CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 27381/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22898-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO; - intimato - avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. con sentenza pubblicata in data 2/3/2018, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente assunta con reiterati contratti a tempo determinato dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, o, in subordine, al risarcimento del danno derivante dalla abusiva reiterazione dei contratti a termine. 1.1. La Corte ha premesso che l'unico motivo di impugnazione aveva ad oggetto il mancato riconoscimento delle differenze retributive e della progressione stipendiale, ma che tale motivo non poteva essere accolto in quanto riguardante una domanda non proposta nel ricorso di primo grado. 2. Contro la sentenza, la Catena ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con decreto presidenziale del 17 giugno 2020 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha resistito con controricorso. Ric. 2018 n. 22898 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- 3. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. 4. Nell'imminenza dell'adunanza camerale la Catena ha depositato ot,e~ l'atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato ktga controparte. 5. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo, con compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso e della condotta processuale della ricorrente. 6. Trattandosi di estinzione, e non di inammissibilità o improcedibilità o infondatezza del ricorso, la ricorrente non è tenuto al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]. A