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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06994/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Vista l'istanza/ricorso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15.6.2023, con cui è stata condannata alla pena di nove mesi di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, in relazione a due reati di atti persecutori ai danni di vicini di casa;

2. Considerato che l'istanza è intitolata quale richiesta di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., ma, in realtà, si presenta con i contenuti di una impugnazione proposta nei termini avverso una sentenza non definitiva (mentre la revisione è strumento straordinario con cui si impugnano le pronunce passate in giudicato), per quanto estremamente confusi e apodittici, nel sostenere la violazione dell'art. 368 cod. pen., in particolare, e di numerose altre norme processuali e sostanziali, senza, tuttavia, indicare le ragioni di mancanza della sentenza avverso la quale si propone la critica;

3. Ritenuto che l'istanza deve considerarsi come ricorso, sicchè questo è stato proposto personalmente e, quindi, inammissibilmente poiché in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che ha privato l'imputato di detta facoltà, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2D17, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dr cassazione.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Vista l'istanza/ricorso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15.6.2023, con cui è stata condannata alla pena di nove mesi di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, in relazione a due reati di atti persecutori ai danni di vicini di casa; 2. Considerato che l'istanza è intitolata quale richiesta di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., ma, in realtà, si presenta con i contenuti di una impugnazione proposta nei termini avverso una sentenza non definitiva (mentre la revisione è strumento straordinario con cui si impugnano le pronunce passate in giudicato), per quanto estremamente confusi e apodittici, nel sostenere la violazione dell'art. 368 cod. pen., in particolare, e di numerose altre norme processuali e sostanziali, senza, tuttavia, indicare le ragioni di mancanza della sentenza avverso la quale si propone la critica; 3. Ritenuto che l'istanza deve considerarsi come ricorso, sicchè questo è stato proposto personalmente e, quindi, inammissibilmente poiché in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che ha privato l'imputato di detta facoltà, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2D17, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dr cassazione. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 no
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