CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20691/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha rilevato come la fuga del / ricorrente, a seguito della intimazione a fermarsi rivolto dagli operanti, fosse idonea ad integrare il reato di resistenza, dal momento che la condotta metteva in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada, procedendo ad alta velocità per le vie cittadine, e costringeva i pubblici ufficiali ad un inseguimento protrattosi per una notevole distanza; considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione, è parimenti riproduttivo di profilo di censura vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione (il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per motivi lavorativi nei giorni feriali, si era allontanato senza valida giustificazione di domenica, per un lasso di tempo non conosciuto, commettendo altresì la resistenza a pubblico ufficiale), ha escluso la scarsa offensività del fatto alla luce delle concrete modalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso