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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 10555/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, con specifico riferimento all'individuazione ed identificazione dell'autore del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere reiterativo, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, tuttavia, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (cfr. pg. 3-5 della sentenza impugnata dove il giudice dà conto dei singoli elementi probatori che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente), osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, con specifico riferimento all'individuazione ed identificazione dell'autore del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere reiterativo, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, tuttavia, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (cfr. pg. 3-5 della sentenza impugnata dove il giudice dà conto dei singoli elementi probatori che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente), osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.