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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17866/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza n. 1264/25 del 03/12/2024 della Corte di cassazione.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 dicembre 2024, n. 1264/25, la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, dichiarava inammissibile - per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. - il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], terza destinataria di misura cautelare reale, avverso l'ordinanza del 17 giugno 2024 del Tribunale di Bari, che, in funzione di giudice di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari reiettivo dell'istanza di restituzione della somma di euro 400.000,00, oggetto di sequestro eseguito nei confronti di detta società nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di Moretti, deducendo l' "errore di percezione" in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione poiché la procura speciale, a lui conferita "per tutti i gradi di giudizio", era effettivamente presente in atti, siccome allegata all'originaria istanza di dissequestro, rigettata dal Giudice per le indagini preliminari e confluita nel fascicolo del Tribunale del riesame di Bari, quest'ultimo regolarmente trasmesso alla Corte di cassazione.

Assume il difensore (richiamando lo specifico precedente Cass., n. 29451 del 2018) che il rilevato errore percettivo del Giudice di legittimità, non rimediabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. da parte del terzo interessato, non legittimato a proporlo, dovrebbe essere emendato attraverso la diversa procedura, concretamente azionata dal ricorrente, di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. In linea di principio, non è certamente proponibile il ricorso diretto a far valere un vizio della sentenza di legittimità mediante la procedura del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., qualora - com'è incontroverso nel caso in esame - difetti la statuizione di merito di condanna dell'imputato, validata dalla sentenza di legittimità che si assume viziata.

E però, la difesa del ricorrente - terzo interessato dalla misura cautelare reale - ritiene possibile, in tal caso, attivare il diverso rimedio della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., richiamando una pronuncia di questa Corte secondo la quale l'errore di fatto in cui sia incorso il Giudice di legittimità potrebbe essere comunque emendato facendo ricorso alla suddetta procedura, quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre il ricorso straordinario (Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, Sergi, Rv. 273061-01).

Ritiene il Collegio di non condividere siffatta interpretazione.

Le Sezioni Unite (n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279; n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543) hanno invero affermato il principio di diritto per il quale non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per rimediare ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione.

Questi sono emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico mezzo di impugnazione esperibile per l'eliminazione di questa tipologia di errori, in deroga alla tradizionale regola della inoppugnabilità e intangibilità delle decisioni della Corte di cassazione.

Sicché la disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente considerati.

Si è inoltre rimarcato che, per le decisioni della Corte di legittimità aventi un contenuto decisorio diverso dalla condanna, deve escludersi che l'eventuale errore di fatto, idoneo astrattamente alla proposizione del rimedio straordinario, possa essere fatto valere con la diversa procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per la quale lo strumento correttivo è destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto della decisione, rivestendo una funzione di mera rettifica e armonizzazione della forma espressiva della volontà del giudice.

Con la lineare conseguenza che il rimedio in questione non può essere esperito laddove la pretesa correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (cfr., in termini, Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543; Sez.

U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279; Sez. 6, n. 40162 del 28/09/2015, Baruffaldo, Rv. 264806; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971; Sez. 5, n. 4611/24 del 13/12/2023, Linardi, Rv. 285940).

L'art. 130 cod. proc. pen. richiede, come indispensabile presupposto, che l'eliminazione dell'errore materiale "non comporti una modificazione essenziale dell'atto", laddove l'accoglimento della richiesta correttiva formulata dall'odierno ricorrente darebbe luogo, all'evidenza, a una radicale modificazione del contenuto decisorio della sentenza di legittimità che si assume errata, modificandone il decisum da inammissibilità dell'originario ricorso in ammissibilità di quella impugnazione.

2. In conclusione, deve affermarsi il principio di diritto per cui non è ammissibile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del Giudice di legittimità che si sia pronunciato sull'istanza di restituzione di bene sequestrato formulata dal terzo interessato, non condannato, né è consentita la possibilità di emendare il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod.proc. pen.

