CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1864avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 30496/2022Numero sezionale 1864/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13210/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];at a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- intimato -avverso la sentenza n. 450/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D’[OSCURATO:PERSONA] C., avverso lasentenza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato: a) ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudicetributario quanto alle cartelle n. 10420170004871050 e n.10420170006308207; b) inammissibile, per difetto di interessead agire, il ricorso proposto dalla odierna appellante conriguardo alle cartelle/avvisi di addebito: 1)10420190001050837; 2) 40420180000010255; 3)40420180000764060; 4) 40420160000510267; 5)40420160000510368, tutte recanti crediti INPS ed [OSCURATO:PERSONA].2. Propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi la s.a.s.in epigrafe indicata.3. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Resta invece intimato l’INPS.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-bis l. n. 53 del 1994, dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602del 1973, dell’art. 57-bis del d.lgs. n. 82 del 2005 (CodiceNumero registro generale 30496/2022dell’amministrazione digitale), dell’art. 2697 c.c., in relazioneN umero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 13210/2026alle notifiche effettuate da INPS e da [OSCURATO:PERSONA] via pec. Data pubblicazione 07/05/2026Siena [OSCURATO:SOCIETA]. di D’[OSCURATO:PERSONA] C. insiste nellainesistenza di dette notifiche, in ragione del mancato utilizzo daparte di INPS ed [OSCURATO:PERSONA] degli indirizzi di posta elettronicarisultanti dai pubblici elenchi, in violazione delle norme indicatein premessa.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., è lamentata la nullità della sentenza del pari inrelazione al denunziato vizio di inesistenza delle notifiche permancato utilizzo da parte di INPS ed [OSCURATO:PERSONA] dei predetti indirizzidi posta elettronica.2.1. Preliminarmente il Collegio dà atto che il Tribunale di Siena,in disparte la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazionealle cartelle indicate sub a) dei “Fatti di causa”, aveva dichiaratoinammissibile il ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto di interessead agire, laddove, di contro, la Corte di Appello, nel rigettarel’impugnativa, pur dando atto dei numerosi profili diinammissibilità, respingeva nel merito il gravame.2.2. Tanto premesso, ai fini della compiuta valutazione dellavicenda qui all’attenzione, osserva la Corte che i primi duemotivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragionedell’intima connessione, in disparte l’inconferenza delle normeevocate, sono inammissibili.Essi pongono all’attenzione, infatti, la questione dell’utilizzo daparte di INPS ed [OSCURATO:PERSONA] di un indirizzo di posta elettronica nonrisultante dai pubblici elenchi ovvero una questione del tuttonuova, non esaminata nella sentenza impugnata, rispetto allaquale la s.a.s. indicata in epigrafe nemmeno allega dove equando l’avrebbe sollevata nei gradi di merito, così violandoNumero registro generale 30496/2022anche il principio di specificità, sub specie di autosufficienza dNi umero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 13210/2026cui all’art. 366 c.p.c. Data pubblicazione 07/05/20263. Con il terzo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.,la nullità della sentenza è denunziata per violazione dell’art. 112c.p.c., per omessa pronunzia sull’eccezione di mancatocollegamento tra gli avvisi di addebito/le cartelle e le relate dinotifica, sollevata - è assunto dalla parte ricorrente incassazione - fin dal primo grado.4. Con la quarta doglianza è rimarcata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., con riferimento alla medesima questione posta dalterzo motivo (mancato collegamento tra avvisi diaddebito/cartelle e relate).4.1. Del pari le doglianze articolate nel terzo e nel quarto motivopossono esaminarsi congiuntamente ponendo, sotto profilidiversi, il medesimo tema.4.2. Ebbene anch’esse sono inammissibili per mancatoconfronto con il decisum.La sentenza impugnata (cfr. pag. 7-8), infatti, premesso che èonere della parte che eccepisce la nullità della notifica dedurrespecificamente i fatti su cui detta eccezione si fonda, ha escluso,a monte, che potessero essere acquisite al thema decidendumle questioni relative al procedimento notificatorio e ciò in quantonel ricorso ex art. 414 c.p.c. la s.a.s. aveva dedotto solamentel’inesistenza delle notifiche.Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha rimarcato l’illogicitàdella difesa della società indicata in epigrafe che, dopo averlamentato la sola inesistenza delle notifiche, a fronte della provacontraria offerta dalla controparte (pacificamente offerta laprova delle notifiche a mezzo pec – così quasi testualmente insentenza a pag. 7), deduceva solo in conseguenza di dettaNumero registro generale 30496/2022prova, vizi del procedimento notificatorio, immutandoN umero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 13210/2026l’originaria prospettazione difensiva. Data pubblicazione 07/05/2026In questa prospettiva, è evidente l’irrilevanza delle doglianzesvolte nel terzo e nel quarto mezzo, volte a denunziare il difettodi prova dell’esatto compimento del procedimento notificatorio,in ragione del dedotto mancato collegamento tra notifica edavvisi di addebito/cartella ovvero una questione (quella deglieventuali vizi della notificazione rectius della prova dellacorrettezza del procedimento notificatorio) esclusa dal temad’indagine.In ogni caso, ed è dirimente, la sentenza impugnata, adifferenza di quanto dedotto nei motivi qui all’attenzione, ha poivalutato anche il merito delle censure svolte dalla s.a.s.,espressamente dando atto - con valutazione qui non piùrivedibile, trattandosi di giudizio di fatto insindacabile - che siale notifiche a mezzo pec di [OSCURATO:PERSONA] che quelle dell’INPS eranocomprensive dell’atto notificato (cfr. sentenza pag. 6), inassoluto contrasto da quanto allegato nei motivi in esame.5. Con la quinta censura è dedotta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2944 c.c., per non esser le domande di adesione agevolata attiidonei ad interrompere la prescrizione, né atti di acquiescenza odi riconoscimento del debito.5.1. Non si sottrae alla scure dell’inammissibilità anche il motivoqui in rilievo.La mancata maturazione della prescrizione è infatti affermata –come già detto – in ragione dell’accertata rituale notifica, nelledate puntualmente indicate in sentenza, della cartella e degliavvisi, la documentata presentazione delle istanze dirateizzazione ed i pagamenti parziali essendo richiamati solo adcolorandum nel percorso motivazionale (cfr. sul punto anNcuhmeero irle gistro generale 30496/2022Numero sezionale 1864/2026primo capoverso pag. 9 della pronunzia). [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13210/2026Tanto premesso in ordine all’inconferenza e quindDait a pubblicazione 07/05/2026all’inammissibilità del motivo rispetto al percorso motivazionaledella Corte territoriale, non può mancare di rilevare il Collegioche esso è altresì inammissibile, perché surrettiziamentevorrebbe indurre questa Corte ad una rivalutazione di merito e,nello specifico, dei documenti in atti al fine di negare la valenzadi riconoscimento del debito, affermata dalla Corte d’Appello, ilche non è evidentemente possibile.6. Il sesto ed ultimo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art.96 c.p.c. comma 3.Parte ricorrente in cassazione lamenta che l’esito sfavorevoledella lite non è sufficiente a legittimare la condanna ex art. 96,comma 3, c.p.c., rimanendone altrimenti leso il diritto di difesa.6.1. Il sesto motivo è, invece, infondato e va rigettato in pienaadesione con quanto già da questa Corte già affermato in Cass.n. 7756/2026, non essendo emerse ragioni di rimeditazione.Osserva il Collegio al riguardo che la condanna perresponsabilità aggravata è stata infatti emessa dalla Corte dimerito in considerazione dell’inammissibilità e/o manifestainfondatezza del gravame, con conseguente inutile dispendio didifese dalle altre parti (cfr. pag. 9 della sentenza).Le argomentazioni esplicitate appaiono logiche e conformi aldiritto, considerato che la carenza d’interesse ad agire - poicodificata in via generale dal Legislatore, per effetto dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, in relazione alle azioni volte acontestare le risultanze dell’estratto di ruolo, salvo ipotesieccezionali qui non ricorrenti (e nemmeno allegate)- era statagià rilevata dal Tribunale, sulla scorta di un orientamentogiurisprudenziale già invalso, e non è stata specificamNuemnertoe re gistro generale 30496/2022Numero sezionale 1864/2026contestata dalla parte, che nondimeno ha proseguNituome ron dei ral ccolta generale 13210/2026giudizio con iniziative prive di reale consistenza giuridica (cfDra.t a pubblicazione 07/05/2026Cass. S.U. 22405/2018; 34693 del 24/11/2022), mostrandouna insistenza colpevole in tesi già reputate manifestamenteinfondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenzaimpugnata la cui inammissibilità oltre che radicale infondatezzaavrebbero potuto e dovuto essere apprezzate dall'appellante inmodo da evitare il gravame (Cfr. in argomento Cass. n.34429/2024).7. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.8. Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità come da dispositivo che segue.9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate servizio riscossione incomplessivi euro 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debitoe, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.500,00 oltre 200,00 per esborsied accessori come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 30496/2022LA PRESIDENTEN u mero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 13210/2026Gabriella MarchesDeat a pubblicazione 07/05/2026Numero registro generale 30496/2022Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 13210/2026Data pubblicazione 07/05/2026