CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Ilario MARINI, che ha censurato il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, deve ritenersi privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto - a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, in relazione all'allegazione difensiva volta ad ottenere l'esclusione della recidiva, ha comunque dato conto della negativa personalità dell'imputato richiamando i precedenti penali e rilevandone non solo il numero ma anche la gravità e specificità - la difesa ha richiamato in maniera generica le condizioni di vita del MARINI e le sue precarie condizioni psicofisiche ed ha affermato che proprio sulla scorta di tali condizioni psicofisiche doveva escludersene una maggiore pericolosità sociale, così finendo col dedurre in questa sede di legittimità un apprezzamento di merito non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ste:719:: [OSCURATO:PERSONA]