CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2022
Cassazione n. 38584/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Monza con provvedimento in data 31/03/2022, notificato il 01/04/2022, imponeva a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con ordinanza depositata in data 02/04/2022, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo lamentano la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Con il secondo motivo lamentano la violazione del diritto di difesa. 178 lett. c) cod.proc.pen. per omesso esame della memoria difensiva depositata tempestivamente, a mezzo PEC. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell'ulteriore censura proposta. 2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. e, ribadito quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e, cioè, la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio" Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato, quanto al diritto di difesa, che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore e perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 6440 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 266223 - 01 Michelotto; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 - 01 Murari ). Costituisce, quindi, ius receptum che il Giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) (ex plurimis,; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008,Rv.238537). 3. Nella specie, risulta dagli atti che il decreto del Questore di Monza è stato notificato agli attuali ricorrenti in data 01/04/2022 (alle ore 17.00 a [OSCURATO:PERSONA], alle ore 11.00 a [OSCURATO:PERSONA], alle ore 7.40 a [OSCURATO:PERSONA], alle ore 8.45 a [OSCURATO:PERSONA], alle ore 8.00 a [OSCURATO:PERSONA]); la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 02/04/2022, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore agli interessati. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto dei ricorrenti di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. 4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Sez.3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281 - 01; Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425; Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Rv 247041), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Monza in data 31/03/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comun