CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 1989
Cassazione n. 08775/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta in maniera equivoca il vizio di motivazione (in ogni sua possibile forma) in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su argomenti di critica demolitoria, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che la persona offesa abbia chiarito in maniera lineare ed univoca ogni circostanza della vicenda, ricostruendo l'intera dinamica dei fatti (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8); consideratoche, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]