Peraltro, la presente decisione non preclude la possibilità di reiterare una ulteriore istanza di revoca del sequestro da parte dell'interessato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'obiettiva presenza di un pur minoritario indirizzo giurisprudenziale favorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza n. 1264/25 del 03/12/2024 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2024, n. 1264/25, la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, dichiarava inammissibile - per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. - il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], terza destinataria di misura cautelare reale, avverso l'ordinanza del 17 giugno 2024 del Tribunale di Bari, che, in funzione di giudice di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari reiettivo dell'istanza di restituzione della somma di euro 400.000,00, oggetto di sequestro eseguito nei confronti di detta società nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di Moretti, deducendo l' "errore di percezione" in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione poiché la procura speciale, a lui conferita "per tutti i gradi di giudizio", era effettivamente presente in atti, siccome allegata all'originaria istanza di dissequestro, rigettata dal Giudice per le indagini preliminari e confluita nel fascicolo del Tribunale del riesame di Bari, quest'ultimo regolarmente trasmesso alla Corte di cassazione. Assume il difensore (richiamando lo specifico precedente Cass., n. 29451 del 2018) che il rilevato errore percettivo del Giudice di legittimità, non rimediabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. da parte del terzo interessato, non legittimato a proporlo, dovrebbe essere emendato attraverso la diversa procedura, concretamente azionata dal ricorrente, di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. In linea di principio, non è certamente proponibile il ricorso diretto a far valere un vizio della sentenza di legittimità mediante la procedura del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., qualora - com'è incontroverso nel caso in esame - difetti la statuizione di merito di condanna dell'imputato, validata dalla sentenza di legittimità che si assume viziata. E però, la difesa del ricorrente - terzo interessato dalla misura cautelare reale - ritiene possibile, in tal caso, attivare il diverso rimedio della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., richiamando una pronuncia di questa Corte secondo la quale l'errore di fatto in cui sia incorso il Giudice di legittimità potrebbe essere comunque emendato facendo ricorso alla suddetta procedura, quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre il ricorso straordinario (Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, Sergi, Rv. 273061-01). Ritiene il Collegio di non condividere siffatta interpretazione. Le Sezioni Unite (n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279; n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543) hanno invero affermato il principio di diritto per il quale non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per rimediare ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione. Questi sono emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico mezzo di impugnazione esperibile per l'eliminazione di questa tipologia di errori, in deroga alla tradizionale regola della inoppugnabilità e intangibilità delle decisioni della Corte di cassazione. Sicché la disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente considerati. Si è inoltre rimarcato che, per le decisioni della Corte di legittimità aventi un contenuto decisorio diverso dalla condanna, deve escludersi che l'eventuale errore di fatto, idoneo astrattamente alla proposizione del rimedio straordinario, possa essere fatto valere con la diversa procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per la quale lo strumento correttivo è destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto della decisione, rivestendo una funzione di mera rettifica e armonizzazione della forma espressiva della volontà del giudice. Con la lineare conseguenza che il rimedio in questione non può essere esperito laddove la pretesa correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (cfr., in termini, Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543; Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279; Sez. 6, n. 40162 del 28/09/2015, Baruffaldo, Rv. 264806; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971; Sez. 5, n. 4611/24 del 13/12/2023, Linardi, Rv. 285940). L'art. 130 cod. proc. pen. richiede, come indispensabile presupposto, che l'eliminazione dell'errore materiale "non comporti una modificazione essenziale dell'atto", laddove l'accoglimento della richiesta correttiva formulata dall'odierno ricorrente darebbe luogo, all'evidenza, a una radicale modificazione del contenuto decisorio della sentenza di legittimità che si assume errata, modificandone il decisum da inammissibilità dell'originario ricorso in ammissibilità di quella impugnazione. 2. In conclusione, deve affermarsi il principio di diritto per cui non è ammissibile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del Giudice di legittimità che si sia pronunciato sull'istanza di restituzione di bene sequestrato formulata dal terzo interessato, non condannato, né è consentita la possibilità di emendare il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod.proc. pen. Peraltro, la presente decisione non preclude la possibilità di reiterare una ulteriore istanza di revoca del sequestro da parte dell'interessato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'obiettiva presenza di un pur minoritario indirizzo giurisprudenziale favorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
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