CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 26887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ordinanza: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 33322/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di L'Aquila; - intimato - avverso la sentenza n. 1330/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.Nel 2005 il Comune di L'Aquila conveniva in giudizio davanti al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al rilascio del predio di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento delle somme dovute dal 15 marzo 1993, con interessi e rivalutazione. A fondamento della domanda deducevano che i convenuti avevano chiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per il Riordino degli Usi civici l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il demanio di via Spitillo a decorrere dal 15 marzo 1993 dietro un pagamento di un canone mensile di 2.400.000 delle vecchie lire (non versato dopo il deposito di due mensilità e l'occupazione dei terreni). Si costituivano gli Antonelli, che: - in via preliminare: eccepivano la nullità della domanda e l'incompetenza del Tribunale adito per essere invece competente la [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale; e, - nel merito, contestavano la domanda attorea, deducendo che: avevano ottenuto proprio dal Comune di L'Aquila, individualmente, specifiche porzioni pascolive del dominio collettivo Vio-Spitillo, unitamente ad altri allevatori aquilani e, nel rispetto delle condizioni previste dalla concessione, avevano regolarmente pagato i canoni determinati ed imposti dall'ente, oltre ad una somma, sempre richiesta dall'ente, per un possesso anteriore. A fondamento del loro assunto producevano documentazione (e, in particolare gli atti di assegnazione dei terreni). Sostenevano che l'azione giudiziale proposta dal Comune per ottenere da loro il rilascio del predio, ritenuto occupato abusivamente, contrastava con la volontà del Comune di concederglielo con atti, con atti che erano da ritenersi tuttora validi ed efficaci. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (e, in particolare, degli atti di assegnazione dei terreni concessi dal Comune agli odierni ricorrenti) e mediante c.t.u. Nelle successive difese gli odierni ricorrenti, oltre a ribadire le eccezioni già sollevate con la comparsa di costituzione, eccepivano altresì la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, rientrano la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 124/2014, ritenuta fondata la domanda del Comune, condannava gli Antonelli a rilasciare immediatamente in favore del Comune il demanio di [OSCURATO:PERSONA], libero e vuoto da persone e cose, nonché a pagare, per le ragioni di cui in motivazione, in favore del Comune, una somma di denaro pari a circa 310 mila euro, oltre accessori, oltre alle spese di lite ed oltre alle spese della espletata ctu. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli Antonelli, che reiteravano tutte le eccezioni svolte in primo grado (e, precisamente, quella di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 quinto comma c.p.c., nonché quelle di incompetenza e di difetto di giurisdizione del giudice adito). Il Comune si costituiva nel giudizio di appello La Corte territoriale con sentenza n. 1330/2019, dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari svolte dagli Antonelli (e, in particolare, quella di giurisdizione: cfr. p. 4 ultimi righi), in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza, riduceva l'importo, di cui alla condanna risarcitoria, alla somma di euro 268.521, 06, oltre accessori; e compensava nella misura di un quarto tra le parti le spese dell'intero giudizio, ponendo a carico di parte appellante l'obbligo di rifusione dei residui tre quarti in favore del Comune di L'Aquila. In sintesi, secondo la corte (p. 7, ultimi righi), doveva essere confermato nel suo intero ammontare il danno liquidato in primo grado in relazione all'area con fabbricati, che gli Antonelli avevano detenuto abusivamente dal 1993, ma, quanto ai terreni, occorreva tener conto delle assegnazioni degli stessi per il pascolo intervenute negli anni 2001- e nel 2013 a favore di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che le somme indicate dal ctu per tali annualità dovevano essere detratte dall'importo dovuto. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione gli Antonelli, articolando sei motivi 3.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.12, 13 e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha errato nella determinazione dell'oggetto del giudizio e del petitum sostanziale della contestazione ed ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Ha dedotto parte ricorrente che la domanda e l'oggetto del giudizio erano determinati non soltanto dalla domanda svolta dall'ente ma anche dalle eccezioni svolte da essa parte (che, già nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva eccepito di utilizzare parti del compendio pascolivo di Vio-Spitillo, facente parte del dominio collettivo ad essa assegnato, con regolari concessioni amministrative quinquennali). In sostanza, secondo l'assunto di parte ricorrente, entrambi i giudici di merito avrebbero errato là dove non hanno ritenuto che il petitum sostanziale nel caso di specie doveva ricomprendere anche la vicenda relativa al legittimo affidamento delle zone di pascolo. 3.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (oggi art. 133 del d. leg. N. 104/2010), in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione, in quanto «il Comune ha agito in via petitoria per il rilascio di un bene ... che deduce essere stato abusivamente occupato». Ha sostenuto parte ricorrente che l'eccezione di giurisdizione avrebbe dovuto essere accolta alla stregua dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite (in particolare, con sentenze nn. 19600/2012 e 28053 del 2018) ed in base al criterio di riparto di cui all'art. 5 della legge n. 1034/1971, applicabile ratione temporis (oggi art. 133 del d. leg. N. 104 del 2010), in quanto al giudice ordinario spetta solo ed esclusivamente la giurisdizione in ordine alle domande di pagamento del corrispettivo, mentre solo ed esclusivamente al giudice amministrativo spetta la giurisdizione quando si deve statuire sulla validità ed operatività delle concessioni (e, quindi, si deve indagare sul loro contenuto e sulla loro disciplina). 3.3. Con il terzo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 34 c.p.c. e 56 della legge n. 82 del 2013 (in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di incompetenza del g.o. per essere competente la Sezione Specializzata agraria «in ragione della natura demaniale del predio e dell'oggetto del giudizio che nulla ha a che fare con i contratti agrari, mentre oggetto del giudizio è sempre il rilascio dei fondi che si deducono essere stati occupati abusivamente».Ha sostenuto parte ricorrente che anche l'eccezione di carenza di competenza (che essa aveva sollevato in via subordinata rispetto all'eccezione di carenza di giurisdizione) avrebbe dovuto essere accolta alla stregua dei principi di diritto affermati da questa Corte con sentenza n. 4651/95 e con sentenza n. 14792/2004. 3.4. Con il quarto motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 164 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità della citazione, «essendo ben chiaro che il Comune agiva per porre fine all'illegittima condotta degli appellanti che, dopo aver ottenuto una autorizzazione provvisoria dal [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA] di occupare il demanio di [OSCURATO:PERSONA] ... una volta occupato il predio non avevano più corrisposto alcunché e si erano rifiutati (però) di restituirlo, proclamandosi possessori ... sfruttandolo per decenni ... ed impedendone qualsiasi diverso utilizzo>>. Ha dedotto parte ricorrente che in primo grado aveva tempestivamente eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza e quindi per violazione dell'art. 163 c.p.c. sul presupposto che in detto atto non era specificato se la pretesa avanzata dal comune era basata sul rapporto concessorio intercorrente tra le parti ovvero su una occupazione di fatto ed abusiva. 3.5. Con il quinto motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la decisione della corte territoriale contrasta con il fatto che: al momento dell'inizio del giudizio di merito, gli Antonelli non erano occupatori abusivi del dominio collettivo [OSCURATO:PERSONA], ma versavano il canone richiesto dal Comune per tale occupazione, non ne impedivano "qualsiasi diverso utilizzo", ma anzi lo utilizzavano in piena conformità dei principi imposti dall'ordinamento alla proprietà collettiva. 3.6. Con il sesto ed ultimo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha posto a fondamento della decisione alcuna prova, in quanto il Comune, da un lato, non aveva dato prova del fatto che gli Antonelli utilizzassero i fabbricati aziendali ed usufruissero dei pascoli, e, anzi, dall'altro, non aveva mai contestato quanto dedotto dagli Antonelli (in merito all'inagibilità e non utilizzabilità degli immobili aziendali ed alla occupazione dei pascoli da parte di altri e diversi allevatori). Parte ricorrente ha sostenuto che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto provata la loro occupazione dei pascoli sulla base della consulenza tecnica d'ufficio senza considerare che detta consulenza, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non può essere mai utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. 4. Non ha svolto difese l'intimato Comune. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. 6. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. 7. Non sono state depositate memorie 8. Il motivo secondo propone una questione di giurisdizione, che dalla sentenza impugnata risulta essere stata proposta dagli odierni ricorrenti già in sede di giudizio di primo grado. Ne consegue che il ricorso va rimesso alle Sezioni Unite P.Q.M.