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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 07606/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza dell’11 dicembre 2024 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 4000 euro di multa per i delitti detenzione di armaclandestina, di ricettazione dellamedesima arma e di detenzione di munizioni.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando sette motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen.

Secondo il ricorrente la mera clandestinità dell’arma non potrebbe essere il presupposto del delitto di ricettazione, così come non vi sarebbe alcuna certezza in punto alla sussistenza del dolo specifico. 2.2 Con il secondo motivo lamenta il correlativo vizio di motivazione in punto alla provenienza delittuosa dell’arma e alla sussistenza del dolo specifico. 2.3 Con il terzo motivo lamentala violazionedell’art. 23 L. 110/75 e 697 cod. pen.

In particolare, rileva l’omessa effettuazione di qualunque verifica circa la efficienza dell’arma e delle munizioni, pertanto non sarebbe stata accertata l’offensività in concreto della condotta, pur trattandosi di un reato di pericolo. 2.4 Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione circa la pericolosità concreta della condotta. 2.5 Con il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 648 comma 2 cod. en e 131 bis cod. pen.

La Corte territoriale ha infatti escluso la sussistenza dell’ipotesi lieve ovvero della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul mero presupposto della natura clandestina dell’arma, sena considerare tutte le circostanze del fatto. 2.6 Con il sesto motivo lamenta vizi di motivazione in punto al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. 2.7 Con il settimo motivo lamenta violazione di legge circa la dosimetria sanzionatoria.

I giudici di merito non avrebbero infatti tenuto conto di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 3.

In data 26 gennaio 2026 il difensore ha depositato memoria con motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999).

I motivi di ricorso sono la pedissequa riproposizione dei motivi di gravame già sottoposti alla Corte territorialepoi vagliati e respinti nel provvedimento impugnato con motivazione ampia, logica e convincente.

Con le motivazioni della Corte territoriale il ricorrente non si confronta, limitandosi, appunto, a reiterare le medesimeargomentazioni difensive, senz a alcun elem e nt o di novità atto a superare le conclusioni cui è giunta la Corte di appello.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza dell’11 dicembre 2024 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 4000 euro di multa per i delitti detenzione di armaclandestina, di ricettazione dellamedesima arma e di detenzione di munizioni. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando sette motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. Secondo il ricorrente la mera clandestinità dell’arma non potrebbe essere il presupposto del delitto di ricettazione, così come non vi sarebbe alcuna certezza in punto alla sussistenza del dolo specifico. 2.2 Con il secondo motivo lamenta il correlativo vizio di motivazione in punto alla provenienza delittuosa dell’arma e alla sussistenza del dolo specifico. 2.3 Con il terzo motivo lamentala violazionedell’art. 23 L. 110/75 e 697 cod. pen. In particolare, rileva l’omessa effettuazione di qualunque verifica circa la efficienza dell’arma e delle munizioni, pertanto non sarebbe stata accertata l’offensività in concreto della condotta, pur trattandosi di un reato di pericolo. 2.4 Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione circa la pericolosità concreta della condotta. 2.5 Con il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 648 comma 2 cod. en e 131 bis cod. pen. La Corte territoriale ha infatti escluso la sussistenza dell’ipotesi lieve ovvero della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul mero presupposto della natura clandestina dell’arma, sena considerare tutte le circostanze del fatto. 2.6 Con il sesto motivo lamenta vizi di motivazione in punto al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. 2.7 Con il settimo motivo lamenta violazione di legge circa la dosimetria sanzionatoria. I giudici di merito non avrebbero infatti tenuto conto di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 3. In data 26 gennaio 2026 il difensore ha depositato memoria con motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). I motivi di ricorso sono la pedissequa riproposizione dei motivi di gravame già sottoposti alla Corte territorialepoi vagliati e respinti nel provvedimento impugnato con motivazione ampia, logica e convincente. Con le motivazioni della Corte territoriale il ricorrente non si confronta, limitandosi, appunto, a reiterare le medesimeargomentazioni difensive, senz a alcun elem e nt o di novità atto a superare le conclusioni cui è giunta la Corte di appello. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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