CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45771/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la revoca del decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Larino in data 5.10.2016. 2. Avverso detta ordinanza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del condannato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 186 D. Lgs 285/1992; violazione dell'art. 25 Cost.; violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; mancanza di motivazione". Ha, al riguardo sostenuto che, come risulterebbe dalla lettura del verbale di accertamento del 2 agosto 2015 e del provvedimento del Prefetto di Campobasso, l'Acquaviva aveva violato l'art. 186, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 285 del 1992 e non l'art. 186, comma 2 lett. b) del citato decreto, come ritenuto nel decreto penale di condanna; e che, conseguentemente, nessuna ipotesi di reato era addebitabile al predetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. . E in vero, quanto sostenuto dal ricorrente è questione che avrebbe dovuto essere posta con gli ordinari mezzi di impugnazione e non può essere fatta valere in sede esecutiva. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fa rizio [OSCURATO:PERSONA] —?9_sult.jEf2S2A} DEPOS1 T A