CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -Numero registro generale 18862/2021avverso la sentenza n. 866/2020 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026MILANO, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 175/2020;Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Lodi rigettava l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di addebito INPS e i relativiruoli, iscritti per carichi contributivi a titolo di Gestione agricoladatori di lavoro, ritenendo provata la notificazione degli avvisi diaddebito, in parte a mezzo posta e in parte a mezzo PEC,contestata dal ricorrente. Condannava inoltre il ricorrente, oltreche alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3,c.p.c.2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 866 del 2020,respingeva il gravame della parte privata che ribadiva di aversaputo dei carichi esistenti solo a seguito della consultazionedell’estratto di ruolo. Riteneva regolari le notificazioni degli avvisidi addebito -ad eccezione di quello recante n.36820180013799167- effettuate all’indirizzo PEC indicatodall’appellante nel certificato camerale, valorizzando il dispostodell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.P.R. n. 68 del 2005,nonché la prova della consegna risultante dalle ricevutetelematiche. Escludeva la necessità della firma digitale in formatop7m e reputava irrilevante l’estensione del file allegato, trattandosidi notificazione di atti esattoriali e non di atti giudiziari. Per l’avvisodi addebito n. 36820180013799167, riteneva infondatal’opposizione, rilevando che il credito non era estinto perprescrizione né per decadenza.4. La Corte territoriale confermava infine la condanna ex art.96, comma 3, c.p.c., già disposta dal primo giudice, ravvisandoNumero registro generale 18862/2021l’abuso del processo nell’avere il ricorrente negato la ricezionNeum deroi sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026avvisi che risultavano documentalmente notificati, anche a breveData pubblicazione 21/07/2026distanza dall’introduzione del giudizio.5. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6. L’INPS ha resistito con controricorso.7. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del2012 e dell’art. 16, comma 8, della l. n. 2 del 2009, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto regolari le notificazionidegli avvisi di addebito eseguite a mezzo PEC. Deduce che gliavvisi sarebbero stati trasmessi da un indirizzo PEC dell’INPS nonrisultante dai pubblici elenchi e sostiene che, ai fini della validitàdella notificazione telematica, dovrebbero risultare da pubbliciregistri non solo l’indirizzo del destinatario, ma anche quello delnotificante.2. Il ricorrente aggiunge che le ricevute prodotte dall’Istitutonon recherebbero gli elementi indicati dalla circolare INPS n.18947 del 22 novembre 2013, in particolare quanto all’oggetto eal testo del messaggio, e che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto sufficiente la prova della consegna delmessaggio alla casella PEC del destinatario. Da ciò fa discenderela tempestività dell’opposizione e la prescrizione di parte dei creditiazionati.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazionedell’art. 96, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., censurando la conferma della condanna perNumero registro generale 18862/2021Numero sezionale 3318/2026responsabilità aggravata. Deduce che la Corte d’appelNluom earovdri erabccboltea generale 23655/2026Data pubblicazione 21/07/2026erroneamente ravvisato un abuso del processo senza considerareche l’azione era stata proposta per far valere contestazioni sullaregolarità delle notificazioni degli avvisi di addebito, rimaste, a suodire, non adeguatamente esaminate. Sostiene, inoltre, che lacondanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede comunquel’accertamento della mala fede o della colpa grave, non essendosufficiente la mera soccombenza né la valutazione oggettiva diinfondatezza della domanda.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,lamentando l’omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza oinvalidità delle notificazioni degli avvisi di addebito eseguite da unindirizzo PEC del notificante non inserito nei pubblici elenchi e sullamancata concessione di un termine per note autorizzate,finalizzate a contestare la documentazione prodotta dall’INPS.4. In via preliminare deve essere esaminata la questione dellatempestività del deposito del ricorso per cassazione, in relazionealla quale la parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini.Nel caso di specie, il ricorso per cassazione, notificato il 22giugno 2021, è stato trasmesso telematicamente il 12 luglio 2021,come risulta dagli allegati depositati in atti; nella stessa giornatasono state generate ricevuta di accettazione alle ore 16:38:42 e diconsegna alle ore 16:39:11 (allegato 1 e 2) ed il giorno successivo,la terza PEC, che segnalava errore imprevisto nel sistema.Successivamente, in data 20 luglio 2021, a seguito dellacomunicazione da parte della cancelleria del rifiuto del depositoper “errore fatale”, il difensore provvedeva a rinnovare il depositonella medesima data, ottenendo la ricevuta di accettazione, laricevuta di avvenuta consegna e, infine, l’accettazione del depositoNumero registro generale 18862/2021da parte della cancelleria nella medesima giornata, comeN umdearo sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026allegati in atti.Data pubblicazione 21/07/2026Secondo il principio affermato da Cass., Sez. U., n. 28403 del2023, nel deposito telematico del ricorso per cassazione l’effettoanticipato collegato alla ricevuta di avvenuta consegna si consolidasoltanto in caso di esito positivo dei successivi controlli e diaccettazione del deposito da parte della cancelleria. Ove, invece,la quarta PEC comunichi il rifiuto del deposito, l’effetto provvisoriodella ricevuta di avvenuta consegna non si stabilizza e il depositooriginario non può ritenersi perfezionato.Nondimeno, sulla base degli elementi disponibili e tenuto contodella cronologia dei depositi e delle ricevute sopra elencate, ilrifiuto può non ritenersi riconducibile a condotta negligente dellaparte. Rileva, inoltre, che il deposito è stato rinnovato a distanzadi pochi minuti dalla dedotta comunicazione del rifiuto. Ricorrono,pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza dirimessione in termini, con conseguente esclusionedell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.4.1. Quanto al profilo dell’interesse ad agire medianteimpugnazione dell’estratto di ruolo, va osservato che esso noncostituisce oggetto di specifica censura in questa sede.La Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire,perché l’appellante aveva “contestato i crediti contributiviaffermando che non vi era stata la notifica degli atti, idonea adeterminare la decorrenza del termine per l’opposizione” (pag. 3),ma ha ritenuto infondata l’opposizione sul rilievo della regolarenotificazione degli avvisi e della conseguente tardività delledoglianze formali. Poiché il ricorso per cassazione non devolvespecificamente la statuizione sul difetto di interesse, ma investesoltanto la validità delle notificazioni, la condanna ex art. 96,Numero registro generale 18862/2021comma 3, c.p.c. e l’asserita omessa pronuncia, su tale capoN sumi eèro sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026formato il giudicato interno.Data pubblicazione 21/07/2026L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, purapplicabile anche ai giudizi pendenti, non consente, pertanto, unanuova verifica dell’interesse ad agire quando su tale profilo si siaformato il giudicato interno.5. Venendo al merito del ricorso, deve rilevarsi che il primo eil terzo motivo, con cui la parte mira a contestare la valutazionesvolta dal giudice di merito in ordine al profilo della regolarità delprocedimento notificatorio, con particolare riferimento allarisultanza dai pubblici registri dell’indirizzo PEC del notificante edel destinatario, possono essere trattati congiuntamente.5.1.Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati, sottoplurimi profili.5.2.Anzitutto, buona parte delle censure difettano di specificitàe autosufficienza, poiché il ricorrente non riproduce né localizza inmodo puntuale il contenuto delle ricevute PEC, dei messaggi dinotificazione e degli atti sui quali fonda la dedotta invalidità; nonindica, inoltre, in quali termini e in quale momento processualeabbia formulato una tempestiva e specifica contestazione delladocumentazione prodotta dall’INPS, né chiarisce quale concretadeduzione difensiva sarebbe stata preclusa dalla mancataconcessione del termine per note autorizzate.5.3. In secondo luogo, i motivi non si confrontano con tutte lerationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte territorialeha ritenuto regolari le notificazioni non soltanto perché effettuateall’indirizzo PEC del destinatario risultante dal certificato camerale,ma anche perché ha valorizzato la disciplina del d.P.R. n. 68 del2005, la ricevuta di avvenuta consegna, la garanzia diprovenienza, integrità e autenticità assicurata dal sistema PEC edalla busta di trasporto sottoscritta dal gestore, la non necessitàNumero registro generale 18862/2021Numero sezionale 3318/2026della firma digitale del mittente e del formato p7m Npuemre rogdli ir acacotltai generale 23655/2026Data pubblicazione 21/07/2026esattoriali, nonché la presunzione di coincidenza tra il contenutodell’atto prodotto dal mittente e quello ricevuto dal destinatario,salva la prova contraria a carico di quest’ultimo.5.4. Il ricorso si concentra, invece, sul solo profilo dellamancata iscrizione dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblicielenchi e sul richiamo a prescrizioni contenute in una circolareinterna dell’INPS, senza aggredire in modo puntuale le ulteriori econcorrenti argomentazioni della decisione impugnata. Inoltre, lecensure sollecitano una rivalutazione del materiale documentale,mirando a ottenere da questa Corte un nuovo esame delle ricevutePEC, del contenuto dei messaggi e della documentazione prodottadall’Istituto, attività estranea al giudizio di legittimità. Ne conseguel’inammissibilità di tali doglianze.5.5. Non ricorre neppure il vizio di omessa pronuncia,prospettato genericamente nel terzo motivo con riferimento alladedotta assenza dell’indirizzo PEC dell’ente impositore dai pubbliciregistri. La Corte d’appello ha espressamente esaminato il temadella regolarità delle notificazioni a mezzo PEC e lo ha risolto insenso sfavorevole all’appellante; la questione relativa all’indirizzoPEC del mittente costituisce una mera argomentazione interna allapiù ampia censura sulla validità della notifica ed è stata comunqueimplicitamente disattesa dalla complessiva statuizione di regolaritàdelle notificazioni.5.6. I medesimi motivi sono, comunque, infondati quanto allacontestazione della provenienza del messaggio da un indirizzo PECasseritamente non presente nei pubblici elenchi e alla mancataindicazione, nell’oggetto o nel testo della PEC, di tutti gli elementirichiamati dalla circolare interna dell’Istituto.5.7. Con riguardo all’indirizzo PEC del mittente, va datacontinuità all’orientamento sostanzialistico, da ultimo ribadito, conNumero registro generale 18862/2021riferimento alla notificazione a mezzo PEC di un avviso di addeNbumiteoro sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026INPS, da Cass. n. 4703 del 2026. L’utilizzo, da parte della pubblicaData pubblicazione 21/07/2026amministrazione, di un indirizzo PEC istituzionale non risultante daipubblici elenchi non determina nullità della notificazione ove nonvi sia incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto e non siadedotto un concreto vulnus difensivo. Il maggiore rigore formaleconcerne, infatti, l’indirizzo del destinatario, che deve essere trattodai registri di legge, mentre l’irregolarità dell’indirizzo del mittentenon incide sulla validità della notificazione quando l’atto abbiaraggiunto il proprio scopo.Le deduzioni del ricorrente non sono idonee a scalfire la ratiodecidendi, poiché non viene allegato un concreto pregiudizio allaconoscibilità dell’atto né al pieno esercizio del diritto di difesa,mentre la circolare amministrativa non introduce requisiti divalidità della notificazione ulteriori rispetto a quelli previsti dallalegge.5.8. La Corte territoriale ha dunque correttamente ritenutoprovate le notificazioni, tenuto conto dell’art. 30 del d.l. n. 78 del2010, conv. in l. n. 122 del 2010, prevede che l’avviso di addebitoINPS sia notificato in via prioritaria tramite posta elettronicacertificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge;dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 consente lanotificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC secondo lemodalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005.6. Il secondo motivo va esaminato separatamente ed èfondato.6.1. Sebbene il motivo sia formalmente rubricato comeviolazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., esso deduce, nella sostanza, un viziodi violazione di legge, censurando la sentenza impugnata perNumero registro generale 18862/2021avere ritenuto integrati i presupposti della responsabNiulmiteàro sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026aggravata in assenza di mala fede o colpa grave.Data pubblicazione 21/07/20266.2. Va premesso che, secondo il più recente orientamento diquesta Corte, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pur nonrichiedendo la domanda di parte né la prova del danno, postulapur sempre, sotto il profilo soggettivo, la mala fede o la colpa gravedella parte soccombente, ravvisabile nella violazione del gradominimo di diligenza che consente di percepire agevolmentel’infondatezza o l’inammissibilità della propria iniziativaprocessuale. Non è invece sufficiente la mera infondatezza, anchemanifesta, delle tesi prospettate, poiché una diversa conclusionefinirebbe per comprimere indebitamente il diritto di difesa,sanzionandone l’esercizio puro, non connotato da dolo o colpa(Cass. n. 9214 del 2026).6.3. La statuizione impugnata non resiste alla censura.La Corte d’appello ha confermato la condanna sul rilievo che ilricorrente avrebbe abusato dello strumento processuale, avendodedotto di non avere ricevuto gli avvisi di addebito e di avereappreso l’esistenza dei carichi solo tramite accesso pressol’Agenzia delle Entrate-Riscossione, benché la documentazioneprodotta attestasse la notificazione degli avvisi, in parte a mezzoposta e in parte a mezzo PEC.6.4. Tale motivazione non è, tuttavia, sufficiente a integrare ipresupposti della responsabilità aggravata. La controversiainvestiva, infatti, la regolarità delle notificazioni degli avvisi diaddebito, con particolare riferimento alla provenienza delle PEC daindirizzo istituzionale dell’INPS non risultante nei pubblici elenchie alla idoneità delle ricevute prodotte a dimostrare ilperfezionamento della notificazione. Si trattava di questionigiuridiche e processuali non manifestamente pretestuose, sulleNumero registro generale 18862/2021Numero sezionale 3318/2026quali la parte aveva articolato specifiche censure, seNubmbeerondiera cpcooltai generale 23655/2026Data pubblicazione 21/07/2026ritenute inammissibili o infondate.6.5. Né può attribuirsi rilievo decisivo al solo fatto che alcunenotificazioni risultassero documentalmente provate o che una diesse fosse prossima alla proposizione del ricorso introduttivo. Talicircostanze non dimostrano, di per sé, che la parte abbia agito conconsapevolezza dell’infondatezza della propria pretesa o conmacroscopica violazione del grado minimo di diligenza richiesto.6.6. La Corte territoriale ha, in sostanza, fatto discenderel’abuso del processo dalla non fondatezza delle contestazioni edalla ritenuta prova documentale delle notificazioni, senzasvolgere un autonomo accertamento sulla mala fede o sulla colpagrave e senza individuare condotte processuali ulteriori, connotateda pretestuosità, strumentalità o manifesta inconsistenzagiuridica. In difetto di tale accertamento, la condanna ex art. 96,comma 3, c.p.c. non può allo stato essere confermata.6.7. Il secondo motivo deve, pertanto, essere accolto, concassazione della sentenza impugnata limitatamente allastatuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.7. Il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondomotivo, mentre il primo e il terzo motivo devono essere rigettati.8. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18862/2021Numero sezionale 3318/2026Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 9 lugNluiome 2ro 0di2ra6cc.o lta generale 23655/2026Data pubblicazione 21/07/2026La PresidenteNumero registro generale 18862/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 23655/2026Data pubblicazione 21/07/2026