CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7196-2022 r.g. propostoda: Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione” (c.f./p.i. 03133660401)– con sede in Ostellato (FE) fraz. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Bondone n. 3, in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del difensore nominato all'indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL], per procura alle liti in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo all'indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:PERSONA] 55D17 G157R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, V. Banco di S. Spirito 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, come da procura in atti. controricorrente e ricorrente incidentale contro -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza n. 149/2022 della Corte d'Appello di Bologna, pronunciata il 21/12/2021, depositata il 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che: (i) con contratto del 5.6.2008 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora BNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concedeva in leasing a [OSCURATO:PERSONA] un’imbarcazione da diporto a motore, mod. 480 Maine, denominata “Max 2” , (ii) n el giugno 2012 l’utilizzatore richiedeva a BNP Paribas di risolvere anticipatamente detto contrattoper poterlo cedere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e BNP Paribas prestava il proprio assenso; (iii) in data 5.6.2012, [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivev a con BNP Paribas un atto di “compravendita ed estinzione di locazione finanziaria n. L0003780”, subentrando nel leasing e pagando contestualmente aBNP, nella stessa data, i canoni scaduti e i relativi interessi per complessivi € 53.284,75; (iv) il prezzo di riscatto, fissato in € 311.661,88 oltre IVA (€ 377.110,87 IVA compresa), veniva poicorrisposto tramite assegni circolari direttamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alienava contestualmente l’imbarcazione per complessivi € 500.000,00, oltre IVA; (v) [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva inoltre a BNP Paribas, sempre in data 5.6.2012, le ulteriori somme di €726,00 per rimborso spese del riscatto dell'imbarcazione e di € 1.512,50,a saldo della fattura del 12.5.2012 di BNP [OSCURATO:PERSONA]; (vi) il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in seguito, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara con sentenzapubblicata in data 2/8/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dunque in giudizio BNP Paribas per sentir dichiararel’inefficacia di tutti i suddetti pagamenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, 2 comma l fall. , previa eventuale revoca dell’avvenuto subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di leasing,avente quale originario utilizzatore [OSCURATO:PERSONA], e del successivo riscatto dell’imbarcazione, con condanna della convenuta al pagamento di € 432.633,62, oltre rivalutazione e interessi.Si costituiva la convenuta BNP Paribas , chiedendo in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata,l’autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto delle domande; quest’ultima chiamavain giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché, qualora fosse stato revocato ovvero annullato il contratto, fosse condannato a restituire tutte le somme ricevute in pagamento.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiamando a sua volta in causa [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo il rigetto delle domande ovvero, in subordine, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del prezzo corrisposto. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal Fallimento e dai terzichiamati. 4. Con sentenza n. 15/2019 il Tribunale di Ferrara revocava i pagamenti eseguiti in favore di BNPParibas [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannando BNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare alFallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione la somma di € 432.633,62, oltre interessi legali espese di lite; condannava altresì BNP [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale decisione si fondava sul rilievo che i pagamenti posti in essere in favore di BNP per complessivi € 432.633,62, documentati e nonoggetto di contestazione, erano intervenuti nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda diconcordato sfociato poi nel fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 69-bis, co. 2, l. fall. Osservava il giudice di prime cure che non occorreva, poi, per l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, la necessaria prova di un danno patrimoniale, dovendo essere l'eventus damni considerato in re ipsa , consistendo nella lesione della par condicio creditorum , sulla cui sussistenza vi era una presunzione assoluta, e non potendosi qualificare tali pagamenti come pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei te rmini d'uso, scaturendo gli stessida un complessa operazione negoziale. Asseriva inoltre il Tribunale che doveva altresì considerarsi revocabile il pagamento effettuato dal terzo ogniqualvolta la provvista dell'operazione avesse inciso direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali; inoltre, ai fini dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2) l. fall., potevano ritenersi mezzi normali di pagamento solamente quelli comunemente accettati nella pratica commerciale insostituzione del denaro (come assegni bancari e circolari, o vaglia cambiari), mentre nel caso di specieil terzo-delegato dalla società fallenda ([OSCURATO:SOCIETA]) aveva pagato al delegatario-creditore (BNP) undebito del delegante-fallito, secondo l’ipotesi contemplata dall’art. 1269 cod. civ. Evidenziava inoltre il giudice di prima istanza che l’anormalità del pagamento andava dunque individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, che aveva avuto come causa in concreto il soddisfacimento delle ragioni creditorie di BNP Paribas nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di insolvenza: quest'ultima infatti non aveva mai interamente incassato il prezzo della vendita dell’imbarcazione riscattata, dal momento che l'importo di € 377.111,86 era stato utilizzato per soddisfare il creditoreBNP Paribas, con conseguente corrispondente lesione della par condicio. Il Tribunale inoltre osservava, quanto alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla creditrice BNP, che la stessa doveva ritenersi raggiunta sia in ragione dell'appartenenza della società convenuta al settore finanziario e, dunque, in possesso di informazioni privilegiate sulle condizioni economiche e finanziarie delleproprie controparti contrattuali, sia a fronte dalle inconsuete modalità con cui i pagamenti in questioneerano stati disposti. Il Tribunale concludeva dunque nel senso che i pagamenti eseguiti in favore di BNP Paribas dovevano essere revocatie la domanda subordinata svolta da BNP nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le domande svolte, in subordine, dai terzi chiamati non potevano essere invece accolte, attesa l’incontestatavalidità del subentro nel contratto di leasing, del riscatto e della vendita della imbarcazione ad opera diCantieri Estensi. 4. Avverso la suddetta sentenza BNP Paribas proponeva appello, affidato a tre motivi. Si costituivano il Fallimento, chiedendo il rigetto del gravame, nonchè [OSCURATO:SOCIETA]. e MassimoMarchetti , mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevanocontumaci. 5. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inliquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in riforma dellasentenza n. 15/2019 del Tribunale di Ferrara, rigettava la domanda ex art. 67, 2 comma l. f all . proposta dal Fallimento e condannava quest’ultimo a rifondere a BNP [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] eMassimo [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del giudizio di primo grado, nonchè a rifondere a BNP Paribas le spese delgrado di appello. La Corte di appello ha rilevato che già il primo motivo di appello –con il quale si deduceva l’”errata interpretazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 L.F.., ed in particolare dell’art. 67 comma II L.F.”era fondato, in quanto: (i) la curatela fallimentare aveva proposto azione revocatoria, ai sensi dell’art. 67, secondo comma l.fall., di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, e il riferimento effettuato dal primo giudice alla affermata “anormalità” di detti pagamenti –che sarebbe desu mibile dalla complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comunirelazioni commerciali - risultava non pertinente, non essendo mai stata invocata dal Fallimento la distintafattispecie prevista dall’art. 67, primo comma, n. 2 , l . fall. (che prevede la revocabilità degliatti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normalidi pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento); (ii) anche ammettendo l’assoggettabilità a revocatoria dei soli pagamenti oggetto di causa e non della complessa operazione negoziale plurilaterale che li sottendeva, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non èassunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nellamera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza;(ii) si tratt erebbe , peraltro, dipresunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare chein concreto il pregiudizio non sussiste (così Cass., n.13002/2019, conforme a Cass., n. 4206/2006;Cass., n. 24792/2016); (iii) il convenuto in revocatoria, a differenza di quanto