche le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedurasanzionatoria amministrativa, la Corte di appello si è congruamente riferita alla particolare complessità dell’ispezione, durata quasi cinque mesi e conclusasi alla fine di novembre del 2012, per cui la data (25/1/2013) in cui il capo del dipartimento ha apposto il visto circoscrive un proporzionato periodo di valutazione degli esiti dell’indagine. Il secondo motivo è rigettato. 3. -Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia rite- nuto che è valida la notificazione presso la residenza anziché il domicilio eletto perché il destinatario è cessato dalla carica ed anche perché un'i- potetica nullità della notificazione sarebbe sanata per il raggiungimento dello scopo. Si deduce la violazione dell’art. 14 l. 689/1981, in combi- nato disposto con gli artt. 141 e 149 co. 3 c.p.c. Il terzo motivo non è fondato. Infatti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era cessato dalla carica in virtù della quale il domicilio era stato eletto. In ogni caso la nullità, ove sussistente, non avrebbe potuto essere pronunciata, poiché l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinatoe – contrariamente a quanto il dif ensore del ricorrente 6di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ha mostrato di ritenere anche nella discussione orale– la sanatoria per convalidazione oggettivaha carattere retroattivo. Il terzo motivo è rigettato. 4. -Con il quarto e il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia rigettato il secondo motivo di opposizione sulla tardività della contestazione sotto i due seguenti profili: (a) omissione di pronuncia sulla tardività della contestazione per incompletezza della lettera noti- ficata il 15/3/2013 (quarto motivo, ove si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c.); (b) motivazione omessa o apparente (quinto motivo, ove si deduce la violazione dell’art. 135 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145 d.lgs. 385/1993, 111 Cost.). Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare congiuntamente. Essi non sono fondati. Sebbene la motivazione sul punto sia particolarmente stringata, essa non è apparente e quindi offre un testo all’interpretazione che coglie nel rinvio all’art. 1.2. delle disposizioni di vigilanza in materia di san- zioni e procedura sanzionatoria amministrativa altresì l’indicazione im- plicita del criterio logico che presiede al rigetto dei profili di incomple- tezza lamentati dal ricorrente, vale a dire che il contenuto della lettera di contestazione è rispettoso dei requisiti fissati dalla normativa secon- daria e pertanto non è incompleta. Con questa integrazione la motiva- zione adottata dalla corte territoriale è riducibile a coerenza. Il che le consente di superare il vaglio del giudizio di legittimità, secondo i criteri concretizzati daCass. SU 8053/2014. Il quarto e il quinto motivo sono rigettati. 5. - Con il sesto motivo si censura l’omissione ovvero il carattere meramente apparente della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato il terzo motivo di opposizione basantesi sulla incomprensibi- lità, indeterminatezza e contraddittorietà della contestazione. Si 7di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deduce violazione dell’art. 135 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145 d.lgs. 385/1993, 111 Cost.Il sesto motivonon è fondato. Pur nella sua stringatezza, la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato il terzo motivo di opposizione (p. 3) coglie nel segno: il ricorrente si è difeso in modo specifico e ciò conferma l’intellegibilità delle contestazioni. Il sesto motivo è rigettato. 6. -Con il settimo e l’ottavo motivo si censura il rigetto del quarto e del quinto motivo di opposizione sull’eccesso di potere per falsa rap- presentazione, difetto di istruttoria, insufficiente valutazione dei fatti, contraddittorietà tra atti. In particolare, il settimo motivo deduce la violazione ex art. 112 c.p.c.; l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 135 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145 d.lgs. 385/1993, 111 Cost.Il settimo el’ ottavo motivo sono da esamina re congiun tamente , in quanto sono accomunati dal sollevare la questione delle garanzie del procedimento sanzionatorio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Essi non sono fondati. Il quarto e il quinto motivo di opposizione erano diretti a far valere la violazione del diritto di difesa e il carattere lacunoso dell'istruttoria, dovuti al fatto che la disciplina del procedimento sanzionatorio non pre- vede la trasmissione della proposta sanzionatoria all'incolpato, né l'au- dizione di questi da parte dell’organo titolare del potere di decisione finale. Il rigetto di tali motivi di opposizione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, ove si è argomentato che il procedimento sanzionatorio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italiaex art. 195 Tuf non viola l'art. 6 par. 1 Cedu. Infatti, ove il procedimento sanzionatorio non offra garanzie 8di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, dall’art. 6 cit. di- scende che l'incolpatodebba po ter far valere le questioni relative alla fondatezza delle imputazioni a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Ciò è previsto nell’ordinamento italiano attraverso l'oppo- sizione alla corte d'appello (cfr. Cass. 25141/2015, 4/2019, 8237/2019, 9371/2020,16517/2020). La motivazione del provvedi- mento impugnato si è attenuta a questiprincipi e non si espone a cen- sure. Il settimo e l’ottavo motivo sono rigettati. 