CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17128/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ACHRAF (CUI 04VXP8M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla unificazione in continuazione dei plurimi reati ex artt. 628 cod. pen. e 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 08/06/2021 al 10/11/2022 in Torino e rispettivamente giudicati mediante quattro sentenze di condanna (sentenza della Corte di appello di Torino, passata in giudicato il 19/03/2024; sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, passata in giudicato il 01/12/2023; sentenza della Corte di appello di Torino, passata in giudicato il 06/12/2023 e sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, passata in giudicato il 10/02/2024). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., sottolineando la contiguità temporale dei fatti e l'irrilevanza dell'aspetto della concorsualità, nella commissione dei medesimi. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di identità della componente soggettiva, nei reati accertati; tale elemento è stato ritenuto indicativo dell'assenza di una preventiva ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tali condotte semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa. Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale. Dette censure, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 ap