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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 14718/2026

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di appello di L’Aquila;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza pronunciata in data 14/11/2025, la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara il12/12/2024, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ascrittogli al capoB), per insussistenza del fatto, con revoca della confisca, e ha rideterminato in dieci mesi eventi giorni di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019,ascrittogli al capo A, per aver omesso di rendere informazioni dovute, segnatamente che uncomponente del suo nucleo familiare era sottoposto alla misura della custodia cautelare incarcere, nel presentare domanda intesa ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza,confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza,denunciando violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Deduce la difesa che la sentenza gravata debba essere annullata per l’erroneaquantificazione della pena irrogata al Bevilaqua con la sentenza di appello.Con il motivo di gravame il difensore sostiene che, pur avendo il ricorrente beneficiatoin primo grado di un errore di calcolo della pena, per aver il Tribunale applicato unadiminuzione per la scelta del rito abbreviato violativa del disposto dell’art. 442, comma 2,cod. proc. pen., in quanto pari a due terzi e non a un terzo della pena finale, la Corte diappello, nel rideterminare la pena dopo aver disposto l’assoluzione dal delitto di cui al capoB), non avrebbe dovuto operare, come invece ha fatto, la riconduzione al termine di leggedella diminuente per il rito applicato, ma avrebbe dovuto mantenere immutata la riduzione didue terzi disposta dal primo giudice.

Ed infatti, in ragione della mancata impugnativa delPubblico ministero, la scelta sul punto del Tribunale avrebbe dovuto ritenersi irrevocabile.

Indipendentemente dalla determinazione della pena finale che è stata inferiore a quellairrogata in primo grado, secondo il ricorrente la correzione operata dalla Corte di appello sisarebbe risolta in un trattamento sanzionatorio peggiorativo per l’imputato con un’evidenteviolazione del principio del divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnatadall’imputato, che non si applica solo all’entità complessiva della pena, ma si estende a tuttigli elementi autonomi che contribuiscono alla sua determinazione. 3.Il ricorso, incentrato sulla violazione del divieto di reformatio in pejus, èmanifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenuta neldispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'eventualeviolazione di un divieto di reformatio in pejus.Nel caso in esame, infatti, la Corte di merito, nel ricalcolare la pena a seguito delproscioglimento per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dopo aver rimarcato che ilTribunale fosse incorso in un evidente errore di calcolo al momento del computo delladiminuente per il rito abbreviato, operando una riduzione di pena di 2/3, anziché di 1/3, hapreso le mosse dalla stessa pena base di due anni di reclusione individuata dal giudice diprimo grado per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, applicando quindi le circostanzeLa Corte territoriale è così pervenuta alla pena finale di dieci mesi e venti giorni direclusione, inferiore a quella di un anno di reclusione determinata dal giudice di primo grado,applicando la riduzione per il rito di 1/3 e non di 2/3 come erroneamente aveva fatto ilTribunale di Pescara.Il meccanismo di calcolo posto in essere dalla Corte di appello è coerente con ilprincipio secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivodella sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che puòcontenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che didiritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Guerrisi, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 - 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv.238738).

Ed è anche coerente con l’ulteriore principio per cui, una volta che muti la strutturadel reato, il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione dellapena, con l'unico limite costituito dalla pena, che non può essere superiore a quella inflittadal giudice della sentenza riformata (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), dalmomento che la ratio dell'art. 597 cod. proc. pen. esige che l'imputato non rimangapregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte, e non anche che lucri all'infinito suglierrori giudiziali (Sez. 1, n. 24953 del 17/05/2022, Branni, non mass.).4.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di L’Aquila;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza pronunciata in data 14/11/2025, la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara il12/12/2024, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ascrittogli al capoB), per insussistenza del fatto, con revoca della confisca, e ha rideterminato in dieci mesi eventi giorni di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019,ascrittogli al capo A, per aver omesso di rendere informazioni dovute, segnatamente che uncomponente del suo nucleo familiare era sottoposto alla misura della custodia cautelare incarcere, nel presentare domanda intesa ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza,confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza,denunciando violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Deduce la difesa che la sentenza gravata debba essere annullata per l’erroneaquantificazione della pena irrogata al Bevilaqua con la sentenza di appello.Con il motivo di gravame il difensore sostiene che, pur avendo il ricorrente beneficiatoin primo grado di un errore di calcolo della pena, per aver il Tribunale applicato unadiminuzione per la scelta del rito abbreviato violativa del disposto dell’art. 442, comma 2,cod. proc. pen., in quanto pari a due terzi e non a un terzo della pena finale, la Corte diappello, nel rideterminare la pena dopo aver disposto l’assoluzione dal delitto di cui al capoB), non avrebbe dovuto operare, come invece ha fatto, la riconduzione al termine di leggedella diminuente per il rito applicato, ma avrebbe dovuto mantenere immutata la riduzione didue terzi disposta dal primo giudice. Ed infatti, in ragione della mancata impugnativa delPubblico ministero, la scelta sul punto del Tribunale avrebbe dovuto ritenersi irrevocabile. Indipendentemente dalla determinazione della pena finale che è stata inferiore a quellairrogata in primo grado, secondo il ricorrente la correzione operata dalla Corte di appello sisarebbe risolta in un trattamento sanzionatorio peggiorativo per l’imputato con un’evidenteviolazione del principio del divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnatadall’imputato, che non si applica solo all’entità complessiva della pena, ma si estende a tuttigli elementi autonomi che contribuiscono alla sua determinazione. 3.Il ricorso, incentrato sulla violazione del divieto di reformatio in pejus, èmanifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenuta neldispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'eventualeviolazione di un divieto di reformatio in pejus.Nel caso in esame, infatti, la Corte di merito, nel ricalcolare la pena a seguito delproscioglimento per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dopo aver rimarcato che ilTribunale fosse incorso in un evidente errore di calcolo al momento del computo delladiminuente per il rito abbreviato, operando una riduzione di pena di 2/3, anziché di 1/3, hapreso le mosse dalla stessa pena base di due anni di reclusione individuata dal giudice diprimo grado per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, applicando quindi le circostanzeLa Corte territoriale è così pervenuta alla pena finale di dieci mesi e venti giorni direclusione, inferiore a quella di un anno di reclusione determinata dal giudice di primo grado,applicando la riduzione per il rito di 1/3 e non di 2/3 come erroneamente aveva fatto ilTribunale di Pescara.Il meccanismo di calcolo posto in essere dalla Corte di appello è coerente con ilprincipio secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivodella sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che puòcontenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che didiritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Guerrisi, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 - 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv.238738). Ed è anche coerente con l’ulteriore principio per cui, una volta che muti la strutturadel reato, il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione dellapena, con l'unico limite costituito dalla pena, che non può essere superiore a quella inflittadal giudice della sentenza riformata (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), dalmomento che la ratio dell'art. 597 cod. proc. pen. esige che l'imputato non rimangapregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte, e non anche che lucri all'infinito suglierrori giudiziali (Sez. 1, n. 24953 del 17/05/2022, Branni, non mass.).4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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