implicitamente ritenuto dal tribunale, potrebbedimostrare l’insussistenza in concreto del danno; (iv) nel caso di specie l’assenza di danno risultava evidente, essendo incontestato che, tramitel’operazione sopra descritta, perfezionatasi in un unico giorno, [OSCURATO:PERSONA], a fronte del versamentodell’importo di € 53.284,75, aveva ricevuto il pagamento della maggior somma di € 227.889,13 inconseguenza dell’immediata rivendita dell’imbarcazione a [OSCURATO:SOCIETA], con un ricavo netto di €174.604,38; (v) il giudice di primo grado aveva pertanto errato nel non considerare tale circostanza, avente portatadecisiva in quanto comportante l’insussistenza del requisito dell’eventus damni, essenziale perl’accoglimento dell’azione revocatoria; (vi) risultava dunque fondato già il primo motivo di appello ed assorbita ogni ulteriore doglianza, compresa quella relativa alla regolamentazione delle spese di lite, che andava rinnovata in relazione all'esito finale complessivo del giudizio, con conseguente rigetto della domanda revocatoria proposta dalla curatela; (vii) secondo la soccombenza, il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione andava condannato al pagamento delle spese giudiziali di primo grado di BNP Paribas, nonchè di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] in base al principio di causalità, avendo esso dato causa alla chiamata in giudizio diquesti ultimi, nonchè alle spese di lite del grado di appello della sola BNP Paribas, in quanto la notifica dell'appello a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non aveva valore di vocatio in ius ma di mera litisdenuntiatio, con la conseguenza che questi ultimi non erano diventati, per ciò solo, parti del giudizio di gravame e pertanto non sussistevanoi presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite inloro favore, non avendo gli stessi impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (così richiamando: Cass., n. 34174/2021). 2. La sentenza, pubblicata il 27/01/2022 , è stata impugnata da Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione” con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito e presentato anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, R.D. n. 267/42,nonché vizio di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, 1comma, cod.proc. c iv . 1.1 Secondo il ricorrente, la sentenza gravata avrebbe fatto malgoverno dell'art. 67, 2 comma, l. fall., nella misura in cui aveva, in primo luogo, ritenuto necessaria la sussistenza di un danno per legittimare la richiesta di revoca di pagamenti eseguiti dall'impresa poi fallita e, in secondo luogo, aveva comunque frainteso il concetto di danno idoneo a sorreggere la domanda revocatoria proposta dalla procedura fallimentare. Ricorda il Fallimento ricorrente che, per giurisprudenza pacifica, l'azione revoca toria fallimentare non rivestenatura risarcitoria, non occorrendo, infatti, per il suo accoglimento, la necessaria prova di un danno patrimoniale, in quanto l'eventus damniviene considerato in re ipsa , consistendo nella lesione della par condicio creditorum, sulla cui sussistenza vi è una presunzione assoluta, dal momento che essa risulta in concreto accertabile solo a posteriori, ovvero solo a seguito della ripartizione dell'attivo(v. Cass. 11 agosto 2016, n. 17044; analogamente, v. Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028; Cass. 14 maggio 2018, n. 11652).1.2 La sentenza impugnata -aggiunge il ricorrente - avrebbe così errato, in primo luogo, nel ritenere necessaria la sussistenza – e la relativa prova a carico della curatela – di un “danno” realizzatosi a carico della società poi fallita, non avendo considerato la ritenuta natura indennitaria, e non risarcitoria, dell'azione revocatoria. In secondo luogo, su tale pur erronea premessa, la Corte territoriale avrebbe ritenuto, discostandosi anche in ciò dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità , c he il convenuto in revocatoria fallimentare possa provare l'insussistenza di un danno, sul rilievo, anch’esso erroneo, che la presunzione sul punto avrebbe natura di presunzione semplice e non assoluta. 1.3 Osserva ancora il Fallimento ricorrente che, su tale presupposto, la sentenza impugnata avrebbededotto l'insussistenza di un danno nel caso di specie perché [OSCURATO:PERSONA], a fronte del pagamento in favore di BNP di € 53.284,75 per canoni di leasing scaduti, avendo poi anticipatamente riscattato l'imbarcazione e altrettanto immediatamente rivenduta quest'ultima a [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe ricevuto il pagamento della maggior somma di € 227.889,13 in conseguenza di tale immediata rivendita dell'imbarcazione, così conseguendo quello che la sentenza impugnata aveva definitoun “ricavo netto” di € 174.604,38. Tale decisione è stata fondata sul richiamo alla massima di Cass. n. 13002/2019, e con il rilievo secondo cui detta sentenza risultavaconforme a precedenti decisioni n.n. 4206/2006 e 24792/2016. 1.4 Tali statuizioni sarebbero, secondo la curatela fallimentare, erronee, sotto diversi profili.In primo luogo, non si comprende rebbe il ragionamento in forza del quale la Corte territoriale avevaindividuato un preteso “ricavo netto” per € 174.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], posto che sarebbe mancata nella sentenza qualsivoglia chiarimento o spiegazione al riguardo: invero, se il prezzo per la rivendita dell'imbarcazione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] erastato convenuto in € 500.000 oltre iva, e se di questo € 377.000 erano stati pacificamente versati da [OSCURATO:SOCIETA] direttamente a BNP su conforme istruzione di [OSCURATO:PERSONA], così saldando le esposizioni debitorie che [OSCURATO:PERSONA] aveva con BNP stessa, non sarebbe dato comprendere come fossepossibile sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse conseguito un margine di profitto di € 174.000, posto che al più quest’ultimo sarebbe ammontato ad euro 123.000, cui avrebbe dovutosottrarsi quanto pagato da [OSCURATO:PERSONA] a BNP a saldo dei canoni di leasing, per ulteriori € 53.284,75 e€ 2.238,50. 1.5 In secondo luogo, la Corte territoriale non avrebbe considerato un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che a fronte dell'immediata rivendita dell'imbarcazione, del prezzo di € 500.000 pagato da [OSCURATO:SOCIETA], solo € 123.000 eranostati materialmente incassati da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la residua somma di € 377.000 era stata versata da [OSCURATO:SOCIETA] direttamente a BNP e da quest'ultima introitata a integrale deconto del suo credito nei confronti della società poi fallita.Sarebbe così sfuggita alla Corte territoriale la valenza giuridica ed economica dell'operazione negoziale, che avrebbecomportato, quale risultato finale, l'incameramento, da parte di un creditore chirografario,quale BNP, dell'importo di € 377.000, in spregio alla par condicioe, così, agli altri creditori della massa. 1.6 Secondo il fallimento, la Corte territoriale avrebbe focalizzato la propria attenzione solo su una parte della complessa operazione negoziale, e cioè l'incasso di € 123.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA],senza considerare come dalla stessa non fosse affatto derivato un ricavo netto in favore di [OSCURATO:PERSONA], bensì la dismissione di una imbarcazione del valore di € 500.000 e i connessi pagamenti in favore di un unico creditore chirografario per € 432.000. 1.7 In terzo luogo – aggiunge sempre il ricorrente - la sentenza avrebbe erroneamente richiamato le decisioni Cass. n. 13002/19 e n. 4206/06: queste ultime, infatti, da un lato si collocherebbero, in realtà, inpiena aderenza al filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'eventus damni in caso di azione revocatoria fallimentare sarebbecostituito dalla lesione di per sé della par condicio creditorum; dall'altro avrebbero ritenuto che la presunzione di danno sia non assoluta -come ritenuto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità -bensì semplice, ammettendo – in contrasto con l'orientamento maggioritario –che il convenuto possa provare l'insussistenza del danno il quale, tuttavia, dev'essere inteso nel senso sopra individuato di lesione della par condicio. Il danno, dunque, anche secondo la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza di appello andrebbeinteso – e non potrebbe essere diversamente - nella sola lesione della par condicio creditorum. 1.8 Sempre secondo il ricorrente, anche ammettendo la natura di presunzione relativa del danno e la conseguente possibilità per il convenuto in revocatoria di fornire la prova dell'insussistenza del danno nel senso sopra individuato, nel caso di specie BNP non avrebbe affatto fornito tale prova, da ritenersi peraltro irraggiungibile alla luce del chiaro pagamento preferenziale che con i fatti oggetto di causa si era verificato in suo favore. Si spieg herebbe così perfettamente l'assunto, sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento circa un danno per lamassa potrebbe aversi solo enecessariamente a posteriori, ossia dopo le operazioni di riparto. 