7. -Con il nono motivo si censura che la Corte di appello abbia rite- nuto che al fine di escludere la propria responsabilità l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dovesse formalizzare il proprio dissenso in voto contrario. Si deduce la violazione dell’art. 2392 co. 3 c.c. in combinato disposto con l’art. 3 l. 768971981. Il nono motivo non è fondato. Il dovere di agire informati dei consiglieri di amministrazione delle società bancarie implica il dovere di conseguire costantemente cono- scenza adeguata delle caratteristiche dell’impresa bancaria. I consi- glieri di amministrazione sono partecipi delle decisioni di gestione aziendale adottate dal consiglio di amministrazione. Ne segue il loro obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree dell’attività bancaria e di esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo attraverso le rela- zioni degli amministratori delegati, ma anche valutando se esercitare i poteri consiliari di direttiva o avocazione relativi ad operazioni rientranti nella delega agli amministratori. Ne consegue che il consigliere di am- ministrazione di società per azioni è solidalmente responsabile ex art.2392 co. 2 c.c.della violazione commessa quando non intervenga per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze 9di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dannose (cfr. Cass. 15585/2022, 24851/2019, 5606/2019). Nella mo- tivazione sul punto in relazione al caso di specie, la Corte di appello è in linea conquesti principi. Il nono motivo è rigettato. 8. -Con il decimo motivo si denuncia ex art. 112 c.p.c. che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’undicesimo motivo di op- posizione,che faceva valere la sproporzione tra le attribuzioni di potere e la retribuzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e , dall’altro lato, la sanzione irrogata. Il decimo motivo non è fondato. La Corte di appello si è pronunciata nel senso che il ridotto periodo di permanenza in carica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ne esclude la respon- sabilità e che l'ammontare della retribuzione è irrilevante poiché non vi è alcuna correlazione tra l’entità della retribuzione e il rispetto dei do- veri inerenti alla carica.La motivazione è inappuntabile, anche perché tali incarichi non vengono affidati al quisque de populo, ma a persone che, in forza della loro esperienza e della loro preparazione, sono in grado di ben soppesare le responsabilità a cui vanno incontro nell’ac- cettarli. Il decimo motivo è rigettato. 9. -Con l’undicesimo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che, ove vi sia un conflitto di interesse di uno dei membri dell’organo collegiale ispettivo, ciò non invalida l’atto, poiché chi allega il conflitto è tenuto a provarne i riflessi invalidanti. Si deduce la viola- zione degli artt. 97 Cost., 1 l. 241/1990. Con il dodicesimo motivo si censura che la Corte di appello abbia considerato che non sussiste alcun conflitto di interesse fra l’attività dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo di componente dell’organo collegiale ispettivo. Si deduce la violazione 10di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. degli artt. 97 Cost., 2, 3, e 7 Codice deontologico della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, 19 l. 262/2005, 42 Statuto della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, 6 Codice di comporta- mento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Con il tredicesimo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era soltanto uno dei componenti dell’or- gano collegiale ispettivo, cosicché la sua partecipazione non ha viziato l’attività. Si deduce violazione della Sez. II Parte III Guida per l’attività di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. Con il quattordicesimo motivo si censurache la Corte di appello abbia rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era soltanto uno dei componenti dell’or- gano collegiale ispettivo, cosicché la sua partecipazione non ha viziato l’attività, mentre ha rilevato chel’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile di non aver impedito che la maggioranza del consiglio deliberasse. Si de- duce la violazione degli artt. 97 e 101 Cost. L’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo mo- tivo investono tutti il ruolo di membro dell’organo collegiale ispettivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva prestato attività professionale presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Possono essere trattati congiuntamente. Essi non sono fondati. Infatti, in tale situazione non è disposta l’astensione a pena di inva- lidità dei provvedimenti sanzionatori. Inoltre, la Corte di appello ha ac- certato in modo che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità che non sussisteva alcun conflitto di interesse fra l'attività precedentemente svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il suo successivo ruolo di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Infatti - precisa la Corte di appello – tali attività non si sono svolt e contemporaneamente (né hanno alcuna rilevanza giuridica la decor- renza giuridica anteriore dell'inquadramento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e l’emissione successiva di fatture con riferimento ad 11di 11 – 21804 /20 17 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. attività svolte in periodi antecedenti la presa di servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia). Infine, ad abundantiam, si è accertato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era solo uno dei membri dell’organo collegiale ispettivo. Tutto il resto si risolve in un profilo di opportunità che rimane fuori dal perimetro di un controllo giurisdizionale di legittimità. L’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo mo- tivosono rigettati. 10. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte
Sentenza Cassazione n. 25844/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris