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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10712/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena in conseguenza della omessa esclusione della recidiva e mancata applicazione delle generiche non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell'imputai:o, insensibile alla precedenti condanne, e, quindi denegato l'applicazione delle generiche, rispetto a condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragionato bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatori [OSCURATO:PERSONA] lente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena in conseguenza della omessa esclusione della recidiva e mancata applicazione delle generiche non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell'imputai:o, insensibile alla precedenti condanne, e, quindi denegato l'applicazione delle generiche, rispetto a condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragionato bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatori [OSCURATO:PERSONA] lente
Sentenza Cassazione n. 10712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris