CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 25063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 gennaio 2026, la Corte di appello di Milano ha confermato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza del 15 maggio 2025 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo b) nonché dicui agli artt. 110 e 617-bis cod. pen. (capo c) alla pena di due anni, due mesi di reclusioneed euro 800 di multa.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Con un primo articolato motivo, si denuncia violazione di legge in relazione all’art.192 cod. proc. pen., sotto i profili della gravità, precisione e concordanza degli indizi, peravere la Corte territoriale ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato sullabase di un compendio probatorio asseritamente inidoneo, a fronte di un capo di imputazioneformulato in termini poco chiari, con indifferenziata attribuzione delle condotte e senzaadeguata specificazione dei ruoli individuali.In particolare, si deduce che la decisione impugnata avrebbe valorizzato qualeelemento dirimente la mera osservazione, da parte degli operanti, dell’imputato alla guida diun’autovettura risultata provento di furto, elevando tale circostanza a prova decisiva dellaresponsabilità per il reato di ricettazione di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., e per lafattispecie di cui agli artt. 110 e 617-bis cod. pen. La difesa evidenzia come tale unico datoindiziante sia stato assunto in modo apodittico e non confrontato con una pluralità dielementi di segno contrario, idonei a incrinarne la valenza dimostrativa sia sotto il profilooggettivo sia sotto il profilo soggettivo del reato.Si lamenta, in particolare, l’omessa considerazione della versione offerta dall’imputato,resa sin dalle prime fasi del procedimento mediante dichiarazioni spontanee esuccessivamente ribadita nel giudizio abbreviato, nonché assistita – secondo laprospettazione difensiva – da riscontri esterni, tra cui la documentazione attestante losvolgimento di attività lavorativa fino a poco prima dei fatti. Analogamente, la Corteterritoriale avrebbe del tutto trascurato le dichiarazioni del coimputato, resenell’immediatezza dell’arresto e in sede di esame, ritenute dalla difesa intrinsecamenteLa difesa deduce, altresì, che il giudice di merito non avrebbe adeguatamenteapprezzato ulteriori circostanze di fatto idonee a contrastare il teorema accusatorio, tra cui:l’assenza di elementi significativi rinvenuti a bordo dell’autovettura nella disponibilitàdell’imputato; la presenza, sul luogo dei fatti, di un diverso veicolo riconducibile allo stesso;l’assenza di contatti e comunicazioni tra gli imputati nel momento dell’intervento; nonchél’estraneità dell’imputato a un più ampio contesto investigativo riguardante il coimputato ealtri episodi analoghi.Viene inoltre denunciato un travisamento della prova in ordine alle modalità temporalidell’osservazione da parte degli operanti, con specifico riferimento all’asserita presenza sulluogo “nelle prime ore” della giornata, ritenuta dalla Corte come indice di un prolungatoappostamento, in realtà non emergente dagli atti.Tale ricostruzione, secondo la difesa, avrebbe condotto a una erronea valutazione dellasequenza degli eventi e alla ingiustificata esclusione di ipotesi alternative, in violazione delprincipio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., che impone la pronuncia di condanna solo “al di làdi ogni ragionevole dubbio”, rilevante quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, si deduce un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto i profili della mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità, in relazione al mancato esame delle specifiche doglianze dedotte nei motivi diappello. Si assume che la Corte territoriale si sia limitata ad affermazioni assertive, senzaconfrontarsi con gli elementi difensivi e senza fornire alcuna argomentazione idonea agiustificare il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato e del coimputato, né aspiegare le ragioni della ritenuta decisività dell’unico elemento indiziante valorizzato.La difesa evidenzia, altresì, che la sentenza impugnata non recherebbe alcun richiamoalla motivazione della decisione di primo grado, con la conseguenza che la stessa nonpotrebbe ritenersi integrata dalla stessa, risultando pertanto carente di un adeguato apparatoargomentativo autonomo. In tale prospettiva, si sottolinea l’asserita omissione di valutazionedi ulteriori dati fattuali emersi nel processo, quali l’assenza di strumenti o elementiriconducibili alla commissione dei reati contestati, nonché la non dimostrata consapevolezzadell’imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo o la presenza di apparecchiatureillecite.2.3. Con il terzo motivo, vengono dedotti ulteriori vizi motivazionali ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche di cui all’art. 62-bis cod. pen., censurando la motivazione della Corte di merito pergenericità e per mancato esame degli elementi favorevoli all’imputato, tra cui la condotta divita, l’assenza di coinvolgimento in ulteriori fatti e le emergenze istruttorie acquisite.2.4. Con il quarto motivo, viene, inoltre, denunciata violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonchévizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena, ritenuto privo di adeguatagiustificazione e non correlato ai criteri legali di valutazione della gravità del fatto e dellapersonalità dell’imputato.2.5. Con il quinto motivo, si censura la sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. per vizio di motivazione con riferimento allo scostamento dal minimo edittale dellapena.2.6. Con il sesto motivo, si deduce vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen. anche in relazione all'art. 81 cod.pen. per avere la Corte di appello fatto riferimento al danno e alla valutazione delleconseguenze della condotta, deducendo l’insussistenza di elementi idonei a giustificare leconclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, in considerazione, tra l’altro, della restituzionedel bene e della mancanza di danni significativi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto è proposto con motivi manifestamente infondati onon consentiti.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge in relazioneall’art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile.2.1. Quanto alle doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., esse nonpossono essere dedotte come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., non essendo prevista alcuna sanzione processuale di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, ma soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione nei limiti dicui alla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnatoovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.2017, Pecorelli, Rv. 271294-01).In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca laviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse allamotivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonpossono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesimadisposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).2.2. Inoltre, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere direvisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compitoesclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice dilegittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata,dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcunidei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).2.3. Infine, in presenza di un compendio indiziario, è necessario procedere dapprimaalla verifica della certezza e della valenza dimostrativa di ciascun elemento, quindi ad unavalutazione complessiva e unitaria degli stessi, al fine di accertare se, nel loro insieme, sianoidonei a fondare un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 1, n. 8863del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei,Rv. 266941-01).2.4. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi, procedendo a una disamina logica e coerente del compendio indiziario,complessivamente considerato, e pervenendo, con motivazione immune da vizi rilevabili inquesta sede, alla conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato. In particolare, i giudicidi merito hanno attribuito decisiva valenza alle risultanze delle indagini preliminari,segnatamente alle annotazioni della polizia giudiziaria, dalle quali emergeva che gli operanti,all’esito di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento predisposto per verificare lericettazione, mentre faceva ingresso nel predetto capannone e veniva successivamenteoccultata dietro un telone.Nel medesimo contesto, gli operanti avevano puntualmente riferito che il veicolo eracondotto da un soggetto identificato nell’imputato, osservato giungere dalla pubblica via enon già da un’area di parcheggio limitrofa; emergenza fattuale che era idonea a smentire inmodo inequivoco la prospettazione difensiva secondo cui l’imputato sarebbe pervenuto sulluogo a bordo di diversa autovettura, estranea alla provenienza illecita.Sulla base di tali convergenti elementi, correttamente valutati nel loro insieme, la Cortedi appello ha ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato in ordinealla detenzione dell’autovettura rubata e degli oggetti in essa contenuti, tra cui la chiave diaccensione non originale e il dispositivo idoneo a impedire o interrompere comunicazionitelefoniche (da cui la contestazione anche del delitto di cui all’art. 617-bis cod. pen.),valorizzando, in chiave logico-inferenziale, la condotta di guida del veicolo, l’utilizzo deimenzionati strumenti e le modalità di occultamento del veicolo all’interno del capannone.Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte,risolvendosi queste ultime in un’inammissibile sollecitazione a una diversa lettura delmateriale probatorio, preclusa in sede di legittimità.3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione inordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato, con particolare riferimento allavalutazione delle dichiarazioni dell’imputato e del coimputato.3.1. Osserva, in via preliminare, il Collegio che il ricorrente ha prospettatocumulativamente i vizi della motivazione, ponendosi in aperto contrasto con il principio,ormai stabilmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale tali vizi sicollocano in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza- la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né contraddittoria, némanifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante(Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 38676 del24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011,dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 - 01).In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che il ricorrente che intendadenunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisioneimpugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi diinammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamentemanchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendodal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motiviaventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge,eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimentoad un medesimo segmento della motivazione (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, nonmass. sul punto).3.2. Va, inoltre, ribadito che il vizio di motivazione, per assumere rilevanza in sede dilegittimità, deve rivestire carattere di decisività ed essenzialità, nel senso che la partededucente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessivatenuta logico-argomentativa della decisione. Ne consegue che sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01).3.3. Orbene, anche a voler prescindere dal profilo – di per sé dirimente –dell’inammissibile carattere cumulativo delle censure prospettate, il motivo in esame risulta,in ogni caso, privo dei requisiti di specificità, risolvendosi in affermazioni meramenteassertive e, come tali, inidonee a incrinare la coerenza dell’impianto motivazionale dellasentenza impugnata.Ed infatti, i giudici di merito hanno dato puntuale e logica spiegazione delle ragioni perle quali hanno disatteso la versione difensiva, secondo cui l’imputato sarebbe giunto pressoil capannone a bordo di un’autovettura diversa da quella oggetto di ricettazione,evidenziandone l’inconciliabilità con le risultanze del servizio di osservazione, controllo epedinamento svolto dalla polizia giudiziaria, che ha consentito di ricondurre con certezzaall’imputato la conduzione del veicolo di provenienza illecita.Le censure articolate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare reali vizi di contraddizione omanifesta illogicità di immediata evidenza, si risolvono, dunque, in una inammissibilesollecitazione di una rilettura alternativa delle emergenze probatorie, preclusa in sede dilegittimità, a fronte di una motivazione che si presenta lineare, coerente e congruamentegiustificata in ogni suo passaggio essenziale.4. Sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, con i quali vengono dedottivizi motivazionali e di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.4.1. La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen.integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne ilriconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessitàdi uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partio rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a talfine valorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero alle modalità eall’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 24241901; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 24916301;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 24824401; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 27954902; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 28348901).4.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego dellecircostanze attenuanti generiche alla luce della personalità dell’imputato, come desumibiledalle numerose condanne definitive, anche recenti.Ne consegue che le censure formulate dal ricorrente, oltre a risolversi in mereallegazioni di segno contrario rispetto a valutazioni congruamente sorrette da motivazioneimmune da vizi logici e giuridici, risultano manifestamente infondate, in quanto prive diqualsiasi apprezzabile capacità dimostrativa, idonea a incrinare la correttezza del percorsoargomentativo seguito dal giudice di merito.5. Non superano il vaglio di ammissibilità il quinto e il sesto motivo, con i quali sicensura la sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento altrattamento sanzionatorio, con particolare riferimento allo scostamento dal minimo edittaledella pena ed all’aumento per la continuazione.5.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità delgiudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che ne dia contorendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.); quanto più il giudiceintenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del correttoesercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri,oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile,quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6, n.35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorso esclusivo a taliclausole, così come a espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento",solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01); è stato anzi precisato che, nel caso in cui vengairrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica edettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio diadeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01).Nella fattispecie, risulta del tutto congrua la motivazione della Corte di appello che haritenuto correttamente determinata la pena applicata dal giudice di primo grado, anche inconsiderazione della sua collocazione ben al di sotto della media edittale.Quanto, poi, allo scostamento dal minimo edittale, lo stesso risulta coerentementeancorato alle modalità della condotta, connotata da apprezzabile grado di organizzazione edall’impiego di strumenti tecnici idonei ad eludere i sistemi di localizzazione del veicolo diprovenienza illecita, elementi questi che integrano parametri pienamente riconducibili aicriteri di cui all’art. 133 cod. pen. e idonei a sostenere, sul piano logico-giuridico, l’eserciziodel potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.5.2. Per quanto attiene all’aumento di pena per la continuazione, secondo il consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base eprocedere quindi al calcolo degli aumenti per i reati satellite, fornendo una motivazione che,pur non dovendo necessariamente essere analitica, consenta tuttavia di verificare il rispettodel rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,l’osservanza dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. ed il mancato ricorso surrettizio ad uncumulo materiale delle pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01) .Tali principi sono stati ribaditi da questa Corte di legittimità anche in epoca successivaalla sentenza “Pizzone” essendosi precisato che, in tema di reato continuato, il giudice dimerito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individuiaumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del poterediscrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato,Rv. 284005 – 01).Nel caso in esame, per quanto riguarda l’aumento di pena per la continuazione con ildelitto di cui al capo c), determinato dal giudice di primo grado nella misura di mesi tre direclusione ed euro 300 di multa, il motivo di ricorso è privo di specificità, non essendo statodedotto né illustrato alcun elemento idoneo a dimostrarne l’asserita incongruità osproporzione rispetto alla complessiva valutazione dei fatti accertati ovvero alla personalitàdell’imputato e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.Deve, altresì, rilevarsi che la pena per il reato più grave è stata determinata in misuraprossima ai minimi edittali, applicando per il reato satellite un aumento non sproporzionatoné in contrasto con le motivazioni adottate in sentenza sul trattamento sanzionatorio, pari amesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, e comunque ampiamente contenuto entro limitisignificativamente inferiori al minimo edittale della fattispecie di cui all’art. 617-bis cod. pen.,con valutazione che si pone in linea con i criteri direttivi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. esi sottrae, pertanto, a censure in questa sede.6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nullaaggiungendo alle superiori considerazioni le argomentazioni contenute nella memoriadifensiva datata 18 maggio 2026.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]