CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che V11/01/2021 ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato per truffa. Deduce il ricorrente: 1. Nullità della sentenza per nullità del decreto di citazione in appello per mancata indicazione dell'avvertimento che, in assenza di esplicita volontà contraria del prevenuto o del difensore, il processo si sarebbe celebrato, senza la loro partecipazione, in forma camerale. Eccezione che sostiene avere sollevato prima dell'udienza a mezzo pec. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche &l'entità della pena CONSIDERATO m DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento giuridico. La sentenza d'appello è stata emessa, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020 n. 140. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva, al comma primo, che, dalla data della sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La norma, altresì, disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta al:a Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle pec per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. All'art. 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digiLale, nonchè le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). Entro lo stesso termine perentorio e con le médesime modalità l'imputato doveva formulare, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. Deve aggiungersi che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato espressamente dall'art.1, comma 2, c:ella legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, con mia 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha però riproposto il co:-rcenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis aggiunto al testo precedente alle modifiche. Ciò premesso deve rilevarsi che l'udienza, stante l'assenza di istanza di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato nei termini previsti dalla legge, si è correttamente tenuta con procedimento camerale non partecipato (la sentenza fa richiamo esplicito alla disciplina prevista dall'art. 23 dl. n. 149 del 2020).Anche il secondo motivo è inammissIbile. Lamenta il ricorrente la mancata esclusione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata attenuazione del trattamento sanzionatorio, in forza di deduzioni sostanzialmente riproduttive di quelle che avevano già formato oggetto dei motivi di appellD, motivatamente disattesi dai giudici del gravame. Il motivo si presento aspocifico. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, de'ie essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del:'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esHicitE:zioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che cond .._i -e, a norma c:ell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla ina;smisLbilità della hnpugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissiLlle, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che sl ritiene equo determinare in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e ,:cianna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sooni euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.1.2022 Il Consigliere esten