CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 26486/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11576/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5075/2020 depositata il20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio la Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito s.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligazione fideiussoria di quest’ultima per l’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della deducente per la fornitura di prodotti petroliferi e accessori in relazione alla gestione di un distributore di carburanti; la banca, per quanto ancora qui di utilità, resisteva eccependo che si trattava di debiti in parte non ancora esigibili e in altra parte derivanti da forniture erogate dopo la scadenza della garanzia, e chiamava in giudizio Muratore; il Tribunale, davanti al quale resisteva anche il chiamato, rigettava la domanda osservando che si trattava in buona parte di crediti a scadenza successiva rispetto a quella della fideiussione, e per la residua parte di ammontare inferiore al risultato controcredito di Muratore a titolo di bonus di fine gestione, che dunque era titolo per una compensazione; la Corte di appello riformava la decisone osservando che la garanzia copriva le obbligazioni assunte nella vigenza della stessa, sicché all’operatività dell’impegno fideiussorio non ostavano le successive scadenze per i pagamenti indicate nelle fatture, come confermato dalla rinuncia del garante all’applicabilità dell’art. 1957, cod. civ., e al riconosciuto diritto di Kuwait di agire anche dopo lo spirare della garanzia; avverso questa decisione ricorre per cassazione la Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito s.p.a., articolando quattro motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo irresolubilmente contraddittorio ovvero logicamente indecifrabile prima constatando che la garanzia copriva i debiti alle singole scadenze convenute, e dopo concludendo che queste ultime erano irrilevanti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 1941, cod. civ., 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che anche l’autonomia delle singole prestazioni di somministrazione avrebbe dovuto imporre la conclusione per cui la garanzia operava solo per quelle già scadute nel momento dello spirare temporale della stessa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare sia che, essendovi stata contestazione delle fatture, queste ultime non avrebbero potuto essere ritenute prova dei relativi cediti, trattandosi di atti di parte, sia che, per converso, non era stata contestato il controcredito eccepito in compensazione da Muratore per il bonusdi fine gestione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 1957, cod. civ., 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe posto a base della motivazione la prima norma richiamata senza che fosse dedotta dalle parti e in modo inconferente, avendo essa riguardo alla tutela del fideiussore e non all’individuazione dell’esatto contenuto dello specifico contratto e della sua portata quanto alla delimitazione dell’oggetto della garanzia; Consideratoche il primo, il secondo e il quarto di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente non riporta il compiuto tenore del contratto, decisivo per apprezzarne la ricostruzione fatta, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., 27/12/2019, n. 34469 e succ. conf.); la scrittura rinvenibile in atti, non a caso, per un verso indica l’impegno del garante di farsi tale «delle obbligazioni che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]…assumerà nei confronti della Kuwait..» (pag. 1), e per altro verso specifica che «la garanzia opererà…ogni qual volta la Kuwait..non sarà soddisfatta…delle proprie ragioni di cediti alle single scadenze convenute» (stessa pag. 1); il negozio legittimava quindi la plausibile interpretazione data dalla Corte territoriale secondo cui per delimitare l’oggetto della fideiussione era necessario aver riguardo all’insorgenza (assunzione) delle obbligazioni del debitore principale, e non alla scadenza dei singoli debiti, che, diversamente, avrebbero reso “operativa”, ovvero esigibile la prestazione fideiussoria; la parte non articola censure sulla descritta ermeneutica negoziale, ipotizzando una contraddittorietà motivazionale inesistente alla luce di quanto appena osservato; rispetto a essa nulla sposta, per logica prima che in diritto, la prospettata autonomia delle singole ragioni creditorie di Kuwait; a tutto ciò poi si salda l’osservazione della Corte di appello per cui la ricostruzione operata era inoltre coerente con la pattuita rinuncia del fideiussore alla facoltà di opporre la decadenza ex art. 1957, cod. civ., in rapporto allee scadenze debitorie quali scaglionate: in tal modo, come evidente, il Collegio di merito ha solo e doverosamente vagliato tutti gli elementi emergenti dalle clausole contrattuali per definire l’oggetto della garanzia; il terzo motivo è inammissibile; quanto al debito garantito, il ricorrente rimanda agli atti processuali senza riportare il tenore delle pretese contestazioni, con violazione del principio di specificità del ricorso codificato nel menzionato art. 366, n. 6, cod. proc. civ., (Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019, cit.); per completezza va rimarcato che, anche volendo scandagliare gli atti processuali disponibili, si riescono a rinvenire solo contestazioni generiche, che divengono più circostanziate solo per opporre in compensazione il controcredito di cui si sta per dire, fermo, però, tali “contestazioni” risultano essere state rivolte, anche in appello, da Muratore, alle cui deduzioni la banca si richiamava con atti non riscontrabili nel fascicolo di parte ricorrente depositato presso questa Corte; e così, analogamente, quanto al controcredito, parte ricorrente nulla riporta per palesare quando e come la stessa avrebbe formulato l’eccezione, ancora una volta violando il requisito di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; dev’essere ribadito che sono perciò inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile la verifica e l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019, cit.; cfr., sull’impossibilità di utilizzare a tal fine anche la sentenza impugnata, trattandosi di un requisito del gravame della parte che deve dimostrare la sua specifica concludenza, non potendo pertanto essere integrato in sede di scrutinio giudiziale, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) mancando, inoltre, la contestazione delle fatture, e poggiando il riconoscimento dei crediti non solo su di esse ma anche sul contratto oggetto di annessa garanzia e sul conseguente quanto pacifico rapporto, viene meno la concludenza pure di questa parte della censura in parola; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza; non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore della ricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio d