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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27349/2025

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ricorso iscritto al n. 18594/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2015.

R.G.

N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 765/2023,depositata il 15 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 8 maggio 2019, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione la cartella di pagamento n. 097-2019-0134451019-000, recante iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma per il recupero di imposte erariali (ritenute alla fonte IRPEF) per l’anno 2015, per l’importo complessivo di € 30.919,52.

2. Avverso il relativo estratto di ruolo e la cartell a di pagamento in questione (sul presupposto della sua non avvenuta notificazione), la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 4674/2020, depositata in segreteria il 2 luglio 2020, lo dichiarava inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 765/2023, pronunciata il 12 settembre 2022 e depositata in segreteria il 15 febbraio 2023, accoglieva l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, sulla base di due motivi .

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è stato notificato anche alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, rimasta intimata.

R.G.

N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con decreto del 4 aprile 2025 la discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt.375, comma 2, e 380 - bis . 1 c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, che la Corte di secondo grado aveva fondato la pronuncia di accoglimento dell’appello del contribuente, con il consequenziale annullamento della cartella impugnata, sulla circostanza che la notifica della stessa cartella fosse stata effettuata mediante l’utilizzo, da parte dell’Agente della riscossione, di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) non presente nei pubblici registri , questione, tuttavia, che era stata sollevata dalla società contribuente soltanto con l’atto di appello, e che quindi integrava una domanda nuova, inammissibile in secondo grado.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.

Rileva, in particolare, l’Agenzia della riscossione che la sentenza di secondo grado era comunque errata, in quanto la circostanza relativa alla notifica della cartella di pagamento da parte di un indirizzo PEC dell’ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi non era comunque idonea a determinare l’invalidità di tale notificazione, posto che l a R.G.

N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC ai fini della validità della notificazione doveva ritenersi riferita unicamente all’indirizzo del destinatario (e quindi, nel caso di specie, la parte contribuente), e non anche a quello del mittente (e quindi all’Agenzia delle Entrate –Riscossione).

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Ed invero, «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass. 29 aprile 2024, n. 11427; Cass. 28 dicembre 2023, n. 36305;Cass. 25 maggio 2021, n. 14285).

Nel caso di specie, dunque, il fatto che in sede di appello sia stata proposta, per la prima volta, la questione relativa alla validità della notificazione della cartella di pagamento non integra una domanda nuova, in quanto trattasi comunque di questione rientrante nella causa petendi attinente alla denunciata invalidità della notificazione suddetta, ragion per cui poteva legittimamente essere sollevata per la prima volta in grado di appello. 2.2.Il secondo motivo è, invece , fondato .

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che , in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è R.G.

N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice cui all’art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e ch e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche delmittente (da ultimo, v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).

Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte della società contribuente della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione, in quanto: a) l’indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b ) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall’indice INI-PEC.

Ne deriva, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.

3. Consegue,quindi, l’accoglimento del secondo motivo, previo rigetto del primo.

Pertanto, la sentenza impugn a ta deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla R.G.

N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà a conformarsi al principio giuridico in precedenza richiamato, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 18594/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2015. R.G. N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 765/2023,depositata il 15 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 8 maggio 2019, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione la cartella di pagamento n. 097-2019-0134451019-000, recante iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma per il recupero di imposte erariali (ritenute alla fonte IRPEF) per l’anno 2015, per l’importo complessivo di € 30.919,52. 2. Avverso il relativo estratto di ruolo e la cartell a di pagamento in questione (sul presupposto della sua non avvenuta notificazione), la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 4674/2020, depositata in segreteria il 2 luglio 2020, lo dichiarava inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 765/2023, pronunciata il 12 settembre 2022 e depositata in segreteria il 15 febbraio 2023, accoglieva l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, sulla base di due motivi . Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato notificato anche alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, rimasta intimata. R.G. N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto del 4 aprile 2025 la discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt.375, comma 2, e 380 - bis . 1 c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che la Corte di secondo grado aveva fondato la pronuncia di accoglimento dell’appello del contribuente, con il consequenziale annullamento della cartella impugnata, sulla circostanza che la notifica della stessa cartella fosse stata effettuata mediante l’utilizzo, da parte dell’Agente della riscossione, di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) non presente nei pubblici registri , questione, tuttavia, che era stata sollevata dalla società contribuente soltanto con l’atto di appello, e che quindi integrava una domanda nuova, inammissibile in secondo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice. Rileva, in particolare, l’Agenzia della riscossione che la sentenza di secondo grado era comunque errata, in quanto la circostanza relativa alla notifica della cartella di pagamento da parte di un indirizzo PEC dell’ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi non era comunque idonea a determinare l’invalidità di tale notificazione, posto che l a R.G. N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC ai fini della validità della notificazione doveva ritenersi riferita unicamente all’indirizzo del destinatario (e quindi, nel caso di specie, la parte contribuente), e non anche a quello del mittente (e quindi all’Agenzia delle Entrate –Riscossione). 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass. 29 aprile 2024, n. 11427; Cass. 28 dicembre 2023, n. 36305;Cass. 25 maggio 2021, n. 14285). Nel caso di specie, dunque, il fatto che in sede di appello sia stata proposta, per la prima volta, la questione relativa alla validità della notificazione della cartella di pagamento non integra una domanda nuova, in quanto trattasi comunque di questione rientrante nella causa petendi attinente alla denunciata invalidità della notificazione suddetta, ragion per cui poteva legittimamente essere sollevata per la prima volta in grado di appello. 2.2.Il secondo motivo è, invece , fondato . Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che , in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è R.G. N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice cui all’art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e ch e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche delmittente (da ultimo, v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015). Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte della società contribuente della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione, in quanto: a) l’indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b ) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall’indice INI-PEC. Ne deriva, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata. 3. Consegue,quindi, l’accoglimento del secondo motivo, previo rigetto del primo. Pertanto, la sentenza impugn a ta deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla R.G. N.18594/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà a conformarsi al principio giuridico in precedenza richiamato, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
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