CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domícílíarí emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale il 17 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati previsti dagli artt. 416 cod. pen. (capo 1), 8 e 13 bis d. Igs. 10 marzo 2000, n.74 (capo 2), 8 e 13 bis d. Igs. n.74/2000 (capo 5), 2 e 13 bis d. Igs. n. 74/2000 (capo 14), 2 e 13 bis d. Igs. n.74/2000 (capo 15), 8 e 13 bis d. Igs. n. 74/2000 (capo 16). 2. L'ordinanza genetica aveva evidenziato gravi indizi di colpevolezza desunti da intercettazioni telefoniche e ambientali, da copiosa documentazione, da accertamenti effettuati presso l'Anagrafe tributaria e la Camera di Commercio, da operazioni di polizia giudiziaria; l'esistenza di esigenze cautelari era stata ritenuta in relazione al pericolo di condotte recidivanti. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per erronea applicazione degli artt.266 ss., 270 e 12 lett.c) cod. proc. pen. nonché per vizio della motivazione. A fronte dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto l'attività di ,captazione era stata autorizzata nell'ambito di un diverso procedimento per i reati di cui all'art. 416 cod. pen. e 5 d. Igs. n. 74/2000, il Tribunale, pur prendendo atto che le intercettazioni erano state autorizzate per episodi corruttivi in diverso procedimento, ha rigettato l'eccezione ritenendo sussistente una connessione ex art. 12 lett.c) cod. proc. pen. per le fattispecie contestate all'indagato, dimenticando che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera a condizione non solo che i reati siano connessi ma anche che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. 3.1. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 8 e 2 d. Igs. n.74/2000, violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 cod. civ. e vizio della motivazione sul punto. La contestazione di cui ai capi 2) e 5), da un lato, 14) e 16), dall'altro, oggetto della ordinanza genetica, confermata nel provvedimento qui impugnato, ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] contemporaneamente, per gli anni 2015-2016, il ruolo di consulente contabile e di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre per gli anni 2016-2017 egli avrebbe agito nella sua qualità di consulente fiscale, collaborando alla registrazione e indicazione di elementi passivi fittizi nella contabilità della stessa. La difesa aveva censurato l'indeterminatezza dei fatti ascritti allo Ziccardi in relazione ai capi 2),5),14),16) evidenziando come non sussistesse alcun elemento indiziario dal quale potesse desumersi che l'indagato avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto e di consulente della [OSCURATO:SOCIETA]. sia con riferimento all'operazione di emissione di fatture sia con riferimento alla attività di registrazione e indicazione di elementi passivi fittizi, non essendo addotti elementi sintomatici dell'inserimento organico della persona con funzioni gestorie nell'attività sociale, né emergendo che lo Ziccardi avesse dato consigli o si fosse spinto oltre l'ambito della sua prestazione, suggerendo al cliente un mezzo fraudolento. Iliribunale ha omesso qualsiasi riferimento di valutazione specifica alla posizione e al contributo morale o materiale dello Ziccardi. Per i capi 2) e 5) sono stati richiamati elementi riguardanti un'intercettazione tra Sales e il figlio; per il capo 14) la gravità indiziaria viene desunta da attività lecite, quali la tenuta della contabilità per il capo 16) la motivazione è totalmente assente. La motivazione è, inoltre, contraddittoria laddove nei capi 14) e 16) per l'anno 2016 lo Ziccardi avrebbe commesso condotte nella qualità di consulente fiscale mentre nel medesimo anno d'imposta per i capi 2) e 5) avrebbe svolto attività di amministratore di fatto. Vengono indicate condotte fra loro sovrapponibili pur essendo diverse le condotte e gli elementi che le caratterizzano. 3.2. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 13 bis d. Igs. n.74/2000 in relazione ai capi 2), 5), 14), 15), 16) nonchè vizio della motivazione perché l'ordinanza non ha fornito risposta a specifica censura su tale circostanza aggravante. Il professionista, commercialista o consulente fiscale, deve elaborare o commercializzare modelli di evasione fiscale che saranno poi utilizzati dal contribuente per sottrarsi al pagamento delle imposte; si deve trattare, pertanto, di modelli dotati di un certo grado di complessità e insidiosità, cosicché il consulente fiscale elabora un sistema fraudolento fornendo al contribuente gli strumenti per ottenere indebiti risparmi di imposte o per predisporre operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata o Stati non collaborativi, ma l'ordinanza sul punto si è limitata a richiamare i principi di diritto senza applicarli al caso concreto. 3.3. Con un quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 10 quater d. Igs. n.74/2000 e vizio della motivazione quanto al ruolo e funzione dello Ziccardi nel fornire un contributo specifico alla realizzazione della frode carosello con riferimento al capo 16). 3.4. Con un quinto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione circa la gravità indiziarla inerente al delitto associativo. La difesa ritiene sussistente la violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. laddove tale norma richiede l'indicazione dei motivi per i quali gli elementi di fatto da cui sono desunti esigenze cautelari e indizi assumano rilevanza. Si era censurata l'insussistenza di elementi da cui desumere la partecipazione all'associazione dello Ziccardi, non essendovi alcuna traccia né nelle intercettazioni telefoniche nè in quelle ambientali né in alcun atto di indagine dei rapporti dello Ziccardi con banche locali o di attività di raccolta del denaro. All'omessa motivazione si aggiunge la contraddittorietà interna laddove lo stesso giudice per le indagini preliminari ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria per l'ipotesi di riciclaggio. L'ordinanza si è limitata a esporre il materiale probatorio acquisito omettendo una valutazione critica argomentata delle fonti indiziarie in relazione al reato associativo. Le conversazioni telefoniche 't ambientali, per di più intercettate tra altri coindagati, sono state riportate in assenza di un'approfondita disamina critica che evidenziasse la sussistenza del vincolo associativo rispetto alla mera ipotesi di concorso nel reato. La motivazione è contraddittoria e illogica in quanto da una parte assume che Ziccardi farebbe parte dell'associazione dal 2015 nella qualità di consulente e socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. mentre successivamente giustifica la gravità indiziaria del Rascio (socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e con ruolo centrale anche per i rapporti con Sales) assumendo per quest'ultimo la partecipazione all'associazione solo dal 2017. Era stata eccepita l'insussistenza di elementi indiziari utili ad attribuire allo Ziccardi il ruolo di amministratore di fatto e consulente contabile della società [OSCURATO:SOCIETA]. ma il Tribunale del riesame si è limitato a ritrascrivere il contenuto dell'ordinanza genetica affermando che l'[OSCURATO:SOCIETA]. era una società cartiera all'interno della quale vi erano delle cariche meramente nominali, mentre le mansioni reali venivano svolte da chiunque a ciò venisse designato dei titolari reali, tra cui Ziccardi «attesa la stretta continuità con il Sales». L'unico elemento oggetto di valutazione è stato il sequestro di somme di danaro, che è stato assunto con motivazione apparente ad elemento centrale per la valutazione dei fatti, laddove si tratta solo di prova di un prestito di denaro senza che ne sia desumibile la causale. 3.5. Con un sesto motivo deduce inosservanza degli artt. 274 lett.c) e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. La difesa aveva rilevato che l'asserito rischio di reiterazione di reati mal si conciliava con un soggetto incensurato, indagato per posizioni marginali nell'ampia e P consistente inchiesta, che aveva esercitato il recesso dalla [OSCURATO:SOCIETA], cola risalenza dei fatti contestati al 2015, ossia a sei anni prima, in assenza negli anni a seguire di elementi rivelatori dell'attualità delle esigenze cautelari, ma il Tribunale ha fondato il suo giudizio in maniera manifestamente illogica solo sulla modalità delle condotte assunte nel lontano 2015, senza misurarsi con il fattore tempo e con la personalità del soggetto (incensurato, astenutosi dal delitto dal 2015), trascurando di indicare quali fossero gli elementi concreti idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di reiterazione dei reati.3.6. Con un settimo motivo deduce violazione degli artt.275 e 290 cod. proc. pen. in quanto la motivazione in ordine alla inidoneità di misura cautelare diversa dagli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari è graficamente assente. 4. E' pervenuta memoria difensiva con la quale il ricorrente manifesta interesse alla decisione della causa, nonostante l'intervenuta sostituzione della misura con altra non detentiva, ai fini e per gli effetti di cui all'art.314 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il tribunale del riesame ha condiviso le considerazioni svolte dal giudice per le indagini preliminari alle pagg.452-453 in merito all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto il provvedimento autorizzativo ineriva al reato associativo, ritenuto connesso con i reati tributari oggetto dell'ipotesi accusatoria; il tribunale ha, peraltro, evidenziato che nel corso delle indagini erano state effettuate anche intercettazioni di conversazioni tra presenti all'interno dell'autovettura intestata al coindagato [OSCURATO:PERSONA], nonché intercettazioni di conversazioni telefoniche sull'utenza in uso allo stesso Cestrone, attivandosi intercettazioni su utenze telefoniche mobili alla luce di emergenze investigative in ordine ad episodi corruttivi, mentre con specifico riguardo allo Ziccardi il tribunale ha rilevato esservi un'autorizzazione alle captazioni per fatti connessi con il delitto associativo, posto che la costituzione dell'associazione era funzionale alla commissione dei delitti-fine di natura tributaria. La censura si confronta solo parzialmente con la motivazione a pag.3 dell'ordinanza in cui, in ossequio al principio enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 277395 - 01) e sul presupposto dell'emanazione di uno specifico provvedimento di autorizzazione alle captazioni inerenti al delitto associativo, si è evidenziato che l'autorizzazione per il solo delitto associativo o per i soli delitti tributari consentisse l'estensione anche ai delitti non esplicitamente autorizzati, essendovi tra tali reati un rapporto di connessione ai sensi dell'art.12 lett.c) cod. proc. pen. La sanzione edittale prevista per i reati- fine di cui agli artt.2 e 8, peraltro aggravati ai sensi dell'art.13 bis, d. Igs. n.74/2000 supera, con evidenza, i limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. rendendo, per tale profilo, manifestamente infondata la censurai 2. In funzione di premessa alle ulteriori censure, va rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601). 3. Con riguardo al quinto motivo, secondo quanto si legge alle pagg.18 SS. dell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] esercitava l'attività di dottore commercialista presso lo studio [OSCURATO:SOCIETA]. di Napoli, di cui era socio accomandante, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, di cui risulta socio accomandante, e infine presso uno studio sito a Venezia, non meglio identificato. I giudici hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al rilevante apporto fornito da Ziccardi alla pianificazione e attuazione di un meccanismo fraudolento; il contributo fornito dal ricorrente si sarebbe concretato nell'individuare imprese da utilizzare per fini illeciti e nella predisposizione dei bilanci di tale imprese. La gravità indiziaria idonea a fondare l'adozione della misura cautelare, secondo il Tribunale, risiede nel fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una società ,«cartiera», che emetteva sistematicamente fatture per operazioni inesistenti con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Essa è stata desunta, tra l'altro, da conversazioni telefoniche intercorse tra Ziccardi e [OSCURATO:PERSONA], gestore della [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. 3.1. Antefatto di tali comunicazioni è una verifica fiscale eseguita per gli anni d'imposta 2010-2011 nei confronti della Service and [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto deceduto nell'anno 2002; le indagini avevano consentito di accertare che tale società aveva realizzato acquisti intracomunitari senza assolvere ad alcun adempimento contabile e fiscale con un'imposta IVA evasa pari a euro 2.493.789,36 per l'anno 2010 e ad euro 2.961.695,69 per l'anno 2011; amministratore di fatto della Service and [OSCURATO:SOCIETA]. risultava [OSCURATO:PERSONA] e tale società era stata individuata come società «cartiera» all'interno di un articolato sistema finalizzato alle cosiddette «frodi carosello»: alcune società con sede all'estero in Stati dell'Unione Europea rifornivano tale società e ulteriori società «cartiere». Per altro profilo, le indagini avevano messo in evidenza i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con una serie di soggetti collegati a tali società. Nel contesto di una serie di collegamenti tra società, soci e intestatari di conti correnti, era emersa anche la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale sodo accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ove