CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 06262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 10815 / 20 22 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Zanardelli n. 34 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: revocazione Ric. n. 10815/2022 sez. T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. per la revocazione dell’ordinanza n. 28971/2021 della Corte di Cassazione, depositata indata 19/10 /2021 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 2 1 dicembre 2022 , tenutasi in presenza su istanza della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichi ararsi inammissibile il ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.A. e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA] sentenza della C.T.P. di Roma depositata in data 19 novembre 2007 ven n e riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito anche “BAV” ) , incorporante la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, la spettanza di numerosi crediti, e tra gli altri un credito in linea capitale di euro 73.930.134,95, sul quale detta sentenza riconobbe gli interessi “come per legge”. In seguito ad appello, la C.T.R. del Lazioaccolse in parte le doglianze della BAV, riconoscendo la spettanza di ulteriori crediticon i relativi interessi, oltre che gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., negando tuttavia il danno da svalutazione monetaria. La sentenza d’appello non venne impugnata, passando dunque in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (di seguito, anche “la contribuente” o “MPS” o anche “banca” ) , quale incorporante della BAV, si attivò per recuperare i crediti riconosciuti dalle sentenze di primo e di secondo grado citate.Ric. n. 10815/2022 sez. T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. Essa ottenne il rimborso di tutte le somme riconosciute dalla sentenza d’appello, mentre quelle riconosciute dalla sentenza della C.T.P. di Roma vennero rimborsate solo in parte. MPS, allora, instaurò un giudizio di ottemperanza dinanzi alla C.T.P. di Roma chiedendo il pagamento della quota ancora mancante degli interessi “dovuti come per legge”. Nel corso del giudizio di ottemperanza, fino al deposito della sentenza della C.T.P., l’Agenzia delle Entrate provvide a rimborsare ulteriori somme, per l’ammontare di euro 5.565.403,06. La sentenza della C.T.P. ordinò il pagamento dell’importo di euro 7.636.825,50 “a titolo di interessi di legge” maturati alla data dell’atto di messa in mora sulle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda. Tuttavia, nel corpo della motivazione vi era un passaggio nel quale la C.T.P. escluse la spettanza degli interessi ultradecennali. Su questa discrasia si fondò il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, che fu accolto dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 28971/2021che ha cassato con rinvio la sentenza emessa in sede di ottemperanza, avendo ritenuto che nella somma di cui all’ordine di pagamento, indicata nel dispositivo, fossero stati computati gli interessi ultradecennali esclusi in sede di motivazione. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe MPS ha proposto ricorso per revocazioneex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo che la S.C. sarebbe incorsa in un duplice errore revocatorio di fatto , non avendo considerato che la stessa Agenzia delle Entrate nelle more del giudizio di ottemperanza aveva provveduto a corrispondere alla banca la somma di euro 5.565.527,05, né tantomeno avendo considerato la richiesta della stessa Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere fino a concorrenza della stessa somma. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta.Ric. n. 10815/2022 sez. T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. Diritto 1.Il ricorso per revocazione è inammissibile. Dall’esame degli atti processuali relativi al giudizio per cassazione avverso la sentenza della C.T.P. di Roma emessa in sede di ottemperanza risulta, infatti, che il thema decidendum sul quale l’ordinanza qui impugnata si pronunciò, come definito dal ricorso e dagli atti difensivi della MPS, era: 1) la sussistenzadi un contrasto insanabile tra la motivazione della sentenzae il relativo dispositivo; 2) la valutabilità di tale contrasto insanabile sulla base non solo del testo della sentenza impugnata, ma anche sulla base di “un prospetto trascritto dalla contribuente nel ricorso per ottemperanza”. In particolare, la banca aveva sostenuto , nel giudizio di cassazione (cfr. memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), che non vi fosse alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di ottemperanza e che un eventuale contrasto non avrebbe potuto essere desunto da elementi esterni rispetto alla sentenza. Ne consegue che, da un lato,(1) l’esistenza del contrasto, ravvisato dalla Suprema Corte,tra la parte della motivazione della sentenza di ottemperanza in cui si sono ritenuti non dovuti gli interessi ultradecennali ed il dispositivo (in combinato con il prospetto trascritto nel ricorso per ottemperanza) che avrebbe incluso nella somma da rimborsare anche gli interessi ultradecennali; dall’altro, (2)la non computabilità, nella somma da rimborsare, degli interessi ultradecennali, non solo sono state questioni oggetto di un giudizio di diritto, e non di fatto, rispetto al quale è escluso il rimed io revocatorio; ma hanno costituito anche dei punti controversi sui quali l’ordinanza qui impugnata ebbe a pronunciare, sicché l’esperito rimedio si appalesa comeun modo per sollecitare inammissibilmente questa Corte a rinnovare il giudizio sullares liti giosa . 2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. n. 10815/2022 sez. T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a