Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 24217/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del decreto legislativo n. 504 del 1995. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Ud. 1/21/06/2023C.C.

PU R.G.33106/2018 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33106/2018proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , assistita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 122 ([OSCURATO:PERSONA]),giusta procura speciale del 14 dicembre 2018, autenticata nella firma dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Milano, rep. n. 170.606. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVENETO n. 576/2018, depositata in data15 maggio 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato la somma di euro 21.117,36, quale accisa sugli oli lubrificanti, relativamente ad un carico del mese di agosto 2009, imposta non dovuta perché non si trattava di un carico di oli lubrificanti; la società, poi , aveva compensato il credito così vantato con il debito rappresentato dall'imposta dovuta per il carico di oli lubrificanti effettuato nel settembre del 2009, compensazione che, nel 2012, non era stata accettata dall'Ufficio, che emetteva avviso di accertamento e contestuale erogazione di sanzioni per il pagamento delle accise relativamente al carico di oli avvenuto nel settembre 2009.

La società, preso atto della mancata accettazione della compensazione, chiedeva il rimborso della somma di euro 21.117,36 erroneamente versata con riferimento al carico dell'agosto 2009, ma l'Ufficio negava il rimborso sulla base della mancata indicazione della modalità prescelta e per essere decorso il termine per la sua richiesta.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale , adita dalla società contribuente, aveva accolto il ricorso, ritenendo che la richiesta di rimborso era pacifica e che il termine per effettuare la richiesta non decorreva dalla data del versamento, ma dal momento in cui era stato appreso il diniego di compensazione.3. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria di secondo grado ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane, affermando che fino a quanto non era stato disconosciuto il pagamento in compensazione il contribuente non avrebbe potuto chiedere il rimborso della somma pagata in eccedenza e ciò si era verificato solo e soltanto nel momento in cui, a seguito del disconoscimento della compensazione, il contribuente aveva pagato l'importo dovuto per il mese di settembre 2009, oltre le relative sanzioni, e quindi solo allora si è verificato il pagamento in eccedenza dell'imposta per il mese di agosto 2009; di conseguenza, essendo stata pagata la maggiore imposta solo nel 2012 il contribuente aveva la possibilità di chiederne il rimborso nei due anni successivi.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. La societàABB s.p.a. resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ai sensi dell'art. 260, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la norma richiamata prevedeva che il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata spettava soltanto a chi a vesse previamente presentato una domanda di rimborso entro due anni dalla data del pagamento.

Nel caso di specie, l'indebito versamento era stato effettuato il 16 settembre 2009 e la domanda di rimborso, da parte della società, era stata presentata il 12 luglio 2017 ( recte : 8 marzo 2013) , quindi ben oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 del T.U.A.. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Deve premettersi che, nel caso in esame, la società contribuente in data 16 settembre 2009 aveva effettuato un pagamento dell'imposta erariale di consumo scambiando una partita di oli da gas per oli lubrificanti, dato che mentre i primi scontavano un'aliq uota piena di accisa, gli oli lubrificanti non utilizzati per combustione e/o carburazione si giovavano di un abbattimento della imposta.

La società, poi, nel mese di ottobre 2009, aveva compensato detto importo con l'imposta erariale di consumo relativa ad una partita di olio lubrificante di matrice e provenienza comunitaria (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione). 1.3 Secondo la prospettazione erarialeera errata l'interpretazione data dalla Commissione tributaria regionale, nel senso dell'operatività del termine decadenziale biennale solo nel momento in cui , a seguito del disconoscimento della compensazione, avvenuto con avviso di pagamento e contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni del 24 aprile 2012, il contribuente aveva pagato l'importo per il mese di settembre 2009, oltre le sanzioni, ovvero con decorrenza dal 10 maggio 2012 e dal 16 maggio 2012 (cfr. pag. 4 del controricorso). 1.4 Sul tema, la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha affermato che «A norma del D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, il rimborso dell'accisa [...] indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; ne' l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il dies a quo del suddetto termine» (Cass., sez. 5, n. 24056 del 2011 e, successivamente, Cass., , n. 3471 del 2014; n. 3470 del 2014; n. 3469 del 2014, nello stesso senso, sez. 5, n. 13724 del 2017).

Secondo tale orientamento, invero, il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di accise va attivato con richiesta proposta nel termine biennale suindicato, con decorrenza dal pagamento (qualora intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1995) o dall'entrata in vigore di detto decreto (ove si tratti di pagamento avvenuto prima di tale data) (Cass., 14 maggio 2008, n. 12045).

