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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 00210/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2212/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31571/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto di sequestro preventivo del 27 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro della somma di euro 15.800,00, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.

Nell’ambito del medesimo procedimento, veniva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro della somma di euro 115.117,70, quale profitto del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 210/2026 Roma, lì, 05/01/2026 reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche provenienti da A.R.G.E.A. e A.G.E.A. che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso mediante l'inserimento nel proprio fascicolo aziendale di un contratto di affitto falsificato relativo ad un terreno sito a Bono, effettivamente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che disconoscevano ogni rapporto contrattuale con l'indagato; in tal modo, sulla base di tale documentazione mendace, l'indagato avrebbe ottenuto dal 2018 al 2023 ingiustificate erogazioni pubbliche per complessivi euro 115.117,70.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si ipotizza la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione in quanto, sul conto corrente n. 70782635 a lei intestato, e sul quale, dal 9 dicembre 2021, era delegato ad operare il genero [OSCURATO:PERSONA], dal 14 luglio 2022 al 27 dicembre 2024, venivano effettuati otto bonifici di somme di denaro provenienti dal conto corrente n. 70263901 intestato all’[OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 15.800,00, ritenuti provento del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato al [OSCURATO:PERSONA].

A riprova di tale assunto, si evidenziava che il 9 dicembre 2021, sul conto corrente dell’indagata, era stata accreditata la somma di euro 117.000,00, mediante un bonifico, con causale «compravendita immobile», ricevuto dal conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia di [OSCURATO:PERSONA].

Il giorno successivo, il 10 dicembre 2021, dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], veniva emesso un nuovo bonifico a favore del conto dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'importo di euro 94.000,00, cui faceva seguito una seconda transazione, in data 17 dicembre 2021, di euro 8.990,00.

Si ipotizzava, quindi, che il conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], suocera di [OSCURATO:PERSONA], apparentemente senza alcun motivo, era stato impiegato, con la sua complicità, dall'indagato per trasferire sul conto corrente dell'[OSCURATO:PERSONA] euro 102.990,00, che successivamente venivano reimpiegati per finanziare l'attività.

Con ordinanza del 3 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Nuoro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

Quanto alla somma di euro 117.000,00 accreditata sul conto dell’indagata, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e a suo marito [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito in Nuoro, [OSCURATO:PERSONA] n. 13.

Tale acquisto era stato effettuato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il ricorso, per una parte (euro 104.000,00, come risulta dall'estratto conto allegato), ad un mutuo bancario e, per un'altra parte, ad un prestito infruttifero erogato dal padre di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 13.000,00.

Le somme ricevute con il mutuo e con il prestito infruttifero, pari euro 117.000,00, erano state accreditate in data 9 dicembre 2021 sul conto corrente n. 70782635 di [OSCURATO:PERSONA].

Il giorno successivo (10 dicembre 2021), la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato, a sua volta, un prestito infruttifero a favore del [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di euro 94.000,00 e, in data 17 dicembre 2021, un ulteriore prestito di euro 8.990,00.

Tale prestito, secondo la difesa della [OSCURATO:PERSONA], le era stato rimborsato, solo in parte, tramite bonifici e trasferimenti in contanti (questi ultimi non documentati).

Il Tribunale, con riferimento all’operazione immobiliare sopra descritta ed al correlativo bonifico di 117.00,00 euro - che non è oggetto di contestazione - dà conto di avere esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e argomenta che la vicenda presenta tutti i connotati di una vendita simulata, mentre il negozio sottostante sarebbe una donazione del suddetto immobile.

Con riferimento specifico ai bonifici oggetto della provvisoria imputazione, il Tribunale osserva che quelli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2022 e 12 settembre 2023 recano come causale, rispettivamente, “prestito infruttifero” e “restituzione prestito infruttifero”, e come tali confermerebbero la tesi difensiva, secondo la quale rappresenterebbero la restituzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un prestito infruttifero effettuatogli dalla [OSCURATO:PERSONA].

I rimanenti sei bonifici, i quali indicano come causale “giroconto”, rafforzerebbero invece, secondo il Tribunale, l'assunto accusatorio secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], delegato ad operare sul conto della [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe servito dello stesso, con la compiacenza di quest'ultima, come «propaggine» del proprio, facendovi confluire parte delle somme illecitamente ottenute da ARGEA, giustificando il sequestro della relativa provvista.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo:

2.1. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen.

Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta gravi lacune motivazionali che si sostanzierebbero in una mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, la quale dimostrerebbe la liceità delle operazioni finanziarie contestate e che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente.

In particolare, il Tribunale non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali gli atti pubblici della compravendita dell'immobile sito a Nuoro, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, del 9 dicembre 2021, stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e del contratto di mutuo stipulato dal [OSCURATO:PERSONA], gli estratti conto e la documentazione relativa alle operazioni immobiliari non fossero idonei a tracciare ed a giustificare i movimenti di denaro ritenuti anomali.

L'ordinanza impugnata presenterebbe evidenti contraddizioni logiche in quanto, da un lato, riconosce l'esistenza di documentazione che giustifica le operazioni finanziarie ma, dall'altro, conclude per la sussistenza di operazioni finanziarie «anomale e prive di giustificazione economica» affermando che «i rimanenti sei bonifici indicano come causale ‘giroconto’» e che «tale elemento rafforza l'assunto accusatorio secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], delegato ad operare sul conto della [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe servito dello stesso con la compiacenza di quest'ultima, come propaggine del proprio, facendovi confluire parte delle somme illecitamente ottenute da Argea».

2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora e violazione dell’art. 240 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il periculum in mora, fondandosi esclusivamente sulla confiscabilità astratta dei beni e senza procedere ad alcuna valutazione concreta del pericolo che la libera disponibilità degli stessi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, limitandosi a ritenere congrua la motivazione indicata nel decreto di sequestro preventivo.

2.3. Violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati contestati e violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.

Si deduce che il Tribunale avrebbe confermato il decreto di sequestro preventivo senza fornire adeguata motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra la somma di euro 15.800,00 sequestrata all'indagata e i reati contestati, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di riscontro; in particolare, non sarebbe stato chiarito per quali ragioni la somma di euro 15.800,00 debba considerarsi pertinente o collegata ai reati contestati; nella motivazione, si sarebbe fatto riferimento genericamente a «operazioni finanziarie anomale», senza specificare se la somma sequestrata costituisca il prezzo del reato, inteso come compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare altri soggetti a commettere il reato, o se la somma rappresenti il prodotto del reato, ovvero il risultato materiale immediato della condotta criminosa, o se la somma costituisca il profitto del reato, vale a dire il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in ragione della condivisibilità delle ragioni poste a sostegno del suo primo assorbente motivo.

1.1. Va premesso che questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01).

1.2. Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, questa Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).

1.3. Quanto ai criteri di valutazione del “fumus commissi delicti”, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, questa Corte ha affermato che il giudice del riesame (o dell’appello cautelare) deve compiere una ponderata valutazione della sua sussistenza o meno, non potendo avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che, al giudice cautelare, non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del “fumus”, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza.

Il “fumus” richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso e, a tal fine, è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta.

Dunque, ciò che deve essere in concreto verificato, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, è la loro congruità ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro; il giudice non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927- 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921- 01).

2. Nel caso in esame, il Tribunale afferma che, alla luce delle deduzioni difensive, l’originario afflusso di capitali sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] era stato documentalmente giustificato dalla difesa e la retrocessione delle somme al genero [OSCURATO:PERSONA] (ed alla figlia) della ricorrente poteva trovare una giustificazione nella circostanza che l’apparente vendita dell’immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] alla figlia ed al genero fosse in realtà una donazione.

Quanto, in particolare, ai bonifici oggetto di provvisoria imputazione, quelli con causale “prestito infruttifero” e “restituzione prestito infruttifero”, secondo il Tribunale, parrebbero avvalorare la tesi difensiva.

2.1. Pur implicitamente riconoscendo la logicità della spiegazione alternativa, i giudici di merito non spiegano, però, quali sono gli elementi che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, reiterando – negli identici termini – le ragioni di sussistenza del fumus già evidenziate nel decreto del Giudice per le indagini preliminari, ovvero affermando di condividerne l’argomentazione secondo la quale «le modalità operative - improvviso afflusso di capitali, movimentazioni ingenti senza apparente giustificazione, reiterazione nel tempo - rendono inverosimile che la [OSCURATO:PERSONA] fosse ignara dell'origine illecita delle somme».

2.2. A fronte delle deduzioni difensive che hanno giustificato le movimentazioni di gran parte del denaro confluito nel dicembre 2021 sul conto della ricorrente e della giustificazione fornita dalla stessa in merito alla retrocessione di tali somme al genero (a titolo di prestito infruttifero), la motivazione del provvedimento impugnato ripercorre, negli identici termini, quella del Giudice per le indagini preliminari nel decreto di sequestro, continuando ad affermare la consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme confluite sul conto bancario della ricorrente per le modalità operative, esplicitate nelle circostanze dell’improvviso afflusso di capitali, movimentazioni ingenti senza apparente giustificazione, reiterazione nel tempo.

In tal modo, il Tribunale però non spiega per quali motivi, pure alla luce della dimostrazione documentale delle ragioni sottese ai giroconti per gli importi più rilevanti, che hanno fornito giustificazione plausibile all’«improvviso afflusso di capitali ed alle movimentazioni ingenti senza apparente giustificazione», si configura nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] il fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.; non assolve, quindi, all’onere motivazionale demandato al giudice dell’impugnazione, apparendo insufficiente il riferimento alla causale dei giroconti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di una delega ad operare sul conto in capo al [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del rapporto di affinità che lega i due soggetti e comunque dell’entità non particolarmente rilevante degli importi accreditati, nell’arco peraltro di due anni.

2.3. In conclusione, il Tribunale, a fronte di specifiche censure mosse dalla ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", non ha assolto, sia pure nei limiti del giudizio cautelare, all’onere motivazionale di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo nella denunciata "violazione di legge", imponendosi l’annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con conseguente dissequestro e restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto in sequestro (euro 15.800,00 oggetto di decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro in data 27/05/2025).

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, in tema di difetto assoluto di dimostrazione del concreto periculum in mora e di insussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato, restano – come detto – assorbiti.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto in sequestro.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2212/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31571/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto di sequestro preventivo del 27 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro della somma di euro 15.800,00, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Nell’ambito del medesimo procedimento, veniva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro della somma di euro 115.117,70, quale profitto del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 210/2026 Roma, lì, 05/01/2026 reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche provenienti da A.R.G.E.A. e A.G.E.A. che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso mediante l'inserimento nel proprio fascicolo aziendale di un contratto di affitto falsificato relativo ad un terreno sito a Bono, effettivamente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che disconoscevano ogni rapporto contrattuale con l'indagato; in tal modo, sulla base di tale documentazione mendace, l'indagato avrebbe ottenuto dal 2018 al 2023 ingiustificate erogazioni pubbliche per complessivi euro 115.117,70. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si ipotizza la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione in quanto, sul conto corrente n. 70782635 a lei intestato, e sul quale, dal 9 dicembre 2021, era delegato ad operare il genero [OSCURATO:PERSONA], dal 14 luglio 2022 al 27 dicembre 2024, venivano effettuati otto bonifici di somme di denaro provenienti dal conto corrente n. 70263901 intestato all’[OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 15.800,00, ritenuti provento del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato al [OSCURATO:PERSONA]. A riprova di tale assunto, si evidenziava che il 9 dicembre 2021, sul conto corrente dell’indagata, era stata accreditata la somma di euro 117.000,00, mediante un bonifico, con causale «compravendita immobile», ricevuto dal conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno successivo, il 10 dicembre 2021, dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], veniva emesso un nuovo bonifico a favore del conto dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'importo di euro 94.000,00, cui faceva seguito una seconda transazione, in data 17 dicembre 2021, di euro 8.990,00. Si ipotizzava, quindi, che il conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], suocera di [OSCURATO:PERSONA], apparentemente senza alcun motivo, era stato impiegato, con la sua complicità, dall'indagato per trasferire sul conto corrente dell'[OSCURATO:PERSONA] euro 102.990,00, che successivamente venivano reimpiegati per finanziare l'attività. Con ordinanza del 3 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Nuoro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Quanto alla somma di euro 117.000,00 accreditata sul conto dell’indagata, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e a suo marito [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito in Nuoro, [OSCURATO:PERSONA] n. 13. Tale acquisto era stato effettuato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il ricorso, per una parte (euro 104.000,00, come risulta dall'estratto conto allegato), ad un mutuo bancario e, per un'altra parte, ad un prestito infruttifero erogato dal padre di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 13.000,00. Le somme ricevute con il mutuo e con il prestito infruttifero, pari euro 117.000,00, erano state accreditate in data 9 dicembre 2021 sul conto corrente n. 70782635 di [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno successivo (10 dicembre 2021), la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato, a sua volta, un prestito infruttifero a favore del [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di euro 94.000,00 e, in data 17 dicembre 2021, un ulteriore prestito di euro 8.990,00. Tale prestito, secondo la difesa della [OSCURATO:PERSONA], le era stato rimborsato, solo in parte, tramite bonifici e trasferimenti in contanti (questi ultimi non documentati). Il Tribunale, con riferimento all’operazione immobiliare sopra descritta ed al correlativo bonifico di 117.00,00 euro - che non è oggetto di contestazione - dà conto di avere esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e argomenta che la vicenda presenta tutti i connotati di una vendita simulata, mentre il negozio sottostante sarebbe una donazione del suddetto immobile. Con riferimento specifico ai bonifici oggetto della provvisoria imputazione, il Tribunale osserva che quelli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2022 e 12 settembre 2023 recano come causale, rispettivamente, “prestito infruttifero” e “restituzione prestito infruttifero”, e come tali confermerebbero la tesi difensiva, secondo la quale rappresenterebbero la restituzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un prestito infruttifero effettuatogli dalla [OSCURATO:PERSONA]. I rimanenti sei bonifici, i quali indicano come causale “giroconto”, rafforzerebbero invece, secondo il Tribunale, l'assunto accusatorio secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], delegato ad operare sul conto della [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe servito dello stesso, con la compiacenza di quest'ultima, come «propaggine» del proprio, facendovi confluire parte delle somme illecitamente ottenute da ARGEA, giustificando il sequestro della relativa provvista. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo: 2.1. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta gravi lacune motivazionali che si sostanzierebbero in una mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, la quale dimostrerebbe la liceità delle operazioni finanziarie contestate e che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente. In particolare, il Tribunale non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali gli atti pubblici della compravendita dell'immobile sito a Nuoro, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, del 9 dicembre 2021, stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e del contratto di mutuo stipulato dal [OSCURATO:PERSONA], gli estratti conto e la documentazione relativa alle operazioni immobiliari non fossero idonei a tracciare ed a giustificare i movimenti di denaro ritenuti anomali. L'ordinanza impugnata presenterebbe evidenti contraddizioni logiche in quanto, da un lato, riconosce l'esistenza di documentazione che giustifica le operazioni finanziarie ma, dall'altro, conclude per la sussistenza di operazioni finanziarie «anomale e prive di giustificazione economica» affermando che «i rimanenti sei bonifici indicano come causale ‘giroconto’» e che «tale elemento rafforza l'assunto accusatorio secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], delegato ad operare sul conto della [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe servito dello stesso con la compiacenza di quest'ultima, come propaggine del proprio, facendovi confluire parte delle somme illecitamente ottenute da Argea». 2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora e violazione dell’art. 240 cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il periculum in mora, fondandosi esclusivamente sulla confiscabilità astratta dei beni e senza procedere ad alcuna valutazione concreta del pericolo che la libera disponibilità degli stessi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, limitandosi a ritenere congrua la motivazione indicata nel decreto di sequestro preventivo. 2.3. Violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati contestati e violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale avrebbe confermato il decreto di sequestro preventivo senza fornire adeguata motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra la somma di euro 15.800,00 sequestrata all'indagata e i reati contestati, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di riscontro; in particolare, non sarebbe stato chiarito per quali ragioni la somma di euro 15.800,00 debba considerarsi pertinente o collegata ai reati contestati; nella motivazione, si sarebbe fatto riferimento genericamente a «operazioni finanziarie anomale», senza specificare se la somma sequestrata costituisca il prezzo del reato, inteso come compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare altri soggetti a commettere il reato, o se la somma rappresenti il prodotto del reato, ovvero il risultato materiale immediato della condotta criminosa, o se la somma costituisca il profitto del reato, vale a dire il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ragione della condivisibilità delle ragioni poste a sostegno del suo primo assorbente motivo. 1.1. Va premesso che questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01). 1.2. Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, questa Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01). 1.3. Quanto ai criteri di valutazione del “fumus commissi delicti”, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, questa Corte ha affermato che il giudice del riesame (o dell’appello cautelare) deve compiere una ponderata valutazione della sua sussistenza o meno, non potendo avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che, al giudice cautelare, non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del “fumus”, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza. Il “fumus” richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso e, a tal fine, è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta. Dunque, ciò che deve essere in concreto verificato, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, è la loro congruità ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro; il giudice non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927- 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921- 01). 2. Nel caso in esame, il Tribunale afferma che, alla luce delle deduzioni difensive, l’originario afflusso di capitali sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] era stato documentalmente giustificato dalla difesa e la retrocessione delle somme al genero [OSCURATO:PERSONA] (ed alla figlia) della ricorrente poteva trovare una giustificazione nella circostanza che l’apparente vendita dell’immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] alla figlia ed al genero fosse in realtà una donazione. Quanto, in particolare, ai bonifici oggetto di provvisoria imputazione, quelli con causale “prestito infruttifero” e “restituzione prestito infruttifero”, secondo il Tribunale, parrebbero avvalorare la tesi difensiva. 2.1. Pur implicitamente riconoscendo la logicità della spiegazione alternativa, i giudici di merito non spiegano, però, quali sono gli elementi che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, reiterando – negli identici termini – le ragioni di sussistenza del fumus già evidenziate nel decreto del Giudice per le indagini preliminari, ovvero affermando di condividerne l’argomentazione secondo la quale «le modalità operative - improvviso afflusso di capitali, movimentazioni ingenti senza apparente giustificazione, reiterazione nel tempo - rendono inverosimile che la [OSCURATO:PERSONA] fosse ignara dell'origine illecita delle somme». 2.2. A fronte delle deduzioni difensive che hanno giustificato le movimentazioni di gran parte del denaro confluito nel dicembre 2021 sul conto della ricorrente e della giustificazione fornita dalla stessa in merito alla retrocessione di tali somme al genero (a titolo di prestito infruttifero), la motivazione del provvedimento impugnato ripercorre, negli identici termini, quella del Giudice per le indagini preliminari nel decreto di sequestro, continuando ad affermare la consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme confluite sul conto bancario della ricorrente per le modalità operative, esplicitate nelle circostanze dell’improvviso afflusso di capitali, movimentazioni ingenti senza apparente giustificazione, reiterazione nel tempo. In tal modo, il Tribunale però non spiega per quali motivi, pure alla luce della dimostrazione documentale delle ragioni sottese ai giroconti per gli importi più rilevanti, che hanno fornito giustificazione plausibile all’«improvviso afflusso di capitali ed alle movimentazioni ingenti senza apparente giustificazione», si configura nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] il fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.; non assolve, quindi, all’onere motivazionale demandato al giudice dell’impugnazione, apparendo insufficiente il riferimento alla causale dei giroconti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di una delega ad operare sul conto in capo al [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del rapporto di affinità che lega i due soggetti e comunque dell’entità non particolarmente rilevante degli importi accreditati, nell’arco peraltro di due anni. 2.3. In conclusione, il Tribunale, a fronte di specifiche censure mosse dalla ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", non ha assolto, sia pure nei limiti del giudizio cautelare, all’onere motivazionale di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo nella denunciata "violazione di legge", imponendosi l’annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con conseguente dissequestro e restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto in sequestro (euro 15.800,00 oggetto di decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro in data 27/05/2025). 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, in tema di difetto assoluto di dimostrazione del concreto periculum in mora e di insussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato, restano – come detto – assorbiti. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 00210/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris