CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alcunché quanto alla domanda verso l'autore del fatto, e questa decisione è stata confermata dalla Corte di Napoli. Ne è seguito un ricorso per Cassazione, che ha portato all'accoglimento sia del motivo che denunciava omessa pronuncia sulla domanda nei riguardi dell'autore del fatto, sia di quello che impugnava il rigetto della domanda verso il Ministero. 2.- In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza 8646/ 2016, per quanto interessa il presente ricorso, ha affermato il diritto degli attori di accedere al risarcimento a carico del Fondo di Solidarietà gestito dal Ministero, "nei limiti e con le modalità di erogazione previsti da tale legge e dai regolamenti di attuazione". La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha dunque preso atto dell'affermazione di tale diritto, ed ha condannato il Ministero al risarcimento diretto a favore degli attori nella misura di 80 mila euro ciascuno. 3.-Avverdo tale decisione ricorre il Ministero degli Interni, con due motivi, di cui chiedono il rigetto gli intimati. Memorie delle parti. Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.- I due motivi di rícorso sono connessi e possono valutarsi insieme. 5.-Con il primo motivo il Ministero ritiene che i giudici di appello hanno omesso di motivare adeguatamente le ragioni per le quali, pur preso atto della circostanza che la Cassazione aveva affermato il solo diritto di accedere al risarcimento, poi hanno invece condannato il Ministero direttamente al risarcimento. Ossia: i giudici di appello hanno correttamente preso atto del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, che non ha riconosciuto direttamente il diritto al risarcimento del danno, ma ha solo riconosciuto il diritto ad accedere alla procedura di risarcimento, avendo la Corte precisato che quel diritto si riconosceva "nei limiti e con le modalità di erogazione previsti da tale legge e dai regolamenti di attuazione". Tuttavia, pur preso atto di tale principio di diritto, e senza motivarne le ragioni, hanno condannato direttamente il Ministero al risarcimento. Il secondo motivo è in linea con il primo: lamenta violazione degli articoli 4 e 5 della legge 512 del 1999, oltre che dell'articolo 384 c.p.c. La tesi è che, al di là del difetto di motivazione, la decisione di condannare il Ministero direttamente al risarcimento, anziché limitarsi ad accertare il diritto dei congiunti ad avere il risarcimento previa però procedura amministrativa volta a valutare ulteriori presupposti, è una decisione che non si attiene al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiaramente affermato, sì, il diritto al risarcimento, ma non da prevedersi in sentenza direttamente, bensì solo a seguito della procedura amministrativa di verifica; con violazione altresì degli articoli 4 e 5 I. 512 del 1999 che riconoscono a carico del Fondo il risarcimento alle vittime di mafia, ma previa, per l'appunto, verifica dei requisiti soggetti ed oggettivi, da effettuarsi a seguito di apposita domanda degli interessati. 6-I motivi sono infondati. La Corte di Cassazione con la sentenza che ha annullato la precedente decisione di merito ha espressamente accertato un diritto che va però attuato "nei limiti e con le modalità di erogazione previsti da tale legge e dai regolamenti di attuazione". In particolare la Corte in quell'annullamento con rinvio, così pronuncia : "In caso di omicidio commesso per vendetta da un'organizzazione criminale di stampo mafioso ai danni di chi ne aveva contrastato le attività, i congiunti della vittima, la cui domanda di risarcimento dei danni da uccisione nei confronti dell'autore del reato sia stata accolta, hanno anche il diritto di fruire, contestualmente, dei benefici di cui alla legge n. 512 del 1999, nei limiti e con le modalità di erogazione previsti da tale legge e dai regolamenti di attuazione." Innanzitutto, V3 ricordato che" le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità" (Cass. Sez. Un. 26626/ 2007, in seguito Cass. Sez. Un.18983/ 2017). Con la conseguenza che il giudice di merito ha dunque accertato tale diritto soggettivo e ne ha quantificato il contenuto, correttamente: si tratta di un diritto non condizionato ovviamente, nell'accertamento, ad alcuna procedura amministrativa, che invece rileva solo quanto alla erogazione. In sostanza, l'espressione "nei limiti e con le modalità di erogazione" deve, per l'appunto, essere intesa per ciò che dice: che i limiti e le modalità attengono all'erogazione, non già all'accertamento del diritto ed alla conseguente liquidazione dell'ammontare del risarcimento. La stessa indiscutibile natura di diritto soggettivo, vantato dai parenti verso il Ministero, esclude ogni subordinazione del relativo interesse a quello della pubblica amministrazione, che invece viene in rilievo solo quanto alle modalità ed ai tempi di erogazione, non già a condizionare l'accertamento del diritto o la determinazione del suo contenuto. 7.-11 ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna il Ministero al pagamento della somma di 5000,00 euro di spese legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il