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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 05251/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. A mezzo del difensore fiduciario, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 15 luglio 2021, in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Con unico motivo si lamenta l'illegalità della pena, in quanto non congrua e del tutto sproporzionata ai fatti.

3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

I motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti, poiché, pur impropriamente evocandosi il concetto di illegalità della pena, ci si limita" contestarne la congruità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5.[OSCURATO:PERSONA] deciso il 3 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A mezzo del difensore fiduciario, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 15 luglio 2021, in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Con unico motivo si lamenta l'illegalità della pena, in quanto non congrua e del tutto sproporzionata ai fatti. 3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti, poiché, pur impropriamente evocandosi il concetto di illegalità della pena, ci si limita" contestarne la congruità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5.[OSCURATO:PERSONA] deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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