operava stabilmente il coindagato [OSCURATO:PERSONA], a sua volta intestatario di una carta [OSCURATO:PERSONA] contrassegnata da un numero di cui era titolare il cugino [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era legato al Corace da un rapporto di lunga data, confermato da risalenti e continui contatti telefonici. Le indagini avevano consegnato indizi di un sistema di frode fiscale che aveva origine da denaro contante reperito dai Sales e consegnato ad alcuni imprenditori titolari di società realmente operanti, i quali dietro compenso percentuale effettuavano bonifici bancari a saldo di importi indicati in fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Una delle società di comodo prevalentemente utilizzata era proprio la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., gestita da [OSCURATO:PERSONA], Ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso la compagnia di Marcianise rimasto coinvolto nelle indagini. Le indagini avevano evidenziato, a seguito di intercettazioni ambientali presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]., una serie di attività funzionali a creare documenti che facessero apparire regolare la contabilità delle società coinvolte nella frode, peraltro celando i collegamenti esistenti tra le «cartiere». L'attività investigativa era, poi, culminata nel sequestro di una valigetta contenente denaro in possesso di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di effettuare dei bonifici a favore di alcune società; la somma di euro 35.050,00 era divisa in mazzette e ad ogni mazzetta corrispondeva il nome dell'impresa e del bonifico da effettuare. In tale contesto, erano state intercettate nel luglio 2017 conversazioni tra Corace e Ziccardi e fra Corace e Cestrone, che garantiva il suo interessamento a favore di Ziccardi. Era stata quindi organizzata una riunione con [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare come condizionare gli esiti del sequestro. 3.2. Le conversazioni telefoniche intercorse tra Ziccardi e [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni ambientali captate all'interno dello studio [OSCURATO:SOCIETA]., unite al sequestro operato il 17 luglio 2017, sono state quindi valutate in termini di gravi indizi di partecipazione del ricorrente al reato associativo, trovando sotto tale profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata sviluppi analitici del tutto trascurati nel ricorso, come ad esempio quando si descrive il ruolo attivo di Ziccardi nell'organizzazione fraudolenta facente capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (pag.24), ovvero l'interessamento di tutti gli associati dai Sales a Cestrone per l'esito del sequestro del denaro in possesso dello Ziccardi, ritenuti indice sintomatico della attiva partecipazione all'associazione di quest'ultimo sia tramite la sua attività professionale sia con la condotta di bonifici di copertura di operazioni inesistenti, a fronte della persistente assenza di riferimenti alle fonti di provenienza delle somme.3.3. Ulteriori elementi a sostegno della gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione descritta al capo 1), che evidenziano la infondatezza del quinto motivo di ricorso, sono stati elencati alle pagg.25 SS. dell'ordinanza; tra essi, si fa riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. quale cabina di regia delle frodi, a intercettazioni telefoniche dalle quali risulta il tentativo di ricostruzione a posteriori di documentazione della [OSCURATO:SOCIETA]. da mostrare alla Guardia di Finanza, a conversazioni dalle quali risulta il coinvolgimento di Ziccardi e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di società cartiere, alla cooperazione di Ziccardi per il cambio della rappresentanza di tali società. 4. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso siano inammissibili. Specifica replica alle doglianze difensive circa l'asserita contraddizione tra la posizione di consulente contabile e amministratore di fatto si rinviene a pag. 29 dell'ordinanza impugnata ove, con motivazione non manifestamente illogica nè contraddittoria, i giudici hanno spiegato come il ruolo di amministratore di fatto di Ziccardi non fosse incompatibile con quello di consulente contabile, posto che l'[OSCURATO:SOCIETA]. era una società «cartiera» all'interno della quale vi erano cariche meramente nominali e che, per altro verso, Ziccardi aveva svolto un ruolo multiforme, correlato alla stretta continuità con [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio era ubicato lo studio della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1. Diversamente da quanto ritiene l'esponente, tutti gli episodi descritti nei reati-fine sono stati posti in modo non manifestamente illogico in relazione con il tema dell'individuazione del ruolo dello Ziccardi, in quanto in grado di documentarne la intraneità alla trama di relazioni intersoggettive e funzionali che emergono dalle conversazioni captate, ritenute dimostrative dei fatti di cui alle contestazioni provvisorie riferite all'odierno ricorrente. 