CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 49592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/3/2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva per il reato continuato in anni tre e mesi due di reclusione ed C 700 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice dell'ese- cuzione ha omesso di operare la decurtazione di un terzo, che non potrebbe considerarsi implicita rispetto alla pena indicata, trattandosi di reati accertati a seguito di giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838; Sez. 1, n. 20495 del 7/04/2022; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030). 3.2. L'impugnata ordinanza non ha fatto corretta. applicazione del richia- mato principio di diritto, essendosi limitata ad individuare la sentenza che ha inflitto la pena più grave, peraltro relativa a delitti già cumulati, senza determinare la pena base per il più grave reato nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato. 4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla riconosciuta continuazione, con rinvio ad un diverso giudice dell'esecuzione affinché rideter- mini la pena complessiva previo scorporo di tutti i reati riuniti in precedenti cumuli e ricomposizione di un cumulo unitario, con individuazione della pena base per il più grave reato e degli aumenti per ogni singolo reato satellite, all'esito applicando sulla pena globale la diminuente per il giudizio abbreviato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna - Ufficio del giudice per le indagini preliminari. Così deciso il giorno 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor