CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 13.5.2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Genova del 18.5.2017, che ha condannato Rosetta e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché 700 euro di multa, in relazione ai reati di furto di un portafoglio ed utilizzo indebito di carte di credito previsto oggi dall'art. 493-bis cod. pen. (ritenendo assorbiti nelle stesse contestazioni gli ulteriori reati, rispettivamente, di cui all'art. 615-quater cod. pen. e 640- ter cod. pen.), nonché in relazione al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. Sono stati, altresì, riconosciuti nei loro riguardi le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, ed il vincolo della continuazione criminosa. Il furto è avvenuto in un supermercato ai danni di una cliente, che si è accorta della sottrazione solo una volta giunta alle casse, ed è stato scoperto grazie ad un passante che si trovava al di fuori del supermercato e che, insospettito dalle imputate che, all'uscita da esso, ha visto rovistare in strada all'interno di un portafoglio ha preso a seguire i movimenti delle due donne, per il loro comportamento insolito e così si è accorto anche del prelievo indebito avvenuto presso la filiale Unicredit vicina al luogo del furto. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, con distinti atti di impugnazione, formulati dai difensori di fiducia, rispettivamente nominati. 3. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nel suo ricorso due motivi: - il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto assorbiti gli ulteriori reati contestati, previsti dagli artt. 615-ter e 615-quater, nelle fattispecie delittuose in relazione alle quali vi è stata condanna, laddove non vi era alcuna prova della loro commissione e, dunque, non avrebbe dovuto dichiararsi l'assorbimento, bensì la ricorrente avrebbe dovuto essere assolta da essi; - il secondo motivo di censura eccepisce difetto di motivazione in relazione a tutti i reati ascritti alla ricorrente. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi anch'esso, il primo dei quali dedicato a sostenere la violazione di legge per la mancata riqualificazione del reato previsto dall'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007 nella fattispecie di cui all'art. 493- ter cod. pen. Il secondo motivo di censura eccepisce, invece, violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del tentativo di furto piuttosto che del furto consumato nella condotta ascritta alla ricorrente al capo a dell'imputazione: si sarebbe, sì, consumata la sottrazione del portafogli contenente anche la carta di credito/bancomat poi indebitamente utilizzata, ma non l'impossessamento effettivo della res, poiché sin dall'inizio dell'azione delittuosa i movimenti delle due imputate si sono svolti sotto la vigilanza del teste Sanna, presente fuori dal supermercato ove è avvenuto il furto ai danni della persona offesa. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. 4. La difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivela, in entrambi i motivi proposti, estremamente generico. 2.1. Nel primo argomento difensivo, neppure sono chiare le questioni in diritto proposte. Correttamente, invece, i giudici di merito hanno ritenuto di dover configurare soltanto il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. nella condotta della ricorrente e non anche quello previsto dall'art. 615-quater cod. pe., che costituisce naturalisticamente un antecedente necessario della prima, più grave fattispecie, sempre che quest'ultima, oltre ad essere procedibile, risulti integrata nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa (Sez. 2, n. 21987 del 14/1/2019, Ferretti, Rv. 276533). Inoltre, la decisione impugnata si inscrive nell'orientamento che, per quel concerne il reato di frode informatica, ritiene integri il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro: ed è proprio quel che si verifica in fattispecie relative ad indebito utilizzo di una carta bancomat sottratta dall'imputato alla fidanzata in uno al codice PIN (cfr. Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007). 2.2. La seconda censura è formulata in modo del tutto intrinsecamente vago e apodittico, riferendo un generale deficit motivazionale, senza fornire alcuna indicazione riguardo a punti o passaggi logico-argomentativi affetti da eventuali vizi. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. Il primo argomento di censura non è agevolmente interpretabile nel suo nucleo essenziale, poiché non si comprende quale reato la ricorrente ritiene dovrebbe essere riqualificato ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen.. In ogni caso, il ricorso non si confronta con il rilievo che l'imputata è stata condannata per un fatto che comprendeva "anche" l'indebito utilizzo della carta bancomat, fattispecie che integra proprio l'art. 55 d. Igs. n. 231 del 2007, ora convogliato nell'ipotesi codicistica dell'art. 493-ter cod. pen. 3.2. Il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento del tentativo, è manifestamente infondato. Come si è anticipato, il furto è avvenuto in un supermercato ai danni di una cliente, che si è accorta della sottrazione solo una volta giunta alle casse, ed è stato scoperto grazie ad un passante che si trovava al di fuori del supermercato e che, insospettito dalle imputate che, all'uscita da esso, ha visto rovistare in strada all'interno di un portafoglio ha preso a seguire i movimenti delle due donne, per il loro comportamento insolito e così si è accorto anche del prelievo indebito avvenuto presso la filiale Unicredit vicina al luogo del furto. La fattispecie, così come richiamata, rispecchia i canoni di configurabilità del reato di furto consumato: l'impossessamento del portafogli è avvenuto all'interno del supermercato e le due imputate sono uscite con la piena ed autonoma disponibilità del bene, tanto che, successivamente all'acquisizione della disponibilità del portafogli, hanno prelevato dal suo interno la carta bancomat e sono riuscite anche a prelevare il denaro dallo sportello vicino al luogo del furto. Ed ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Nè rileva che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento delle forze di polizia o di altri (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), ovvero che le forze di polizia o privati cittadini, insospettiti, abbiano tenuto d'occhio l'autore del furto, le abbiano osservate e bloccate o denunciate: è evidente, infatti, che, in simili fattispecie, gli agenti di polizia o gli estranei presenti che intervengano nel corso del reato non hanno avuto alcun controllo dell'operato di chi commette il furto. Tale conclusione è perfettamente coerente con l'orientamento di legittimità che fa capo alla decisione delle Sezioni Unite n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, secondo cui il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce di supermercato ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. In casi come quello oggi in esame, invece, non vi è stata alcuna vigilanza od osservazione costante di soggetti addetti alla sorveglianza del bene sottratto, ma semplicemente una spontanea attenzione, casuale e fortunosa, di un terzo del tutto estraneo ai fatti. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali