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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19001/2026

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NPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –per la cassazione della sentenza n. 4 del 2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 gennaio 2021 (R.G.N. 868/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecceha accolto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato il dirittodell’appellante di ottenere la riliquidazione della pensione «per effettoNumero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annuapensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa peremolumenti extramensili relativi ai periodi di disoccupazione» (punto adel dispositivo) e ha dunque condannato l’INPS al pagamento dellerelative differenze, pari a complessivi Euro 2.237,86, per il periodo dalmaggio 2012 al 31 dicembre 2020, oltre agl’interessi legali, e delledifferenze riguardanti il periodo successivo.2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello,articolando un motivo.3.– Il signor [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocato in giudizio, nonha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 47 del decreto delPresidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellatodall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011,n. 111, e dell’art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166.Avrebbe errato la Corte di merito nell’affermare che la domanda diriliquidazione della pensione, pur assoggettata al termine triennale didecadenza introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, si rivela inammissibile«solo con riferimento ad una parte dei ratei, dovendo trovareapplicazione nel caso di specie il meccanismo di decadenza mobile»(pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione).

Ad avviso dell’Istituto, ladecadenza «colpisce integralmente il diritto alla riliquidazione dellapensione» e non si applica il meccanismo della “decadenza mobile”, ius- 2 -Numero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026speciale circoscritto alla domanda riguardante il diritto alla pensione(pagina 3 del ricorso).

Nessun rateo, dunque, sarebbe posto al riparodall’estinzione del diritto e la normativa derogatoria sulla decadenzamobile non potrebbe che trovare applicazione «negli stretti limitiinterpretativi consentiti dal suo tenore» (pagina 10 del ricorso percassazione).2.– Le censure si appuntano sull’operatività della decadenza, noncontestando sotto altri profili il diritto alla riliquidazione accertato dallaCorte di merito, e devono essere nel loro complesso disattese.2.1.– La decadenza triennale introdotta dal d.l. n. 98 del 2011 siapplica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già inessere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del citatodecreto-legge: in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento inmateria di termini, ove una modifica normativa introduca un terminedi decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anchealle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termineviene fissata con riferimento all’entrata in vigore della novella (Cass.,sez.

VI-L, 6 maggio 2021, n. 11909).Quanto alle ripercussioni della decadenza, questa Corte hapuntualizzato che essa si applica solo alle differenze sui ratei maturatiche precedono il triennio dalla domanda giudiziale (Cass., sez. lav., 17giugno 2021, n. 17430).L’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, come convertito, che l’Istituto nelricorso addita come norma eccezionale, a ben considerare «nonriguarda […] solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cuipensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunqueapplicarsi anche alla domanda di riliquidazione» (sentenza n. 17430 del2021, cit., punto 21 dei Motivi della decisione).Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio legis e dalla finalità «dicontinuare a incidere unicamente sui ratei pregressi», comeconfermano anche i lavori preparatori (sentenza n. 17430 del 2021,- 3 -Numero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026cit., punto 23 dei Motivi della decisione), e si rivela l’unica compatibile«con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che hasempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale,irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza,…principio costituzionalmente garantito che non può comportarederoghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010,n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203)» (sentenza n. 17430del 2021, cit., punto 24 dei Motivi della decisione).In tal modo si attua «un giusto equilibrio tra il diritto alla pensionee l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, checomunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perditadell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domandagiudiziale.

Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessisarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, cheprodurrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem,con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze»(sentenza n. 17430 del 2021, cit., punto 28 dei Motivi della decisione).2.2.– A tali princìpi, oramai consolidati (fra le molte, Cass., sez.lav., 9 ottobre 2025, n. 27116, e, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 maggio2026, n. 16663, n. 16661 e n. 16659), occorre dare continuità.Né il ricorso enuncia argomenti persuasivi che inducano arimeditare l’orientamento esaminato.3.– Dalle considerazioni illustrate consegue il complessivo rigettodel ricorso.4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantola parte evocata in causa non ha svolto alcuna difesa.5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M- 4 -Numero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –per la cassazione della sentenza n. 4 del 2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 gennaio 2021 (R.G.N. 868/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecceha accolto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato il dirittodell’appellante di ottenere la riliquidazione della pensione «per effettoNumero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annuapensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa peremolumenti extramensili relativi ai periodi di disoccupazione» (punto adel dispositivo) e ha dunque condannato l’INPS al pagamento dellerelative differenze, pari a complessivi Euro 2.237,86, per il periodo dalmaggio 2012 al 31 dicembre 2020, oltre agl’interessi legali, e delledifferenze riguardanti il periodo successivo.2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello,articolando un motivo.3.– Il signor [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocato in giudizio, nonha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 47 del decreto delPresidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellatodall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011,n. 111, e dell’art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166.Avrebbe errato la Corte di merito nell’affermare che la domanda diriliquidazione della pensione, pur assoggettata al termine triennale didecadenza introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, si rivela inammissibile«solo con riferimento ad una parte dei ratei, dovendo trovareapplicazione nel caso di specie il meccanismo di decadenza mobile»(pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione). Ad avviso dell’Istituto, ladecadenza «colpisce integralmente il diritto alla riliquidazione dellapensione» e non si applica il meccanismo della “decadenza mobile”, ius- 2 -Numero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026speciale circoscritto alla domanda riguardante il diritto alla pensione(pagina 3 del ricorso). Nessun rateo, dunque, sarebbe posto al riparodall’estinzione del diritto e la normativa derogatoria sulla decadenzamobile non potrebbe che trovare applicazione «negli stretti limitiinterpretativi consentiti dal suo tenore» (pagina 10 del ricorso percassazione).2.– Le censure si appuntano sull’operatività della decadenza, noncontestando sotto altri profili il diritto alla riliquidazione accertato dallaCorte di merito, e devono essere nel loro complesso disattese.2.1.– La decadenza triennale introdotta dal d.l. n. 98 del 2011 siapplica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già inessere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del citatodecreto-legge: in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento inmateria di termini, ove una modifica normativa introduca un terminedi decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anchealle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termineviene fissata con riferimento all’entrata in vigore della novella (Cass.,sez. VI-L, 6 maggio 2021, n. 11909).Quanto alle ripercussioni della decadenza, questa Corte hapuntualizzato che essa si applica solo alle differenze sui ratei maturatiche precedono il triennio dalla domanda giudiziale (Cass., sez. lav., 17giugno 2021, n. 17430).L’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, come convertito, che l’Istituto nelricorso addita come norma eccezionale, a ben considerare «nonriguarda […] solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cuipensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunqueapplicarsi anche alla domanda di riliquidazione» (sentenza n. 17430 del2021, cit., punto 21 dei Motivi della decisione).Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio legis e dalla finalità «dicontinuare a incidere unicamente sui ratei pregressi», comeconfermano anche i lavori preparatori (sentenza n. 17430 del 2021,- 3 -Numero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026cit., punto 23 dei Motivi della decisione), e si rivela l’unica compatibile«con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che hasempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale,irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza,…principio costituzionalmente garantito che non può comportarederoghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010,n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203)» (sentenza n. 17430del 2021, cit., punto 24 dei Motivi della decisione).In tal modo si attua «un giusto equilibrio tra il diritto alla pensionee l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, checomunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perditadell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domandagiudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessisarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, cheprodurrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem,con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze»(sentenza n. 17430 del 2021, cit., punto 28 dei Motivi della decisione).2.2.– A tali princìpi, oramai consolidati (fra le molte, Cass., sez.lav., 9 ottobre 2025, n. 27116, e, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 maggio2026, n. 16663, n. 16661 e n. 16659), occorre dare continuità.Né il ricorso enuncia argomenti persuasivi che inducano arimeditare l’orientamento esaminato.3.– Dalle considerazioni illustrate consegue il complessivo rigettodel ricorso.4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantola parte evocata in causa non ha svolto alcuna difesa.5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M- 4 -Numero registro generale 13884/2021Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 19001/2026Data pubblicazione 10/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -
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