Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45794/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art 5 D.Lvo 74 del 2000, per aver, nella qualità di legale rappresentante della società Italia [OSCURATO:SOCIETA], omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per l'anno d'imposta 2012, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 2.11 ricorrente affida il ricorso a 5 motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale e inutilizzabilità dell'accertamento fiscale per violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen.

In particolare, l'accertamento fiscale si è fondato sulle dichiarazioni autoindizianti e autoaccusatorie rese dal contribuente, utilizzate nel giudizio penale senza le garanzie di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Inoltre, rappresenta di aver depositato tutta la documentazione societaria presso l'Agenzia delle Entrate; • tale adempimento, seppur tardivo rispettAaccertamento fiscale di natura induttiva, ciononostante avrebbe dovuto essere valutato dal giudice penale, che avrebbe dovuto compiere un accertamentO analitico della contabilità e della documentazione per verificare la effettive evasioni delle imposte e avrebbe dovuto disporre perizia per accertare se fosse stata effettivamente superata anche la soglia di punibilità.

Il giudice di merito ha invece fondato l'affermazione della responsabilità sulla base di mere presunzioni e avvalendosi di dichiarazioni auto indizianti rilasciate dal Contribuente nel corso della verifica tributaria; senza effettuare alcun controllo sulla documentazione prodotta. 2.2.Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità.

L'Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento meramente induttivo, basandosi unicamente sullo spesometro.

Il contribuente ha tuttavia messo a disposizione, anche se tardivamente, la contabilità della società sia all'Agenzia delle entrate che alla Procura della Repubblica.

La contabilità è stata tenuta regolarmente e avrebbe dovuto essere valutata, sicché l'accertamento di tipo induttivo nella determinazione dell'ammontare dell'imposta, è illegittimo. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta travisamento della prova, contestando la legittimità dell'uso dello spesometro.

La Corte di appello ha ritenuto provata un'evasione dell'IVA per un valore di oltre euro 157.000 in quanto l'Agenzia ha effettuato i controlli sulle fatture emesse e sulle fatture ricevute e in quanto il contribuente ha effettuato una adesione all'accertamento tributario, facendo acquiescenza all'IVA contestata.

Tuttavia, il ricorrente rappresenta che l'Agenzia ha accertato un volume di affari diverso da quello annotato nelle scritture contabili, che non è stato effettuato alcun controllo sulle fatture emesse e non sono stati convocati i soggetti che le hanno emesse, non si è accertata la corrispondenza delle fatture con le annotazioni dei libri contabili della società e dei bilanci.

Contesta quindi la determinazione dell'IVA oggetto di accertamento e evidenzia che tutte le fatture erano annotate nei libri contabili.

Ne segue che per la maggior parte delle fatture oggetto di spesometro incrociato non è stato fatto alcun riscontro.

Erronea e travisata è dunque l'affermazione secondo cui l'Agenzia ha effettuato una puntuale verifica su tutte le fatture emesse e ha invitato al contraddittorio ciascun cliente della società.

Non sono stati neppure considerati tutti gli elementi passivi che avrebbero determinato un abbattimento dell'IVA, con conseguente incertezza in ordine al superamento della soglia di punibilità.

Nell'accertamento induttivo non sono stati considerati i costi: il giudice penale si è fondato solo sui dati contabili ricavabili attraverso la consultazione del sistema cosiddetto GLIFO, che riguarda le risultanze dei rapporti intercorsi tra l'impresa e i suoi fornitori emittenti di fatture, senza mai considerare gli elementi passivi.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla concessione dei benefici di legge che il giudice territoriale ha negato in ragione dei precedenti penali specifici.

Rappresenta di non essere gravato da nessun precedente e produce casellario generale. _

2.5. Con il quinto motivo di ricorso ricorrente lamenta di non aver potuto accedere alle eventuali sanzioni sostitutive, avendo il giudice espresso una valutazione negativa della personalità dell'imputato, in quanto gravato da precedenti specifici penali.

Rappresenta già quanto evidenziato nel motivo precedente, di non avere cariche di amministratore di società e di non essere gravato da precedenti penali tantomeno specifici.

Il ricorrente avrebbe potuto beneficiare delle sanzioni sostitutive, non rientrando il reato in contestazione tra quelli elencati nell'art.4 bis ordinamento penitenziario:

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore, ha concluso riportandosi al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è generico, non avendo il ricorrente specificato né il tenore delle dichiarazioni indizianti né la sede nella quale esse sono state rese.

Ancor meno il ricorrente deduce alcunchè circa l'incidenza di tali dichiarazioni sull'impianto giustificativo a sostegno della declaratoria della responsabilità, o afferma, in maniera argomentata che senza di esse, l'esito del processo sarebbe stato diverso.

A ciò, può pertanto aggiungersi in questa sede che, viceversa, il presupposto dell'operatività dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., è che antecedentemente alla audizione dell'indagato fossero emersi elementi di reità a suo carico.

Mentre presupposto di operatività dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. è che gli elementi di reità emergano nel corso dell'audizione.

Viceversa, nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato come, al momento dell'accertamento, non fossero emersi gli elementi costitutivi della fattispecie individuati soltanto in epoca successiva, a seguito dei confronti documentali effettuati dall'Agenzia delle Entraté.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che venne esaminata la contabilità della società dalla quale emerse che erano state emesse fatture in favore, in particolare, del [OSCURATO:PERSONA], regolarmente annotate nei registri vendite, e che dal raffronto della contabilità con lo strumento del c.d. spesometro, emersero le incongruenze contestate nell'imputazione.

Il giudice a quo ha avuto anche cura di specificare che è irrilevante che non vi fosse stato controllo incrociato nei confronti delle altre imprese clienti, poichè le fatture del [OSCURATO:PERSONA] risultavano dalla stessa contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] di cui il Coppola è l'amministratore.

Inoltre — aggiunge il giudice a quo — che la prova a carico era costituita anche dall'analisi della contabilità della società e in particolare dal bilancio depositato al 31.12.2012, nonché dalle fatture ricavate dallo spesometro delle imprese clienti.

I valori non sono, quindi, stati accertati in modo induttivo, ma tendendo conto anche della documentazione fiscale della società.

Inoltre, lungi da un acritico recepimento dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, l'ipotesi accusatoria è stata esplorata ed approfondita alla luce di elementi oggettivi e di una autonoma verifica.

Né sono stati posti in rilievo elementi concreti di alcun tipo, con riferimento a singole, specifiche fatture delle clienti, di cui si deduce in linea generale, la non corrispondenza alla realtà.

Nemmeno sono state svolte osservazioni riguardo alle operazioni passive IVA erroneamente indicate nei regi'stri e scomputate e riCalcolate dalla Agenzia' delle entrate, poiché 'non inerenti all'impresa.

Anche in relazione agli elementi passivi la difesa si è limitata a lamentare genericamente che non erano stati considerati i costi e le spese a titolo di contributi previdenziali, ammortamenti, interessi passivi) ed altro, senza alcuna allegazione da cui desumere che tali costi siano stati effettivamente sopportati.

Trattasi di motivazione del tutto congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici.

Né questa Corte può procedere alla rilettura delle risultanze probatorie sostanzialmente sollecitata dall'imputato.

3. Anche la doglianza afferente all'inutilizzabilità dello spesometro è manifestamente infondata, collidendo con un consolidato orientamento giurisprudenziale in senso contrario , al quale in questa sede si intende dare continuità.

Si è infatti affermato che, sebbene r criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il cosiddetto "redditometro", non siano per. il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991, Rv. 188181; Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890, non massimata sul punto; sull'utilizzabilità dello spesometro v.

Sez. 3, Sentenza n. 50758 del 2023).

4. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti penali specifici dei quali il ricorrente è gravato.

5. Anche in ordine alla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive il giudice a quo ha fornito congrua risposta, evidenziando che l'imputato risulta gravato da diversi precedenti.

La motivazione è pertanto perfettamente in linea con i parametri di cui al combinato disposto degli artt. 20 bis cod. pen e 58 L. 24 novembre 1981 n.689, che attribuiscono al giudice il potere di valutare discrezionalmente, applicando i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., l'idoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione del condannato.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art 5 D.Lvo 74 del 2000, per aver, nella qualità di legale rappresentante della società Italia [OSCURATO:SOCIETA], omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per l'anno d'imposta 2012, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 2.11 ricorrente affida il ricorso a 5 motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale e inutilizzabilità dell'accertamento fiscale per violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. In particolare, l'accertamento fiscale si è fondato sulle dichiarazioni autoindizianti e autoaccusatorie rese dal contribuente, utilizzate nel giudizio penale senza le garanzie di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Inoltre, rappresenta di aver depositato tutta la documentazione societaria presso l'Agenzia delle Entrate; • tale adempimento, seppur tardivo rispettAaccertamento fiscale di natura induttiva, ciononostante avrebbe dovuto essere valutato dal giudice penale, che avrebbe dovuto compiere un accertamentO analitico della contabilità e della documentazione per verificare la effettive evasioni delle imposte e avrebbe dovuto disporre perizia per accertare se fosse stata effettivamente superata anche la soglia di punibilità. Il giudice di merito ha invece fondato l'affermazione della responsabilità sulla base di mere presunzioni e avvalendosi di dichiarazioni auto indizianti rilasciate dal Contribuente nel corso della verifica tributaria; senza effettuare alcun controllo sulla documentazione prodotta. 2.2.Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. L'Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento meramente induttivo, basandosi unicamente sullo spesometro. Il contribuente ha tuttavia messo a disposizione, anche se tardivamente, la contabilità della società sia all'Agenzia delle entrate che alla Procura della Repubblica. La contabilità è stata tenuta regolarmente e avrebbe dovuto essere valutata, sicché l'accertamento di tipo induttivo nella determinazione dell'ammontare dell'imposta, è illegittimo. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta travisamento della prova, contestando la legittimità dell'uso dello spesometro. La Corte di appello ha ritenuto provata un'evasione dell'IVA per un valore di oltre euro 157.000 in quanto l'Agenzia ha effettuato i controlli sulle fatture emesse e sulle fatture ricevute e in quanto il contribuente ha effettuato una adesione all'accertamento tributario, facendo acquiescenza all'IVA contestata. Tuttavia, il ricorrente rappresenta che l'Agenzia ha accertato un volume di affari diverso da quello annotato nelle scritture contabili, che non è stato effettuato alcun controllo sulle fatture emesse e non sono stati convocati i soggetti che le hanno emesse, non si è accertata la corrispondenza delle fatture con le annotazioni dei libri contabili della società e dei bilanci. Contesta quindi la determinazione dell'IVA oggetto di accertamento e evidenzia che tutte le fatture erano annotate nei libri contabili. Ne segue che per la maggior parte delle fatture oggetto di spesometro incrociato non è stato fatto alcun riscontro. Erronea e travisata è dunque l'affermazione secondo cui l'Agenzia ha effettuato una puntuale verifica su tutte le fatture emesse e ha invitato al contraddittorio ciascun cliente della società. Non sono stati neppure considerati tutti gli elementi passivi che avrebbero determinato un abbattimento dell'IVA, con conseguente incertezza in ordine al superamento della soglia di punibilità. Nell'accertamento induttivo non sono stati considerati i costi: il giudice penale si è fondato solo sui dati contabili ricavabili attraverso la consultazione del sistema cosiddetto GLIFO, che riguarda le risultanze dei rapporti intercorsi tra l'impresa e i suoi fornitori emittenti di fatture, senza mai considerare gli elementi passivi. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla concessione dei benefici di legge che il giudice territoriale ha negato in ragione dei precedenti penali specifici. Rappresenta di non essere gravato da nessun precedente e produce casellario generale. _ 2.5. Con il quinto motivo di ricorso ricorrente lamenta di non aver potuto accedere alle eventuali sanzioni sostitutive, avendo il giudice espresso una valutazione negativa della personalità dell'imputato, in quanto gravato da precedenti specifici penali. Rappresenta già quanto evidenziato nel motivo precedente, di non avere cariche di amministratore di società e di non essere gravato da precedenti penali tantomeno specifici. Il ricorrente avrebbe potuto beneficiare delle sanzioni sostitutive, non rientrando il reato in contestazione tra quelli elencati nell'art.4 bis ordinamento penitenziario: 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore, ha concluso riportandosi al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è generico, non avendo il ricorrente specificato né il tenore delle dichiarazioni indizianti né la sede nella quale esse sono state rese. Ancor meno il ricorrente deduce alcunchè circa l'incidenza di tali dichiarazioni sull'impianto giustificativo a sostegno della declaratoria della responsabilità, o afferma, in maniera argomentata che senza di esse, l'esito del processo sarebbe stato diverso. A ciò, può pertanto aggiungersi in questa sede che, viceversa, il presupposto dell'operatività dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., è che antecedentemente alla audizione dell'indagato fossero emersi elementi di reità a suo carico. Mentre presupposto di operatività dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. è che gli elementi di reità emergano nel corso dell'audizione. Viceversa, nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato come, al momento dell'accertamento, non fossero emersi gli elementi costitutivi della fattispecie individuati soltanto in epoca successiva, a seguito dei confronti documentali effettuati dall'Agenzia delle Entraté. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che venne esaminata la contabilità della società dalla quale emerse che erano state emesse fatture in favore, in particolare, del [OSCURATO:PERSONA], regolarmente annotate nei registri vendite, e che dal raffronto della contabilità con lo strumento del c.d. spesometro, emersero le incongruenze contestate nell'imputazione. Il giudice a quo ha avuto anche cura di specificare che è irrilevante che non vi fosse stato controllo incrociato nei confronti delle altre imprese clienti, poichè le fatture del [OSCURATO:PERSONA] risultavano dalla stessa contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] di cui il Coppola è l'amministratore. Inoltre — aggiunge il giudice a quo — che la prova a carico era costituita anche dall'analisi della contabilità della società e in particolare dal bilancio depositato al 31.12.2012, nonché dalle fatture ricavate dallo spesometro delle imprese clienti. I valori non sono, quindi, stati accertati in modo induttivo, ma tendendo conto anche della documentazione fiscale della società. Inoltre, lungi da un acritico recepimento dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, l'ipotesi accusatoria è stata esplorata ed approfondita alla luce di elementi oggettivi e di una autonoma verifica. Né sono stati posti in rilievo elementi concreti di alcun tipo, con riferimento a singole, specifiche fatture delle clienti, di cui si deduce in linea generale, la non corrispondenza alla realtà. Nemmeno sono state svolte osservazioni riguardo alle operazioni passive IVA erroneamente indicate nei regi'stri e scomputate e riCalcolate dalla Agenzia' delle entrate, poiché 'non inerenti all'impresa. Anche in relazione agli elementi passivi la difesa si è limitata a lamentare genericamente che non erano stati considerati i costi e le spese a titolo di contributi previdenziali, ammortamenti, interessi passivi) ed altro, senza alcuna allegazione da cui desumere che tali costi siano stati effettivamente sopportati. Trattasi di motivazione del tutto congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici. Né questa Corte può procedere alla rilettura delle risultanze probatorie sostanzialmente sollecitata dall'imputato. 3. Anche la doglianza afferente all'inutilizzabilità dello spesometro è manifestamente infondata, collidendo con un consolidato orientamento giurisprudenziale in senso contrario , al quale in questa sede si intende dare continuità. Si è infatti affermato che, sebbene r criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il cosiddetto "redditometro", non siano per. il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991, Rv. 188181; Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890, non massimata sul punto; sull'utilizzabilità dello spesometro v. Sez. 3, Sentenza n. 50758 del 2023). 4. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti penali specifici dei quali il ricorrente è gravato. 5. Anche in ordine alla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive il giudice a quo ha fornito congrua risposta, evidenziando che l'imputato risulta gravato da diversi precedenti. La motivazione è pertanto perfettamente in linea con i parametri di cui al combinato disposto degli artt. 20 bis cod. pen e 58 L. 24 novembre 1981 n.689, che attribuiscono al giudice il potere di valutare discrezionalmente, applicando i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., l'idoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione del condannato. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in