CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 03353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5809/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende - controricorrenti - avverso SENTENZA d i CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 3912/2020 depositata il 04/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la impugnazione del lodo del 14 e 15/11/2013 pronunciato tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità per essere la stessa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte, pur affermando che la sussistenza della giurisdizione amministrativa non osterebbe di per sé alla compromettibilità della controversia in arbitri, ha tuttavia ritenuto che le pretese patrimoniali azionate dalla società Bruscolotti ‒ la quale, essendo concessionaria del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche, aveva chiesto di accertare l’eccessiva onerosità del cd. “minimo garantito” previsto dall’art. 5 del contratto di concessione, di risolvere il contratto per inadempimento dei Ministeri convenuti e di condannarli al risarcimento dei danni ‒ implicassero l’esercizio di poteri autoritativi, concernenti anche l’attivazione dei meccanismi di raccolta delle scommesse a quota fissa e di accettazione delle stesse, riservati al giudice amministrativo. La società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con due mezzi, resistiti dai Ministeri delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata si era limitata a rinviare per relationem ad una identica questione già decisa dalla stessa Corte romana (sentenza n. 13940/2014), non rendendo percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la sentenza erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, nel quale non veniva in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali. Il ricorso può essere definito dalla sezione semplice, alla luce del principio secondo cui l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo e all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (SU n. 1599 del 2022). Nella specie, le Sezioni Unite si sono già pronunciate, enunciando il seguente condivisibile principio di diritto, dal quale la Corte distrettuale si è discostata, secondo cui, in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale; pertanto, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari (esercenti il servizio di raccolta delle scommesse ippiche) dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata o ritardata attivazione – non essendovi ragione per distinguere le due ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dai Ministeri nella memoria – di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale (cfr. SU n. 23418 del 2020). L’eventuale implicazione di atti amministrativi nell’attivazione di determinati tipi di scommesse non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può valutarli e anche disapplicarli se illegittimi, con effetti limitati al rapporto processuale costituito in causa. Pertanto, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati: la controversia ha ad oggetti diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è compromettibile in arbitri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sen