Tali eventi segnano, infatti, il momento dal quale indefettibilmente decorre il predetto termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, qualunque sia la causa per la quale il pagamento non sia dovuto, e perfino nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo (Cass., 12 settembre 2008, n. 23515; del 2 008; Cass. , 16 novembre 2011, n. 24056; Cass. n. 3363 del 2012; Cass., 31 maggio 2017, n. 13724). 1.5Pronuncia dissonante è quella secondo cui « I n materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati» (così, Cass., 18 giugn o 2019, n. 16261; Cass., 26 marzo 2019, n. 12124, in motivazione; Cass. , 1 febbraio 2019, n. 3051, in motivazione; ; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27290; Cass., 6 luglio 2020, n. 13809; Cass., 22 settembre 2020, n. 19770).

Come affermato dalla Corte nella pronuncia richiamata, la n. 16261 del 2019, tale orientamento valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell'accisa (relativa al consumo del gas metano ed anche dell'energia elettrica) per cui, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del TUA: «l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo».

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativon. 504 del 1995, infatti, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate.

L'impostazione di cui innanzi è peraltro rispettosa anche del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, del T.U.A., operante fino all'esaurimento del rapporto tributario medesimo, secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto».

L'accredito, invero, in quanto detratto ex legedai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come «pagamento indebito», con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, T.U.A.

Il versamento in più dell'accisa diventa, quindi , indebito nel momento in cui, terminata la somministrazione, rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione.

Solo alla fine del rapporto tributario dunque, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un «pagamento indebito» ed il contribuente, proprio come nel rapporto di conto corrente ordinario ex art. 1823 cod. civ., al momento della chiusura del conto, potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta» (Cass., 18 giugno 2019, n. 16261, in motivazione). 1.6 In conclusione, dunque, in presenza di un pagamento indebito, come è quello che rileva nel caso in esame, in quanto la società ha versato una somma a titolo di accisa sugli oli lubrificanti, in relazione ad un carico che non era di oli lubrificanti, il termine per la richiesta di restituzione delle somme indebitamente pagate è quello di due anni previsto dall’art. 14 del decreto legislativo n 504 del 1995, decorrente dalla data dell’indebito versamento di euro 21.117,36, eseguito in data 16 settembre 2009,con la conseguente inammissibilità dell’istanza di rimborso presentata in data 8 marzo 2013, oltre il termine decadenziale di due anni.

Né rileva la circostanza che la società contribuente abbia deciso di compensare il suddetto credito con l’importo dovuto a titolo di imposta di consumo per il mese di settembre 2009, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge e n on potendo deroga rsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge(Cass., 1 febbraio 2019, n. 3096 ; Cass., 18 maggio 2016, n. 10207: Cass., 9 luglio 2013, n. 17001), non diversamente dal caso dell'errato utilizzo di un credito di imposta in compensazione (Cass., 17 luglio 2019, n. 19185; Cass., 17 aprile 2019, n. 10708), sicché il credito d'imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettificaex all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente, senza che ciò violi il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito (Cass., 6 febbraio 2019, n. 3404 ; Cass., Sez.

U., 15 marzo 2016, n. 5069), ma certamente non può scegliersi le modalità di definizione dei debiti tributari, compensandoli, come nel caso in esame, con un credito di imposta erroneamente versato.

Nella specie, dunque, la compensazione è stata illegittimamente operata dalla società contribuente, con la duplice conseguenza che il credito dovuto a titolo di imposta di consumo per il mese di settembre 2009non si è estinto (e di qui l’avviso di pagamento con contestuale avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Ufficio in data 24 aprile 2012)e che il pagamento utilizzato in compensazione per l’estinzione del credito dovuto a titolo di imposta di consumo non ha persola sua connotazione di pagamento indebito.

Di conseguenza, la Commissione tributaria regionale erroneamente ha dato rilievo, ai fini dell’individuazione del momento temporale di decorrenza alle date del 10 maggio 2012 e del 16 maggio 2012, nelle quali la società contribuente avevaeffettuato, tramite F24 il versamento delle somme richieste nell’avviso di pagamento del 24 aprile 2012, inviato dall’Ufficio, quale momento temporale di decorrenza del termine biennale entro il quale chiedere il rimborso della maggiore imposta versata, rilevando, piuttosto, il termine di due anni dalla data del versamento eseguito in data 16settembre 2009. 1.7 Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatain applicazione del seguente principio di diritto: «Il contribuente non può scegliersi le modalità di estinzione del debito tributario e il pagamento eseguito , utilizzando in compensazione un credito di imposta erroneamente versato per l’estinzione del credito dovuto a titolo di imposta di consumo, rimane s empre indebito, con conseguente applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995».

In questa sede, peraltro, la vertenza può essere decisa anche nel merito, exart. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari altri accertamenti in fatto, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

2. Le spese di lite dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità , tenuto conto della specificità della fattispecie oggetto della controversia, vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae, decidendo la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del decreto legislativo n. 504 del 1995. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. 1/21/06/2023C.C. PU R.G.33106/2018 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33106/2018proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , assistita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 122 ([OSCURATO:PERSONA]),giusta procura speciale del 14 dicembre 2018, autenticata nella firma dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Milano, rep. n. 170.606. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVENETO n. 576/2018, depositata in data15 maggio 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato la somma di euro 21.117,36, quale accisa sugli oli lubrificanti, relativamente ad un carico del mese di agosto 2009, imposta non dovuta perché non si trattava di un carico di oli lubrificanti; la società, poi , aveva compensato il credito così vantato con il debito rappresentato dall'imposta dovuta per il carico di oli lubrificanti effettuato nel settembre del 2009, compensazione che, nel 2012, non era stata accettata dall'Ufficio, che emetteva avviso di accertamento e contestuale erogazione di sanzioni per il pagamento delle accise relativamente al carico di oli avvenuto nel settembre 2009. La società, preso atto della mancata accettazione della compensazione, chiedeva il rimborso della somma di euro 21.117,36 erroneamente versata con riferimento al carico dell'agosto 2009, ma l'Ufficio negava il rimborso sulla base della mancata indicazione della modalità prescelta e per essere decorso il termine per la sua richiesta. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale , adita dalla società contribuente, aveva accolto il ricorso, ritenendo che la richiesta di rimborso era pacifica e che il termine per effettuare la richiesta non decorreva dalla data del versamento, ma dal momento in cui era stato appreso il diniego di compensazione.3. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria di secondo grado ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane, affermando che fino a quanto non era stato disconosciuto il pagamento in compensazione il contribuente non avrebbe potuto chiedere il rimborso della somma pagata in eccedenza e ciò si era verificato solo e soltanto nel momento in cui, a seguito del disconoscimento della compensazione, il contribuente aveva pagato l'importo dovuto per il mese di settembre 2009, oltre le relative sanzioni, e quindi solo allora si è verificato il pagamento in eccedenza dell'imposta per il mese di agosto 2009; di conseguenza, essendo stata pagata la maggiore imposta solo nel 2012 il contribuente aveva la possibilità di chiederne il rimborso nei due anni successivi. 4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. La societàABB s.p.a. resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ai sensi dell'art. 260, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la norma richiamata prevedeva che il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata spettava soltanto a chi a vesse previamente presentato una domanda di rimborso entro due anni dalla data del pagamento. Nel caso di specie, l'indebito versamento era stato effettuato il 16 settembre 2009 e la domanda di rimborso, da parte della società, era stata presentata il 12 luglio 2017 ( recte : 8 marzo 2013) , quindi ben oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 del T.U.A.. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Deve premettersi che, nel caso in esame, la società contribuente in data 16 settembre 2009 aveva effettuato un pagamento dell'imposta erariale di consumo scambiando una partita di oli da gas per oli lubrificanti, dato che mentre i primi scontavano un'aliq uota piena di accisa, gli oli lubrificanti non utilizzati per combustione e/o carburazione si giovavano di un abbattimento della imposta. La società, poi, nel mese di ottobre 2009, aveva compensato detto importo con l'imposta erariale di consumo relativa ad una partita di olio lubrificante di matrice e provenienza comunitaria (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione). 1.3 Secondo la prospettazione erarialeera errata l'interpretazione data dalla Commissione tributaria regionale, nel senso dell'operatività del termine decadenziale biennale solo nel momento in cui , a seguito del disconoscimento della compensazione, avvenuto con avviso di pagamento e contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni del 24 aprile 2012, il contribuente aveva pagato l'importo per il mese di settembre 2009, oltre le sanzioni, ovvero con decorrenza dal 10 maggio 2012 e dal 16 maggio 2012 (cfr. pag. 4 del controricorso). 1.4 Sul tema, la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha affermato che «A norma del D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, il rimborso dell'accisa [...] indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; ne' l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il dies a quo del suddetto termine» (Cass., sez. 5, n. 24056 del 2011 e, successivamente, Cass., , n. 3471 del 2014; n. 3470 del 2014; n. 3469 del 2014, nello stesso senso, sez. 5, n. 13724 del 2017). Secondo tale orientamento, invero, il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di accise va attivato con richiesta proposta nel termine biennale suindicato, con decorrenza dal pagamento (qualora intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1995) o dall'entrata in vigore di detto decreto (ove si tratti di pagamento avvenuto prima di tale data) (Cass., 14 maggio 2008, n. 12045). Tali eventi segnano, infatti, il momento dal quale indefettibilmente decorre il predetto termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, qualunque sia la causa per la quale il pagamento non sia dovuto, e perfino nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo (Cass., 12 settembre 2008, n. 23515; del 2 008; Cass. , 16 novembre 2011, n. 24056; Cass. n. 3363 del 2012; Cass., 31 maggio 2017, n. 13724). 1.5Pronuncia dissonante è quella secondo cui « I n materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati» (così, Cass., 18 giugn o 2019, n. 16261; Cass., 26 marzo 2019, n. 12124, in motivazione; Cass. , 1 febbraio 2019, n. 3051, in motivazione; ; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27290; Cass., 6 luglio 2020, n. 13809; Cass., 22 settembre 2020, n. 19770). Come affermato dalla Corte nella pronuncia richiamata, la n. 16261 del 2019, tale orientamento valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell'accisa (relativa al consumo del gas metano ed anche dell'energia elettrica) per cui, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del TUA: «l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo». Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativon. 504 del 1995, infatti, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate. L'impostazione di cui innanzi è peraltro rispettosa anche del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, del T.U.A., operante fino all'esaurimento del rapporto tributario medesimo, secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto». L'accredito, invero, in quanto detratto ex legedai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come «pagamento indebito», con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, T.U.A. Il versamento in più dell'accisa diventa, quindi , indebito nel momento in cui, terminata la somministrazione, rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione. Solo alla fine del rapporto tributario dunque, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un «pagamento indebito» ed il contribuente, proprio come nel rapporto di conto corrente ordinario ex art. 1823 cod. civ., al momento della chiusura del conto, potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta» (Cass., 18 giugno 2019, n. 16261, in motivazione). 1.6 In conclusione, dunque, in presenza di un pagamento indebito, come è quello che rileva nel caso in esame, in quanto la società ha versato una somma a titolo di accisa sugli oli lubrificanti, in relazione ad un carico che non era di oli lubrificanti, il termine per la richiesta di restituzione delle somme indebitamente pagate è quello di due anni previsto dall’art. 14 del decreto legislativo n 504 del 1995, decorrente dalla data dell’indebito versamento di euro 21.117,36, eseguito in data 16 settembre 2009,con la conseguente inammissibilità dell’istanza di rimborso presentata in data 8 marzo 2013, oltre il termine decadenziale di due anni. Né rileva la circostanza che la società contribuente abbia deciso di compensare il suddetto credito con l’importo dovuto a titolo di imposta di consumo per il mese di settembre 2009, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge e n on potendo deroga rsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge(Cass., 1 febbraio 2019, n. 3096 ; Cass., 18 maggio 2016, n. 10207: Cass., 9 luglio 2013, n. 17001), non diversamente dal caso dell'errato utilizzo di un credito di imposta in compensazione (Cass., 17 luglio 2019, n. 19185; Cass., 17 aprile 2019, n. 10708), sicché il credito d'imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettificaex all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente, senza che ciò violi il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito (Cass., 6 febbraio 2019, n. 3404 ; Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069), ma certamente non può scegliersi le modalità di definizione dei debiti tributari, compensandoli, come nel caso in esame, con un credito di imposta erroneamente versato. Nella specie, dunque, la compensazione è stata illegittimamente operata dalla società contribuente, con la duplice conseguenza che il credito dovuto a titolo di imposta di consumo per il mese di settembre 2009non si è estinto (e di qui l’avviso di pagamento con contestuale avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Ufficio in data 24 aprile 2012)e che il pagamento utilizzato in compensazione per l’estinzione del credito dovuto a titolo di imposta di consumo non ha persola sua connotazione di pagamento indebito. Di conseguenza, la Commissione tributaria regionale erroneamente ha dato rilievo, ai fini dell’individuazione del momento temporale di decorrenza alle date del 10 maggio 2012 e del 16 maggio 2012, nelle quali la società contribuente avevaeffettuato, tramite F24 il versamento delle somme richieste nell’avviso di pagamento del 24 aprile 2012, inviato dall’Ufficio, quale momento temporale di decorrenza del termine biennale entro il quale chiedere il rimborso della maggiore imposta versata, rilevando, piuttosto, il termine di due anni dalla data del versamento eseguito in data 16settembre 2009. 1.7 Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatain applicazione del seguente principio di diritto: «Il contribuente non può scegliersi le modalità di estinzione del debito tributario e il pagamento eseguito , utilizzando in compensazione un credito di imposta erroneamente versato per l’estinzione del credito dovuto a titolo di imposta di consumo, rimane s empre indebito, con conseguente applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995». In questa sede, peraltro, la vertenza può essere decisa anche nel merito, exart. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari altri accertamenti in fatto, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 2. Le spese di lite dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità , tenuto conto della specificità della fattispecie oggetto della controversia, vanno interamente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae, decidendo la cau
Decreto Cassazione n. 24217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris