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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 02977/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 4 ottobre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GUARNIERI Guido, articolando i seguenti motivi.

2.1. Carenza assoluta di motivazione in relazione al riconoscimento della sussistenza del reato contestato in difetto di puntuale risposta alle argomentazioni difensive e alla conseguente illegittimità della motivazione per relationem.

Infatti, il Guarnieri doveva essere considerato un mero utilizzatore del mezzo perché i relativi documenti erano disponibilità di un coimputato e né il Tribunale né la Corte d'appello hanno spiegato perché costui dovesse essere considerato il possessore del mezzo

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

3.2. In fatto, nemmeno viene contestato che l'imputato al momento del controllo avesse la libera disponibilità del bene e tale circostanza risulta sufficiente per ascrivere in capo a costui il reato contestato.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 4 ottobre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GUARNIERI Guido, articolando i seguenti motivi. 2.1. Carenza assoluta di motivazione in relazione al riconoscimento della sussistenza del reato contestato in difetto di puntuale risposta alle argomentazioni difensive e alla conseguente illegittimità della motivazione per relationem. Infatti, il Guarnieri doveva essere considerato un mero utilizzatore del mezzo perché i relativi documenti erano disponibilità di un coimputato e né il Tribunale né la Corte d'appello hanno spiegato perché costui dovesse essere considerato il possessore del mezzo 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. In fatto, nemmeno viene contestato che l'imputato al momento del controllo avesse la libera disponibilità del bene e tale circostanza risulta sufficiente per ascrivere in capo a costui il reato contestato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estens
Sentenza Cassazione n. 02977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris