Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16948/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 15/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 15/09/2020, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 12/7/2018 con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, con condanna alle spese processuali e pena sospesa, per aver compiuto «atti fraudolenti consistiti nel somministrare diossido di carbonio al cavallo [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara in cui veniva conseguito il premio denominato "dell'olio e vino" svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Commesso in Montegiorgio il 28/4/2013». 2.Avverso la sentenza, tramite il difensore, l'imputato ha proposto ricorso così articolato.

3. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge.

Il ricorrente si duole che la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato che, essendo stato commesso il 28 aprile 2013, si è prescritto in data il 28 ottobre 2020. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1, legge n. 401 del 1989 e 220, cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe disatteso il motivo di appello concernente il difetto di contraddittorio nell'effettuazione della prima verifica svolta per accertare la presenza del diossido di carbonio nell'organismo dell'animale.

Si contesta, altresì, l'utilizzabilità delle seconde analisi, deducendo che la mera ricezione dell'avviso del giorno dello svolgimento delle stesse non sarebbe stata idonea ad assicurare un reale contraddittorio, non essendo stata tale comunicazione corredata dall'avviso di poter presenziare alle operazioni assistito da un legale o da un perito di fiducia.

S.Nel terzo motivo di ricorso si censura la violazione dell'articolo 1 della legge 401 del 1989, in riferimento all'articolo 191 del codice di rito, e si deduce l'inutilizzabilità delle analisi poste a fondamento della sentenza di condanna in quanto non attendibili poiché svolte da un ente privato e non da un ente pubblico.

Nel medesimo motivo, riproponendo la doglianza già prospettata in sede d'appello, si deduce la mancanza della prova della idoneità della sostanza somministrata a migliorare le prestazioni dell'animale in gara e di mutarne effettivamente le possibilità di successo. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della decisione nella parte in cui, in assenza di elementi certi, avrebbe ricondotto in maniera univoca la condotta contestata alla persona dell'imputato sull'assunto, indimostrato, che il cavallo era sempre rimasto nella sua disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità, costituendo i motivi una mera reiterazione di quelli già sollevati davanti alla Corte di appello e da questa debitamente considerati e disattesi con argomentazioni immuni da censure di ordine logico.La Corte territoriale ha, infatti, congruamente argomentato su tutte le questioni poste.

Quanto alla doglianza relativa al mancato avviso dello svolgimento della prima analisi si è chiarita la non necessità di qualsivoglia comunicazione trattandosi di analisi svolte in occasione di accertamenti amministrativi.

In relazione alle seconde analisi, svolte presso il Centro antidoping U.N.I.R.E., si chiarisce che vi è stata comunicazione tempestiva del luogo e data di svolgimento, ma che anche laddove ciò non fosse avvenuto, l'eventuale conseguenziale nullità dovuta all'inosservanza delle garanzie difensive, ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., avrebbe configurato una nullità di ordine generale non proponibile per la prima volta in sede d'appello.

Da ultimo, in relazione al giudizio di colpevolezza, ribadendo ed in aggiunta a quanto osservato dal giudice di primo grado, la Corte territoriale, con ragionamento logico e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, ha evidenziato: - che nell'animale è stata rilevata l'oggettiva presenza di diossido di carbonio superiore alle soglie di tolleranza, che, in base alle risultanze della relazione tecnica dell'UNIRELAB, tale valore poteva essere conseguenza della somministrazione di bicarbonato di sodio, sostanza idonea a migliorare la resistenza all'acidosi indotta dalla produzione di lattato durante gli sforzi, con conseguente riduzione degli effetti dell'eventuale fatica fisica; - che la somministrazione del bicarbonato non era giustificabile in base a specifiche esigenze terapeutiche; - che il bicarbonato era stato somministrato poche ore prima del prelievo; - che tale pratica in concomitanza della gara avrebbe migliorato la performance dell'animale. - che l'imputato era l'unico ad aver avuto ai tempi del fatto la disponibilità del cavallo.

Tali coerenti argomentazioni non sono state analiticamente confutate dal ricorrente limitatosi a contestarle genericamente e a offrire, al contempo, una prospettazione alternativa della lettura del compendio probatorio non ammissibile in sede di legittimità.

Questa Corte, del resto, si è più volte espressa nel senso di considerare generica, quindi inammissibile la doglianza meramente ripetitiva di quella svolta dinanzi al giudice di appello (ex pluribus v.

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 2005, Giagnorìo, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).2.L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'analisi della doglianza sollevata in relazione all'avvenuta prescrizione del reato. 3.Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 15/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 15/09/2020, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 12/7/2018 con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, con condanna alle spese processuali e pena sospesa, per aver compiuto «atti fraudolenti consistiti nel somministrare diossido di carbonio al cavallo [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara in cui veniva conseguito il premio denominato "dell'olio e vino" svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Commesso in Montegiorgio il 28/4/2013». 2.Avverso la sentenza, tramite il difensore, l'imputato ha proposto ricorso così articolato. 3. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato che, essendo stato commesso il 28 aprile 2013, si è prescritto in data il 28 ottobre 2020. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1, legge n. 401 del 1989 e 220, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe disatteso il motivo di appello concernente il difetto di contraddittorio nell'effettuazione della prima verifica svolta per accertare la presenza del diossido di carbonio nell'organismo dell'animale. Si contesta, altresì, l'utilizzabilità delle seconde analisi, deducendo che la mera ricezione dell'avviso del giorno dello svolgimento delle stesse non sarebbe stata idonea ad assicurare un reale contraddittorio, non essendo stata tale comunicazione corredata dall'avviso di poter presenziare alle operazioni assistito da un legale o da un perito di fiducia. S.Nel terzo motivo di ricorso si censura la violazione dell'articolo 1 della legge 401 del 1989, in riferimento all'articolo 191 del codice di rito, e si deduce l'inutilizzabilità delle analisi poste a fondamento della sentenza di condanna in quanto non attendibili poiché svolte da un ente privato e non da un ente pubblico. Nel medesimo motivo, riproponendo la doglianza già prospettata in sede d'appello, si deduce la mancanza della prova della idoneità della sostanza somministrata a migliorare le prestazioni dell'animale in gara e di mutarne effettivamente le possibilità di successo. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della decisione nella parte in cui, in assenza di elementi certi, avrebbe ricondotto in maniera univoca la condotta contestata alla persona dell'imputato sull'assunto, indimostrato, che il cavallo era sempre rimasto nella sua disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità, costituendo i motivi una mera reiterazione di quelli già sollevati davanti alla Corte di appello e da questa debitamente considerati e disattesi con argomentazioni immuni da censure di ordine logico.La Corte territoriale ha, infatti, congruamente argomentato su tutte le questioni poste. Quanto alla doglianza relativa al mancato avviso dello svolgimento della prima analisi si è chiarita la non necessità di qualsivoglia comunicazione trattandosi di analisi svolte in occasione di accertamenti amministrativi. In relazione alle seconde analisi, svolte presso il Centro antidoping U.N.I.R.E., si chiarisce che vi è stata comunicazione tempestiva del luogo e data di svolgimento, ma che anche laddove ciò non fosse avvenuto, l'eventuale conseguenziale nullità dovuta all'inosservanza delle garanzie difensive, ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., avrebbe configurato una nullità di ordine generale non proponibile per la prima volta in sede d'appello. Da ultimo, in relazione al giudizio di colpevolezza, ribadendo ed in aggiunta a quanto osservato dal giudice di primo grado, la Corte territoriale, con ragionamento logico e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, ha evidenziato: - che nell'animale è stata rilevata l'oggettiva presenza di diossido di carbonio superiore alle soglie di tolleranza, che, in base alle risultanze della relazione tecnica dell'UNIRELAB, tale valore poteva essere conseguenza della somministrazione di bicarbonato di sodio, sostanza idonea a migliorare la resistenza all'acidosi indotta dalla produzione di lattato durante gli sforzi, con conseguente riduzione degli effetti dell'eventuale fatica fisica; - che la somministrazione del bicarbonato non era giustificabile in base a specifiche esigenze terapeutiche; - che il bicarbonato era stato somministrato poche ore prima del prelievo; - che tale pratica in concomitanza della gara avrebbe migliorato la performance dell'animale. - che l'imputato era l'unico ad aver avuto ai tempi del fatto la disponibilità del cavallo. Tali coerenti argomentazioni non sono state analiticamente confutate dal ricorrente limitatosi a contestarle genericamente e a offrire, al contempo, una prospettazione alternativa della lettura del compendio probatorio non ammissibile in sede di legittimità. Questa Corte, del resto, si è più volte espressa nel senso di considerare generica, quindi inammissibile la doglianza meramente ripetitiva di quella svolta dinanzi al giudice di appello (ex pluribus v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 2005, Giagnorìo, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).2.L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'analisi della doglianza sollevata in relazione all'avvenuta prescrizione del reato. 3.Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della c
Sentenza Cassazione n. 16948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris