CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38305/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempes:ivamente depositata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] ni a soste dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo trascura che il mutamento del luogo di detenzione dell'arma, elemento costituivo della contestata contravvenzione, stat ) desunto non solo dal cambio di residenza anagrafica (da via della Foce 8 a via l:irinoli 25, nel comune di Imperia),ma dalla circostanza pacifica del sequestlp de la pistola nella nuova residenza (via Pirinoli 25). 2. Il secondo motivo, relativo alla causa di proscioglimento di cui Ei l'art. 131 bis cod. pen., non è consentito. Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito, non pu ) dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostandovi la preelusicne di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.( da ultimo Sez. 5. n. 4835 dèl 27 10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01) e non essendo nemmeno immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione di ufficio senze ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, (", uria, Rv. 269164 - 01). 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procassuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazigne della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamiE nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ea3sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre