CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2025
Cassazione n. 34345/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1) mancanza di motivazione e violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiesta nelle conclusioni; 3) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen. vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di errore scusabile avendo il Greco aveva agito nella convinzione che i beni mobili gli appartenessero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, circostanza che determina le statuizioni di cui in dispositivo. Detto motivo è manifestamente infondato è, come tale, inammissibile, dovendosi ribadire che l’errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282471 - 01; Sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010, Sakellariou, Rv. 248092 - 01). In particolare, è fondato il primo motivo ed assorbito in questo il secondo poiché, accertata la sussistenza del fatto in termini appropriazione indebita, la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fattoavanzata dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr.,Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 , dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01 che ha precisato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità può essere avanzata per la prima volta nella fase dell