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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 29118/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa 1 111 novembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 15 luglio 2022, che rigettava l'istanza di concessione del permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per fare visita alla sorella che, benché non più ricoverata, versa in grave stato di salute.

Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la valutazione operata dal Magistrato di Sorveglianza che ha negato la concessione del beneficio evidenziando come tale diniego fosse giustificato dal bilanciamento tra la condizione di salute della congiunta e le esigenze di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, che devono essere ritenute preminenti rispetto alle esigenze umanitarie.

Dalle informazioni di Polizia, infatti, emergeva l'attuale pericolosità sociale del detenuto, condannato all'ergastolo per delitti di omicidio e di associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre che estorsione e altri reati, il quale aveva mantenuto inalterato il proprio ruolo di elemento di vertice della famiglia mafiosa di cui faceva parte, di elevata e attuale incisività nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, dalle note pervenute dalla D.D.A. locale e dalla D.N.A.A., emergeva l'attualità di collegamenti di Molè con il contesto associativo di appartenenza: ed invero, anche in epoca recente (2021), era stato accertato che l'impugnante conservava il ruolo di reggenza dell'omonima cosca, veicolando all'esterno direttive e messaggi, utilizzando all'uopo i colloqui con i figli o missive destinate ai propri congiunti, trattenute proprio a causa dei riferimenti ambigui in esse contenuti.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale riteneva, pertanto, concreto ed attuale il pericolo che il condannato approfittasse dell'eventuale trasferta nel contesto territoriale di provenienza, ove è anche radicata l'organizzazione criminale, per impartire direttive e intrattenere contatti con gli appartenenti al sodalizio criminoso.

2. Avverso la decisione impugnata, ha proposto ricorso Molè, per mezzo del difensore di fiducia, adducendo un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 30 ord. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine al profilo umanitario della pena legato alla circostanza all'interruzione dei colloqui con la sorella e alle gravissime condizioni di quest'ultima.

La ritenuta pericolosità sociale attuale dell'istante avrebbe dovuto essere considerata recessiva rispetto alla preminente ratio umanitaria di cui è intriso l'istituto del permesso di necessità.

Peraltro, l'istituto è applicabile a tutti i detenuti indipendentemente da valutazioni di meritevolezza o involgenti la caratura criminale del richiedente o la sua presunta pericolosità sociale, consentendo limitazioni in ordine alla modalità e non alla possibilità di fruizione del permesso.

Infatt, nel caso di detenuti sottoposti al massimo rigore derivante dal regime ex art. 41 bis ord. pen., il permesso potrebbe essere fruito cori accompagnamento armato e con ogni altra cautela che renda lo stesso compatibile con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

3. Il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il profilo di spiccata pericolosità del ricorrente debba essere ritenuto prevalente nel caso in esame rispetto a quelle esigenze di pietas nei confronti del detenuto cui è sotteso l'istituto del permesso di necessità di cui all'art. 30 ord. pen.

Il ricorso censura la decisione impugnata sostenendo che. la ritenuta pericolosità sociale attuale dell'istante avrebbe dovuto essere considerata recessiva rispetto alla preminente ratio umanitaria di cui è intriso l'istituto del permesso di necessità, ma nella struttura della norma dell'art. 30, comma 1, orci. pen., che dispone che "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento", le ragioni umanitarie che ispirano il permesso di necessità non sono necessariamente prevalenti, potendo essere anche ritenute subvalenti sulla base di valutazione di tipo discrezionale, purchè non illogicamente motivata.

Il ricorso attacca ulteriormente la decisione impugnata sostenendo che la circostanza che il ricorrente sia ritenuto un capomafia non avrebbe dovuto essere ritenuta ostativa, in quanto l'istituto è applicabile a tutti i detenuti indipendentemente da valutazioni di meritevolezza del beneficio o involgenti la caratura criminale del richiedente, ma l'argomento è infondato, perché il giudizio discrezionale di cui all'art. 30 ord. pen. prevede anche la "verifica dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato" (Sez. 1, Sentenza n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273609), con cui deve essere bilanciata la ragione familiare sottesa alla istanza.

Il ricorso censura ancora la decisione impugnata sostenendo che la stessa non ha considerato la possibilità di soddisfare le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica disponendo l'accompagnamento armato o ogni altra cautela, ma anche questo argomento è infondato, perché si tratta di un detenuto al regime dell'art. 41-bis ord. pen.. ovvero di una persona nei cui confronti con separato provvedimento è stata ritenuta la "necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento" (art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen.), talchè la possibilità della concessione di un permesso senza scorta armata era nella sostanza inipotizzabile, perché si sarebbe posta in contraddizione con il provvedimento che disponeva l'applicazione del regime di trattamento speciale.

Inoltre, pur non essendovi all'interno dell'ordinanza impugnata un esplicito passaggio logico dedicato alla valutazione della possibilità di concedere il permesso con scorta armata, la esclusione di tale possibilità si ricava comunque implicitamente dalla motivazione della ordinanza, nella parte in cui essa riferisce che il ricorrente ha tentato di veicolare direttive e messaggi al clan in modo criptico mediante colloqui o lettere ai familiari, comportamento che l'accompagnamento con scorta non riuscirebbe ad evitare, essendo utile solo per prevenire la fuga dell'interessato.

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa 1 111 novembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 15 luglio 2022, che rigettava l'istanza di concessione del permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per fare visita alla sorella che, benché non più ricoverata, versa in grave stato di salute. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la valutazione operata dal Magistrato di Sorveglianza che ha negato la concessione del beneficio evidenziando come tale diniego fosse giustificato dal bilanciamento tra la condizione di salute della congiunta e le esigenze di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, che devono essere ritenute preminenti rispetto alle esigenze umanitarie. Dalle informazioni di Polizia, infatti, emergeva l'attuale pericolosità sociale del detenuto, condannato all'ergastolo per delitti di omicidio e di associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre che estorsione e altri reati, il quale aveva mantenuto inalterato il proprio ruolo di elemento di vertice della famiglia mafiosa di cui faceva parte, di elevata e attuale incisività nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dalle note pervenute dalla D.D.A. locale e dalla D.N.A.A., emergeva l'attualità di collegamenti di Molè con il contesto associativo di appartenenza: ed invero, anche in epoca recente (2021), era stato accertato che l'impugnante conservava il ruolo di reggenza dell'omonima cosca, veicolando all'esterno direttive e messaggi, utilizzando all'uopo i colloqui con i figli o missive destinate ai propri congiunti, trattenute proprio a causa dei riferimenti ambigui in esse contenuti. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale riteneva, pertanto, concreto ed attuale il pericolo che il condannato approfittasse dell'eventuale trasferta nel contesto territoriale di provenienza, ove è anche radicata l'organizzazione criminale, per impartire direttive e intrattenere contatti con gli appartenenti al sodalizio criminoso. 2. Avverso la decisione impugnata, ha proposto ricorso Molè, per mezzo del difensore di fiducia, adducendo un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 30 ord. pen. In particolare, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine al profilo umanitario della pena legato alla circostanza all'interruzione dei colloqui con la sorella e alle gravissime condizioni di quest'ultima. La ritenuta pericolosità sociale attuale dell'istante avrebbe dovuto essere considerata recessiva rispetto alla preminente ratio umanitaria di cui è intriso l'istituto del permesso di necessità. Peraltro, l'istituto è applicabile a tutti i detenuti indipendentemente da valutazioni di meritevolezza o involgenti la caratura criminale del richiedente o la sua presunta pericolosità sociale, consentendo limitazioni in ordine alla modalità e non alla possibilità di fruizione del permesso. Infatt, nel caso di detenuti sottoposti al massimo rigore derivante dal regime ex art. 41 bis ord. pen., il permesso potrebbe essere fruito cori accompagnamento armato e con ogni altra cautela che renda lo stesso compatibile con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica. 3. Il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il profilo di spiccata pericolosità del ricorrente debba essere ritenuto prevalente nel caso in esame rispetto a quelle esigenze di pietas nei confronti del detenuto cui è sotteso l'istituto del permesso di necessità di cui all'art. 30 ord. pen. Il ricorso censura la decisione impugnata sostenendo che. la ritenuta pericolosità sociale attuale dell'istante avrebbe dovuto essere considerata recessiva rispetto alla preminente ratio umanitaria di cui è intriso l'istituto del permesso di necessità, ma nella struttura della norma dell'art. 30, comma 1, orci. pen., che dispone che "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento", le ragioni umanitarie che ispirano il permesso di necessità non sono necessariamente prevalenti, potendo essere anche ritenute subvalenti sulla base di valutazione di tipo discrezionale, purchè non illogicamente motivata. Il ricorso attacca ulteriormente la decisione impugnata sostenendo che la circostanza che il ricorrente sia ritenuto un capomafia non avrebbe dovuto essere ritenuta ostativa, in quanto l'istituto è applicabile a tutti i detenuti indipendentemente da valutazioni di meritevolezza del beneficio o involgenti la caratura criminale del richiedente, ma l'argomento è infondato, perché il giudizio discrezionale di cui all'art. 30 ord. pen. prevede anche la "verifica dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato" (Sez. 1, Sentenza n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273609), con cui deve essere bilanciata la ragione familiare sottesa alla istanza. Il ricorso censura ancora la decisione impugnata sostenendo che la stessa non ha considerato la possibilità di soddisfare le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica disponendo l'accompagnamento armato o ogni altra cautela, ma anche questo argomento è infondato, perché si tratta di un detenuto al regime dell'art. 41-bis ord. pen.. ovvero di una persona nei cui confronti con separato provvedimento è stata ritenuta la "necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento" (art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen.), talchè la possibilità della concessione di un permesso senza scorta armata era nella sostanza inipotizzabile, perché si sarebbe posta in contraddizione con il provvedimento che disponeva l'applicazione del regime di trattamento speciale. Inoltre, pur non essendovi all'interno dell'ordinanza impugnata un esplicito passaggio logico dedicato alla valutazione della possibilità di concedere il permesso con scorta armata, la esclusione di tale possibilità si ricava comunque implicitamente dalla motivazione della ordinanza, nella parte in cui essa riferisce che il ricorrente ha tentato di veicolare direttive e messaggi al clan in modo criptico mediante colloqui o lettere ai familiari, comportamento che l'accompagnamento con scorta non riuscirebbe ad evitare, essendo utile solo per prevenire la fuga dell'interessato. In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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