CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12952/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;Letta la memoria di replica del difensore di fiducia dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Maldonato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale èstata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per la sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolentadistrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose contestate nella qualità di amministratore didiritto, e successivamente anche di fatto, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata in liquidazione giudiziale in data 10 novembre 2023.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,per il tramite del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.125, 192, 309 cod. proc. pen., 322, comma 1, lett. a), 326, comma 1 e 2, lett.a), 329, comma 2, lett.b) d.lgs. 14/2019 e vizio di motivazione. Deduce:l’inattendibilità della documentazione contabile e una minore quantificazionedelle rimanenze di farmaci in magazzino, oggetto di eventuale distrazione, inquanto pari a circa 1.562.000 euro, in luogo dell'importo di 4.310.000 euro;che la farmacia [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere stata utilizzata da soggetti terzicome mero terminale di fatturazione per forniture all'ingrosso di farmaci, senzaessere stata effettiva destinataria della merce; che lo stesso giudice delegatodella liquidazione giudiziale della farmacia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, altra farmaciariconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ha escluso dallo stato passivo dellaliquidazione i creditori insinuati nella procedura concorsuale della farmacia SanMauro, ritenendo le loro ragioni prive di giustificazione economica in relazioneal rilevantissimo importo dei crediti medesimi; che il curatore della liquidazionegiudiziale ha espresso il sospetto di una tenuta della contabilità non conformeai principi di trasparenza e veridicità di cui all’art. 2423 e ss. cod. civ. e chel'Ufficio di Procura aveva iscritto sul registro delle notizia di reato anche ilVietri, commercialista dei [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione dolendosi che il Tribunale abbia ignorato le doglianze espresse conl'istanza di riesame, in ordine alla bancarotta documentale, con cui era statorappresentato che l'indagato, oltre a presentare denuncia nei confronti di VietriSalvatore, aveva disconosciuto di avere partecipato all'assemblea societaria nelcorso della quale era stato approvato il bilancio di competenza del 31/12/2021,oltre che le sottoscrizioni di ulteriori verbali di assemblea.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.125, 127 e 309 con riferimento all’art. 274, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.Deduce, in particolare, che sia la parafarmacia “[OSCURATO:PERSONA]Anna” che laparafarmacia “[OSCURATO:PERSONA]” non sono più amministrate dal dicembre 2023 daVittorio [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'indagato, il quale ne ha ceduto a titolo onerosole quote; la motivazione resa dal Tribunale sulla adeguatezza della misuracautelare prescinderebbe da un esame della situazione concreta e non apparerispettosa del principio del minimo sacrificio necessario stabilito dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 84 del 2024.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.1.1. Su un piano generale, occorre premettere che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il solocompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàe ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie. E, in particolare, la motivazione della decisione deltribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art.546 del medesimo codice, con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582801; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).1.2. Nella fattispecie in esame, il Tribunale del riesame, con motivazionelogica ed immune da vizi, ha ritenuto sussistenti gravi indizi nei confronti delricorrente, in relazione a plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimonialebancarotta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, contestateall'indagato in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una ”galassiasocietaria” composta da plurime farmacie e parafarmacie riconducibili allamedesima famiglia, ed in particolare in qualità di amministratore di diritto e,successivamente, anche di fatto della [OSCURATO:PERSONA] dei dottori [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del 10novembre 2023.Il procedimento ha tratto origine da una verifica fiscale eseguita neiconfronti della farmacia suddetta che ha fatto emergere, per l'anno 2021,elementi positivi di reddito non dichiarati per una somma superiore a due milionidi euro e condotte riconducibili alle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 4 e 5del d. lgs. 74/2000; per il medesimo anno, la società è risultata essere evasoretotale; in tal modo era stato ottenuto un risparmio di spesa e la [OSCURATO:PERSONA] SanMauro era creditrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di unasomma superiore ad un milione di euro per la quale non era mai stata intrapresaalcuna azione. Nel corso delle operazioni di verifica i militari riuscivano adinterloquire esclusivamente con l'odierno indagato ancorché, dal settembre2022, la società risultasse formalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. Nelcorso delle operazioni di verifica venivano acquisite le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ilquale riferiva in ordine al ruolo meramente formale assunto all'interno dellesocietà e sul ruolo assunto dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Sulla basedelle dichiarazioni rese dai dipendenti della farmacia si è pervenuti allaconclusione che il ricorrente abbia continuato a gestire la società [OSCURATO:PERSONA] dopo la cessione dalla carica di amministratore.Il Tribunale ha esaminato i rilievi difensivi, riproposti sostanzialmente con ilricorso in esame, evidenziando, in ordine alla contestazione concernente la realeesistenza delle rimanenze di magazzino, che tale assunto è rimasto privo diriscontro. Ha, altresì, indicato che, nell'esercizio dell'attività abusiva dicommercio all'ingrosso di farmaci e parafarmaci, la società ha acquistato merceper circa 8 milioni e mezzo di euro, come da fatture ricevute e contabilizzate,nonché, contemporaneamente, emesso fatture di vendita per quattro milioni dieuro (di cui tre milioni e mezzo nei confronti delle altre farmacie e societàriconducibili alla stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA]). La differenza tra tali importi è stataritenuta indicare la consistenza di magazzino – non rinvenuta e ritenuta,pertanto, oggetto di distrazione - rappresentata, alla data del 31 dicembre 2022,per un ammontare di circa quattro milioni di euro. Dal mancato rinvenimento ditali giacenze è stata inferita la distrazione oggetto di contestazione provvisoria. IlTribunale ha, altresì, evidenziato che tale ragionamento ha trovato confermaanche attraverso il passivo accertato in sede di liquidazione giudiziale,ammontante a complessivi euro 5.609.008,39 riferibili per la gran parte afornitori. A sostegno di tale conclusione sono state altresì valorizzate anche ledichiarazioni rese dalle persone sentite dal curatore e dalla polizia giudiziaria chehanno riferito di ordinativi di merce superiori alle esigenze quotidiane dellafarmacia.Il Tribunale ha, pertanto, sottolineato che la determinazione della sommadistratta non è il frutto di una esclusiva valutazione della contabilità, “tacciata dicomplessiva inaffidabilità”, ma il frutto della valutazione convergente di plurimielementi; la circostanza che la contabilità della società sia ritenuta inattendibile(con conseguente imputazione provvisoria della concorrente ipotesi di bancarottadocumentale) non significa che i dati da essa desumibili non siano valutabilisoprattutto quando siano sostenuti da ulteriori elementi di riscontro; le vicenderelative al fallimento della farmacia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, in ordine alla mancataammissione dei creditori, non possono assumere rilievo nella distinta proceduradi liquidazione della farmacia [OSCURATO:PERSONA].1.3. A fronte della lineare e logica motivazione resa dal Tribunale, le censureesposte dalla difesa appaiono volte a sollecitare una mera rilettura del quadroprobatorio non consentita a questa Corte senza riuscire a fare emergere profili dicriticità.Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corteregolatrice, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base diprospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "miratarilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovveronell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi deifatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507). D'altronde, non vi è chi non rilevi come nessun vizio logico oargomentativo sia ravvisabile, nell’avversata decisione; questa si èspecificamente soffermata sulla prospettazione difensiva e ne ha ritenutol’infondatezza.2. Il secondo motivo è inammissibile.L'inaffidabilità della documentazione contabile, ripetutamente evocata dalladifesa, non ha impedito che la ricostruzione della situazione contabile dellasocietà sia stata effettuata dal curatore e sulla base di tali esiti risulta poggiata lacontestazione provvisoria.3. È inammissibile il terzo motivo. Relativamente alle esigenze cautelari ilTribunale ha considerato che l'attualità del pericolo di recidiva emerge dallacircostanza che l'indagato, insieme al fratello, ha continuato, anche dopo laliquidazione giudiziale della quasi totalità delle farmacie del gruppo (adeccezione di parafarmacia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e parafarmacia San MicheleS.R.L.S.), a gestire di fatto ulteriori attività affini, ripetendo il medesimo schemautilizzato per la farmacia [OSCURATO:PERSONA] attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] eParafarmacia Mostacciano di Roma; ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanzache [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano rassegnato le dimissioni dalla societàNatura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avendo dimostrato la loro propensione ad operareLa documentazione allegata dalla difesa alla memoria da cui dovrebbedesumersi la cessazione della suindicata società [OSCURATO:PERSONA] e delleparafarmacie riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in epoca coeva alla data diemissione del provvedimento impugnato) è inidonea ad influire sul giudizio diquesta Corte in quanto involgente una valutazione di merito non consentita nelgiudizio di legittimità.Il provvedimento in esame ha fatto applicazione del principio secondo cuigli elementi per una valutazione di pericolosità, e di recidiva specifica, possonotrarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventinatura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concretinon necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov,Rv. 264212- 01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01).Relativamente all’ulteriore doglianza concernente il difetto dellaproporzionalità della misura deve rilevarsi che il giudizio del Tribunale delriesame sull'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere ilpericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbentee pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego dimisure meno afflittive.4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]