CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11966-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 2925/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione dell'appello stesso. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto il deposito dell'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione ove, nell'avviso di ricevimento, la data di spedizione sia chiaramente indicata e nella specie è chiaramente indicata la data del 18 settembre 2017 e l'appello è stato successivamente depositato il 5 ottobre 2017. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione Ric. 2021 n. 11966 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con starnpigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza): Cass. SU n. 13452 del 2017; Cass. n. 11559 del 2018); Nella specie la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata in data 20 febbraio 2017 mentre l'appello è stato ricevuto giovedì in data 21 settembre 2017, ossia oltre il termine di sei mesi, che scadeva il 20 settembre 2017, entro in cui è possibile proporre valido appello quando, come nel caso di specie, la sentenza di primo grado non sia stata notificata. Tuttavia, conformemente a quanto sostenuto dal ricorrente, può farsi riferimento alla data di spedizione del 18 settembre 2017 perché, pur contenuta all'interno dell'avviso di ricevimento e non nella ricevuta di spedizione, è riportata con stampigliatura meccanografica, come evidenziato correttamente nel ricorso nel rispetto del principio di a utosufficienza . Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Ric. 2021 n. 11966 sez. MT - ud. 08-11-2022 -3- grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di