1.9 Tale accertamento sarebbe, tuttavia, del tutto mancato, dal momento che la Corte d'appello avrebbefrainteso il concetto di danno rilevante, riferendolo non alla lesione della par condicio, ma erroneamente alla specifica vicenda negoziale portata alla sua attenzione, e ritenendo che nel caso di specie non sussistesse un danno perché [OSCURATO:PERSONA] - a seguito dell'operazione consistita nel: (i) pagamento dei canoni di leasing arretrati e scaduti; (ii) subentro nel rapporto di leasing già in essere traBNP ed altro utilizzatore; (iii) riscatto anticipato dell'imbarcazione da BNP leasing e (iv) sua immediata rivendita a [OSCURATO:SOCIETA] -avrebbe ricavato un “utile” di 174.000 euro. 1.10 Osserva ancora il Fallimento che, in realtà, il prezzo dell'imbarcazione pagato da [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stato versato integralmente a [OSCURATO:PERSONA], essendo- per la maggior sua parte (e cioè per € 377.000) - stato invece pagato e incamerato da BNP,a deconto di suoi pregressi crediti verso [OSCURATO:PERSONA], e ciò con una clamorosa ed evidente violazione delle regole della par condicio, posto che un unico creditore chirografario (BNP) aveva potuto soddisfarsi in via preferenziale ai danni del restante ceto creditorio della [OSCURATO:PERSONA], chesi trovava già in stato di insolvenza. 1.11 Oltre che per error in iudicando, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche per il mancato esame del fatto, decisivo e controverso, relativo all'avvenuto soddisfacimento in via preferenziale di un creditore chirografario ai danni della restante massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA]: fatto che, se fosse stato tenuto in considerazione, avrebbe comportato l'accertamento di un danno rilevante ai fini della vittoriosa proposizione dell'azione revocatoria fallimentare da parte del Fallimento. 2. Le obiezioni sollevate dal fallimento ricorrente colgono nel segno. Il ricorso principale è in realtà fondato sulla base delle condivisibili osservazioni contenute nel motivo di ricorso qui in esame e sopra puntualmente riportate, secondo cui l’eventus damninella azione revocatoria fallimentare è in re ipsae si presume in via assoluta: il danno consiste, infatti, nella violazione della par condicio creditorumed èaccertabile solo a posteriori in sede di riparto. Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha infatti evidenziato espressamente che “ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi”(così, Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 11652 del 14/05/2018: nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito). Ma il principio ora ricordato, in tema di vendita, è stato riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche nell’ipotesi di “revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall.,”, nella qualeparimenti “l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens", mentre la circostanza che il pagamento (come nella specie) sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (così, di nuovo espressamente: Sez. 1, Sentenza n. 25571 del 17/12/2010; principio già affermato, in tema di revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, anche da Cass. S.U. n. 7028/2006). Alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la relativa questione della revocabilità degli atti di pagamento sopra descritti posta in rilettura innanzi al giudice a quo. 3. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presenta anche ricorso incidentale, in tema di spese processuali, che tuttavia rimane assorbito. 3.1 Si assume, infatti, da parte del ricorrente incidentale che, p er quanto riguardava le spese, il Giudice di appello aveva modifica to la statuizione relativa aquelle di primo grado ponendo le, per quanto concerneva le spese da lui dovute a carico della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], mentre dichiarava che quelle relative al giudizio di appello non erano dovute, perché la sua citazione avanti alla Corte di appello doveva intendersi quale mera ”litis denuntiatio” e dunque non valeva a far assume re allo stesso la qualità di parte, per cui non si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spese in suo favore. 3.2 Il ricorrente incidentale, pur non volendo prendere posizione per quanto riguardavail merito del giudizio, ha impugnato tuttavia la statuizione che non avevariconosciuto il suo diritto alla refusione delle spese del grado di appello, e, in subordine, la statuizioneche aveva posto il peso di quelle di primo grado a carico della curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA].3.2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale , il [OSCURATO:PERSONA] denuncia va dunqueerror in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto quale mera litis denuntiatio la sua chiamata in grado di appello. 3.2.1 Con un secondo motivo di ricorso incidentale, si denunciava error in procedendoex art. 360 n. 4 c.p.c. nella parte in cui, dopo avere dichiarato che la notifica della citazione in appello non valeva ad attribuire la qualità di parte, avevamodificato la statuizione relativa alle spese di primo grado del giudizio ponendole a carico della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA]. L’accoglimento del ricorso principal