4.2. Le doglianze inerenti all'assenza della gravità indiziaria in relazione ai reati-fine contestati ai capi 2), 5), 14), 16), tralasciano di prendere in considerazione la dettagliata motivazione presente alle pagg.8-16 dell'ordinanza impugnata, in cui i giudici del riesame hanno analiticamente esaminato gli indizi dai quali è stato desunto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una società cartiera, che emetteva sistematicamente fatture per operazioni inesistenti con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Nè vi è confronto con l'esame della documentazione contabile presente a pag. 10 dell'ordinanza, ove si descrivono le annotazioni nelle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. di elementi passivi fittizi funzionali all'evasione di IRES e di IVA. 4.3. La motivazione dell'ordinanza fornisce una dettagliata descrizione dei meccanismi contabili attraverso i quali si perveniva all'evasione tributaria ovvero alla maturazione di crediti IVA (pagg. 12 ss.) riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi reimpiegati per il pagamento di contributi previdenziali a favore di dipendenti di una società operante nel settore degli oleodotti, ossia in un settore in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. mai aveva operato, con la quale quest'ultima aveva costituito una ATI, perciò desumendosi non illogicamente l'utilizzo strumentale di una parte del credito d'imposta maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4.4. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza impugnata descrive la strategia sistematica attraverso la quale, utilizzando lo schema delle ATI come strumentale all'utilizzo del credito d'imposta ottenuto da società «cartiere» per pagare i tributi per lavoratori di società facenti parte dell'associazione temporanea, si veniva a fornire al contribuente uno strumento complesso e insidioso funzionale all'evasione (pagg. 14-15), così sottolineandosi come lo Ziccardi, quale consulente fiscale, avesse in modo abituale e ripetitivo fornito al contribuente modelli di evasione. Tale contributo risultava, secondo i giudici della cautela, consapevole, come desumibile dal contenuto di conversazioni intercettate, così configurandosi la circostanza aggravante di cui all'art. 13 bis d. Igs. n.74/2000 (pag. 16). 4.5. Non si rinvengono nella motivazione dell'ordinanza impugnata le carenze dedotte nel ricorso in relazione al reato di cui al capo 16), essendo presente una specifica motivazione (pagg.17-18) laddove si fa riferimento a numerose fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riconducibili all'apporto dello Ziccardi sulla base di quanto già descritto in relazione ai capi precedenti. 5. Con riguardo alle esigenze cautelari, il -tribunale ha desunto la concretezza del pericolo di recidiva dalle modalità del fatto e dalla negativa personalità dell'indagato, che ha messo le sue competenze professionali a servizio di un'organizzazione dedita a una serie indeterminata di frodi fiscali. I giudici hanno rimarcato la natura perdurante dell'associazione, desumendola dal numero delle frodi realizzate e dalle condotte di retrocessione del denaro, il notevole danno procurato all'Erario, la prosecuzione delle condotte nonostante gli accertamenti della Guardia di Finanza (vengono menzionate intercettazioni telefoniche datate giugno e luglio 2018), la decisione di alterare le prove mediante la ricostruzione di documenti contabili a posteriori, l'esistenza di legami parentali e professionali anche di lunga data tra i coindagati, la disponibilità di somme di dubbia provenienza. Non sono state trascurate le deduzioni difensive, affermandosi che la distanza temporale dai reati-fine fosse superata dal carattere perdurante delle relazioni tra coindagati e valorizzando lo stato d'incensuratezza nel giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.Con tale ultimo rilievo fornendo espressa motivazione circa l'inadeguatezza di altre misure. Cosicchè infondati risultano anche il sesto e settimo motivo di