CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30372/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIBUNALE di Fermovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa il 17 ottobre 2025, Il Tribunale di Fermo, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda – introdotta da [OSCURATO:PERSONA] – diriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni, comesegue:1) sent. n. 692/2022 - Reg. Gen. N.1258/2021 Dib. - R.G.N.R. n. 4993/2019, emessa in data 13 aprile 2022 dal Tribunale di Arezzo - definitiva il 27settembre 2022 per fatti di reato p. e p. dagli artt. 494 e 640 cod. pen.,consumati in [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2019;2) sentenza n. 352/2021 - Reg. Gen. N.625/2020 Dib. - R.G.N.R. n.952/2017, emessa in data 19 maggio 2021 dal Tribunale di Larino - definitiva il13 settembre 2023, per fatti di reato p. e p. dall'art. 217 del R.D. 267/1942,consumati in Montenero di Bisaccia il 16 febbraio 2017;3) sentenza n. 6411/2023 - Reg. Gen. N.8246/ 2022 CAP - R.G.N.R. n.2308/ 2020, emessa in data 21 settembre 2023 dalla Corte di Appello di Milano,Sez. Quarta, in riforma della sentenza n. 7417/2022 del 17 giugno 2022,Tribunale di Milano - definitiva il 29 ottobre 2023, per fatti di reato p. e p.dall'art. 494 cod. pen., consumati in Segrate il 3 agosto 2018;4) sentenza n. 1211/2023 - Reg. Gen. N.210/2023 Dib. - R.G.N.R. n.5750/2019, emessa in data 22 maggio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],confermata dalla sentenza n. 348/2024 in data 17 gennaio 2024 Corte d'[OSCURATO:PERSONA], Sez. IV Penale - definitiva il 16 maggio 2024, per fatti di reato p. e p.dall'art. 494 cod.pen., consumati in [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2019;5) sentenza n. 6468/2023 - Reg. Gen. N.3690/2023 Dib. - R.G.N.R. n.11422/ 2020, emessa in data 22 novembre 2023 dal Tribunale di Bologna,Sezione seconda, irrevocabile il 23 marzo 2024, per fatti di reato p. e p. dall'art.494, artt. 640 e 648 cod. pen. consumati in Budrio nel mese di luglio 2020;6) sentenza n. 681/2024 - Reg. Gen. N.1613/2021 Dib. - R.G.N.R. n. 3557/2020, emessa in data 14 marzo 2024 dal Tribunale monocratico di Padova,irrevocabile il 12 settembre 2024, per fatti di reato p. e p. dagli artt. 494 e 640cod. pen., in riconosciuta continuazione tra i reati di cui ai numeri 1 e 2,consumati in Veggiano il 6 giugno 2019;7) sentenza n. 694/2022 - Reg. Gen. N.123/2021 Dib. - R.G.N.R. n.201/2020, emessa in data 11 luglio 2022 dal Tribunale di Pesaro, confermatadalla sentenza n. 718/ 2024 in data 19 marzo 2024 Corte d'Appello di Ancona -definitiva il 21 gennaio 2025, per fatti di reato p. e p. dagli artt. 494 e 640 cod.pen., consumati in Pesaro il 19 luglio 2019.Secondo il G.E. non vi sono elementi di fatto tali da determinare launificazione delle condotte di reato. Si rileva che i titoli di reato sono diversi, idelitti sono stati commessi con modalità differenti, in un arco temporale moltoesteso (quasi tre anni e mezzo) e in località sempre diverse, assai distanti l’unadall’altra, tanto a dimostrazione, quindi, di una mera proclività a delinquere enon dell’unicità della deliberazione criminosa.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dilegge e vizio di motivazione.Secondo la difesa – che non nega l’ampiezza dell’intervallo temporalecaratterizzato dalle omogenee violazioni – il G.E. avrebbe solo apparentementemotivato la decisione, non essendo stati esaminati i nessi funzionali tra le diversecondotte, alcune delle quali peraltro già riunite in continuazione.Il diniego si fonderebbe, pertanto, su formule stereotipate e non sullaconsiderazione dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudicedi merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l'esistenza omeno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione dellecondotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1 n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862 - 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per suanatura – indiziaria, atteso che, trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere –che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.3. Va riaffermato, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiestadall'art. 81, secondo comma, cod.pen., non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunquecon una generale tendenza a porre in essere reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazioneal loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità dellecondotte, giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a non apparire conformeal dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuoridalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loroprevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché ireati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. 1n. 12905 del 17.3.2010, Rv 246838 - 01).4.Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659del 18.5.2017, Rv 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue: «[i]lriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».5. Nel caso in esame la valutazione dei contenuti delle decisioni – nellaordinanza impugnata – è al limite della sommarietà ed è comunque incongrua.La sequenza delle condotte si presenta in termini di omogeneità ed è giàintervenuto un parziale provvedimento di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, del tutto ignorato dal G.E.A fronte di ciò non può darsi rilievo decisivo, in senso negativo, alledifferenti località di consumazione, senza un minimo esame dei singoli fatti direato.Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvioper nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]