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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24153/2026

Testo disponibile della fonte

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stituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco n.117/2020 depositata il 21/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18379/2021Numero sezionale 5548/2026Numero di raccolta generale 24153/2026Data pubblicazione 28/07/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso al Tribunale di Lecco, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugnava l’attodi pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. 603/1972 notificato il28/10/2019.

Con ordinanza del 9/4/2020, il G.E. rigettava l’istanza disospensione e fissava il termine di 45 giorni per l’introduzione del giudiziodi merito.

La società introduceva tale giudizio innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Lecco, deducendo l’omessa notifica delle cartellecontenenti i crediti per i quali era stato compiuto il pignoramento, laprescrizione dei crediti, la prescrizione quinquennale delle sanzioni,l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.L’Agente della riscossione eccepiva preliminarmente «l’inammissibilitàdel ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 21 primo comma d.lgs. n. 546/1992 poiché tardivo in puntoomessa notifica delle cartelle.

Successivamente alla notifica delle cartelle,alla società contribuente sono stati notificati anche altri atti dellariscossione, mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi – cosìcome le cartelle ad essi sottese».Concludeva, comunque, per il rigetto del ricorso.La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso in considerazione dellaregolare notifica delle cartelle e degli altri atti e della omessaimpugnazione nei termini degli stessi.2.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Non ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione che ha depositato oltre il termine di cui all’art. 370, comma1°, c.p.c. un «atto di costituzione» al «solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa».Numero registro generale 18379/2021Numero sezionale 5548/2026Numero di raccolta generale 24153/2026Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONEIn data 7/7/2026 la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia alricorso - sottoscritto del difensore munito di specifica procura (il potere dirinuncia era in realtà contenuto anche nell’originaria procura rilasciata perproporre il ricorso per cassazione) e notificato alla controparte -deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 commi82 – 101 l. 199/2025 con riguardo a 18 delle cartelle su cui si fonda ilpignoramento e dichiarando che le pretese oggetto delle rimanenti cartelle«non sono più di interesse della ricorrente» e, comunque, di non avere«più interesse, ex art. 100 c.p.c., a proseguire il presente giudizio avantialla Corte di Cassazione nei confronti di Agenzia delle EntrateRiscossione».Va quindi dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391c.p.c..Non occorre provvedere in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, in quanto l’Agente della riscossione non ha resistito al ricorso.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco n.117/2020 depositata il 21/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18379/2021Numero sezionale 5548/2026Numero di raccolta generale 24153/2026Data pubblicazione 28/07/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso al Tribunale di Lecco, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugnava l’attodi pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. 603/1972 notificato il28/10/2019. Con ordinanza del 9/4/2020, il G.E. rigettava l’istanza disospensione e fissava il termine di 45 giorni per l’introduzione del giudiziodi merito. La società introduceva tale giudizio innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Lecco, deducendo l’omessa notifica delle cartellecontenenti i crediti per i quali era stato compiuto il pignoramento, laprescrizione dei crediti, la prescrizione quinquennale delle sanzioni,l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.L’Agente della riscossione eccepiva preliminarmente «l’inammissibilitàdel ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 21 primo comma d.lgs. n. 546/1992 poiché tardivo in puntoomessa notifica delle cartelle. Successivamente alla notifica delle cartelle,alla società contribuente sono stati notificati anche altri atti dellariscossione, mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi – cosìcome le cartelle ad essi sottese».Concludeva, comunque, per il rigetto del ricorso.La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso in considerazione dellaregolare notifica delle cartelle e degli altri atti e della omessaimpugnazione nei termini degli stessi.2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Non ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione che ha depositato oltre il termine di cui all’art. 370, comma1°, c.p.c. un «atto di costituzione» al «solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa».Numero registro generale 18379/2021Numero sezionale 5548/2026Numero di raccolta generale 24153/2026Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONEIn data 7/7/2026 la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia alricorso - sottoscritto del difensore munito di specifica procura (il potere dirinuncia era in realtà contenuto anche nell’originaria procura rilasciata perproporre il ricorso per cassazione) e notificato alla controparte -deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 commi82 – 101 l. 199/2025 con riguardo a 18 delle cartelle su cui si fonda ilpignoramento e dichiarando che le pretese oggetto delle rimanenti cartelle«non sono più di interesse della ricorrente» e, comunque, di non avere«più interesse, ex art. 100 c.p.c., a proseguire il presente giudizio avantialla Corte di Cassazione nei confronti di Agenzia delle EntrateRiscossione».Va quindi dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391c.p.c..Non occorre provvedere in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, in quanto l’Agente della riscossione non ha resistito al ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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