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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28922/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge per apparenza della motivazione relativa alla valutazione delle prove poste alla base del giudizio di assoluzione - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che denunzia la violazione di legge per non essere stati ritenuti integrati gli elementi costitutivi del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e versato in fatto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ben argomenta le ragioni per cui il fatto non sussiste.

Invero, il motivo di ricorso si risolve nell'invocazione di una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne delle conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito.

Tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Preso atto della comunicazione difensiva, pervenuta tramite p.e.c., relativa alla nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge per apparenza della motivazione relativa alla valutazione delle prove poste alla base del giudizio di assoluzione - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che denunzia la violazione di legge per non essere stati ritenuti integrati gli elementi costitutivi del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e versato in fatto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ben argomenta le ragioni per cui il fatto non sussiste. Invero, il motivo di ricorso si risolve nell'invocazione di una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne delle conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Preso atto della comunicazione difensiva, pervenuta tramite p.e.c., relativa alla nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
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