CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Tunisia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 12/10/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] LI1 difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione ai fine di ottenere la restituzione nel termine per impugnare le sentenze pronunziate dalla Corte d'Appello di Perugia nei confronti del prevenuto in data 12/10/2021 (furto aggravato, danneggiamento e altro) e in data 10/10/2022 (danneggiamento e resistenza a p.u.). L'istante rappresenta che entrambi i processi venivano celebrati in assenza nonostante lo stato di detenzione dell'imputato e senza che il medesimo avesse avuto conoscenza delle accuse a suo carico, avendo appreso delle sentenze di condanna solo all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione delle pene in data 26/4/2023. Il difensore aggiunge che, alla luce dell'introduzione del comma 2.1 nell'art. 175 cod.proc.pen. per effetto del D.Igs n. 150/22, la restituzione nei termini per l'impugnazione deve essere sempre concessa qualora non vi sia la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e della volontaria rinunzia a comparire o a proporre impugnazione. Nella specie, l'imputato non ha avuto conoscenza della celebrazione dei processi d'appello e non ha, pertanto, avuto possibilità di presenziare per svolgere le proprie difese né ha avuto notizia dei provvedimenti definitori. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è autosufficiente solo con riguardo alla sentenza della Corte di Appello di Perugia del 12/10/21 che ha riformato la decisione del Tribunale dì Temi in data 9/4/2018 su impugnazione del P.m., affermando la responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 14, comma 5 quater, D.L.286/98 e 635, comma 2 n. 1, cod.pen., aggravato dalla recidiva infraquinquennale. La sentenza resa in data 10/10/2022 dalla Corte d'Appello di Perugia non risulta allegata sicché risulta preclusa ogni valutazione al riguardo. 1.1 Osserva la Corte che il difensore appunta i propri rilievi sulla violazione dell'art. 175, comma 2/1 cod.proc.pen. Si tratta di disposizione introdotta dall'art. 11, comma 1 lett. b), d.lgs 150/22 che prevede una nuova ipotesi di restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza se fornisce la prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa. Questa Corte ha già chiarito che la norma novellata è destinata ad operare per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto Igs 150/22 (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Rv. 284704 - 01) poiché la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell'art. 89 prevede testualmente che le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice dì procedura penale trovano applicazione per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto. "Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto". 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 novembre 2023 La Consigliera est