CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 30/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.29038/2020 Cron. Rep. Ud27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Si discute della fondatezza della pretesa INPS di ottenere in restituzione l’indennità N.A.S.p.I erogata ai ricorrenti, nel periodo 8 dicembre 2016/30 aprile 2018, e della sospensione dell’erogazione dell’indennità a far data da maggio 2018. 2.Gli attuali ricorrenti sono stati licenziati, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con lettera del 10 novembre 2016 e, l’indennità di disoccupazione, erogatacon effetto dall’8 dicembre 2016 e f ino al 30 aprile 2018 , veniva chiesta dall’Inps in restituzione all’esito dell’esercizio, da parte dei lavoratori, del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva,ex art.18, co.3 legge n. 300 del 1970, per effetto della declaratoria di annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro ([OSCURATO:SOCIETA]) alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e alla corresponsione dell’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, L.n.300 cit. (ordinanza del 2 maggio 2017). 3.La Corte d’appello di Torino confermava la decisione di prime cure, sia per il capo relativo al la domanda principale - rigettata per insussistenza dello stato di disoccupazione nel periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e l’esercizio dell’opzione, per essere stato il rapporto di lavoro ripristinato ex tunc, con obbligo di restituzione della NASPI all’Inps, per esserne venuti meno i presupposti– sia per il capo relativo alla domanda subordinata, ritenuti insussistenti i presupposti per la tutela della disoccupazione involontaria, stante il carattere volontario, nella specie, della condizione di disoccupazione derivante dall’esercizio della volontà di scegliere le quindici mensilità della retribuzione e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di lavoro. 4.Avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a tre motivi, avverso il quale resiste l'INPS con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 5.All’esito dell‘infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza e, quindi, rinviat o a nuovo ruolo in attesa che si pronunciassero le Sezioni Unite sui ricorsi R.G.NN.25003/2019 e 19267/2019, decisioni poi intervenuta con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte, nn. 23476 e 23876 del 2025 , all’esito delle quali è stata fissata la trattazione in adunanza camerale. 6.Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7.[OSCURATO:PERSONA], attesa la peculiare vicenda e la necessità di verificare, nella specie, l’impatto delle citate recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte, rinvia per la trattazione alla pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica